Cass. pen., sez. II, ordinanza 04/04/2018, n. 15000

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, ordinanza 04/04/2018, n. 15000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15000
Data del deposito : 4 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLPAK JAN nato il 26/08/1982 avverso la sentenza del 05/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere S D P;
RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 5 giugno 2017, ha parzialmente riformato, quanto alla misura della pena, la sentenza emessa dal Trbunale di Roma in data 10 gennaio 2017, nei confronti di J K, in relazione al reato di cui all'art. 628, 2 comma cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile, perché assolutamente generico e di oscura lettura. Il ricorrente, infatti, nel censurare in modo del tutto astratto la motivazione della sentenza impugnata, evoca l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie di cui non v'è traccia nella sentenza, denunciando ripetutamente l'illogicità della motivazione, senza però indicare in alcun passo del ricorso a quali parti della decisione intenda riferirsi. La genericità del motivo, oltre la sua scarsa intelligibilità, costituiscono pacifiche cause di inammissibilità .del ricorso, poiché no.n sono consentiti mo.tivi a sostegno del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che si limitino genericamente a censurare l'omessa valutazione di elementi definiti come decisivi (mancando di indicarli specificamente), senza illustrare precise carenze od omissioni argomentative ovvero l'illogicità della motivazione, così evidenziando il difetto della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e lasciando indimostrata allo stesso modo l'idoneità di quei vizi nell' incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (v., fra le tante, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441;
Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
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