Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/03/2022, n. 09866
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Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 38182/2019 proposto da: G C, elettivamente domiciliato in Tortona, via Emilia, 102, presso lo studio dell'avvocato P M F C, che lo rappresenta e difende. -ricorrente - contro Hdi Assicurazioni Spa, - intimato - nonchè contro A:39 1 Hdi Assicurazioni Spa, elettivamente domiciliato in Roma Via Settembrini 30 presso lo studio dell'avvocato C S che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C A V -controricorrente - avverso la sentenza n. 813/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/05/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.-G C ha stipulato, in data 2 Febbraio 2007, con la società P SPA, un mutuo per la somma di 23.040,00 €, da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione, mediante pagamento mensile. Contestualmente, la società finanziatrice, ossia P SPA, ha contratto una assicurazione con HDI SPA, per l'eventualità che, a causa della perdita del lavoro, il C non fosse più in grado di restituire la somma presa a prestito, con la particolarità che il premio assicurativo è stato posto a carico dello stesso C. Costui ha perso il lavoro in data 11 novembre 2008, quando rimanevano da rimborsare 5.304,80 €, somma che, di conseguenza, la HDI spa ha corrisposto a P spa, in adempimento della obbligazione di assicurazione assunto nei confronti di quest'ultima. Poiché il contratto di assicurazione prevedeva il diritto di surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario, la HDI spa ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del C, per avere da costui il pagamento dei 5.304,80 € che, a causa della perdita del lavoro, il C non ha potuto rimborsare a P spa, e che a quest'ultima sono stati per l'appunto corrisposti dall'assicuratore HDI spa. 2.-C ha proposto opposizione a tale decreto ingiuntivo, che il Tribunale di Alessandria ha accolto, interpretando il contratto di assicurazione come a favore del mutuatario, e non già a favore del mutuante, sia in ragione della classificazione dei contratti di assicurazione introdotta dal regolamento numero 20 del 2009, sia in ragione del fatto che il premio assicurativo era stato corrisposto dal mutuatario stesso e non dal finanziatore. 3.-Questa decisione è stata tuttavia riformata in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino che, ha escluso, invece, l'applicabilità di quel regolamento ratione temporis, ed ha ritenuto che il soggetto beneficiario dell'assicurazione fosse il finanziatore, ossia la P SPA, in forza di un contratto a favore di terzo di cui quest'ultima era beneficiaria, e nel quale era per l'appunto prevista la surroga dell'assicuratore verso il mutuatario. 4.- Avverso tale decisione ricorre G C con cinque motivi, mentre HDI spa assicurazioni si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto della impugnazione. Considerato che 5.-La ratio della decisione impugnata sta nella qualificazione delle pattuizioni contenute, sia nel contratto di mutuo che nel successivo contratto di assicurazione, come a vantaggio del finanziatore anziché del finanziato: la Corte di appello ha ritenuto che l'assicurazione risultante dagli accordi delle parti è stata stipulata nell'interesse del finanziatore, anziché nell'interesse del consumatore, e che di conseguenza è giustificato il diritto di surroga del l'assicuratore nei riguardi del finanziato;surroga che non avrebbe avuto senso solo ove l'assicurazione fosse stata stipulata nell'interesse di quest'ultimo. 6.-Il ricorrente contesta questa qualificazione con cinque motivi. 7.-Con il primo motivo egli denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2 della legge 209 del 2005 e 14 del Regolamento numero 20 del 2009. Si tratta di due disposizioni che introducono, nell'ambito dei rapporti di assicurazione, alcune definizioni miranti a classificare i contratti di assicurazione secondo lo scopo proprio di ciascuno: in particolare la legge del 2005 ha demandato ad un successivo regolamento l'emanazione delle istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi. Il regolamento è stato emanato nel 2009, ed all'articolo 14, ha distinto il contratto di assicurazione a favore del finanziatore, che ha come scopo di garantire quest'ultimo dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del debitore finanziato, disponendo che in questo caso il premio venga posto a carico dello stesso finanziatore, ossia del soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione, dal contratto con cui invece viene assicurato il debitore finanziato per l'ipotesi in cui costui non possa restituire il mutuo per il caso in cui perda il lavoro. Come si è accennato, la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità di tale regolamento, e quindi delle classificazioni in esso contenute, al contratto in questione, in quanto l'articolo 23 ne prevede l'applicazione solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata
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