Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/09/2018, n. 21564

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/09/2018, n. 21564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21564
Data del deposito : 3 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 20334-2013 proposto da: DI P CIA nato in Ascoli Piceno il 18/09/1954, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANBATTISTA VICO l, presso lo studio dell'avvocato R R, rappresentata e difesa dall'avvocato L G giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI '

VILLA PAMPHILI

59, presso lo studio dell'avvocato M S, rappresentata e difesa dagli avvocati D C, L C giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 177/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/03/2013 R.G.N. 51/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G L;
udito l'Avvocato SALAFIA MARIA per delega Avvocato CARBONE LEONARDO. ,RG 20334/2013

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, ha rigettato la domanda di cumulo dell'indennità di funzione (ex ANAS) e della retribuzione di posizione avanzata da D P C nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e ha dichiarato che resta ferma l'irriducibilità dell'importo minimo della retribuzione di posizione, determinato in misura non inferiore ad euro 19.584,56 per singola annualità. Ha altresì dichiarato compensate per intero tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

1.1. I giudici di appello hanno evidenziato che si verte in un'ipotesi di passaggio di una dirigente dall'Anas alla Provincia di Ascoli Piceno per mobilità, a seguito del trasferimento di competenze, e che oggetto della controversia è la cumulabilità o meno della indennità di funzione, precedentemente percepita dalla ricorrente presso l'Anas, con la retribuzione di posizione percepita presso l'Amministrazione convenuta.

1.2. Nell'accogliere il gravame della Provincia, la Corte territoriale ha osservato quanto segue: - la fattispecie è regolata dall'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 112 del 1998 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo cui al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata;
- l'indennità di funzione dei dirigenti dell'Anas è prevista dall'art. 5 C.C.N.L. di comparto, il quale prevede che al dirigente compete un'indennità di funzione annua correlata alla posizione occupata e all'entità delle responsabilità attribuite;
- nella fattispecie in esame, essendo pacifico tra le parti che la garanzia alla dirigente ex Anas del "mantenimento della posizione retributiva già maturata" deve comprendere, oltre al trattamento economico fondamentale, anche l'indennità di funzione (emolumento fisso e continuativo), occorre stabilire se tale indennità sia o meno riassorbita dalla retribuzione di posizione, fermo restando che, stante l'espressa salvaguardia del trattamento complessivo precedentemente percepito, l'ammontare dell'indennità di funzione costituisce pur sempre il limite minimo al di sotto del quale non può scendere la retribuzione di posizione e ciò per non ricadere nella violazione del principio espressamente salvaguardato dal citato art. 7, comma 4, d.lgs. n. 112 del 1998, del divieto della reformatio in peius;
- alla luce dell'art. 27, comma 1, C.C.N.L. comparto Regioni e autonomie locali (area della dirigenza), i presupposti della retribuzione di posizione, al di là del diverso nomen iuris, sostanzialmente sono analoghi a quelli posti a fondamento dell'indennità di funzione, trattandosi in ambedue le ipotesi di trattamento economico accessorio riconosciuto al dirigente per l'oggettivo livello di responsabilità connesso all'incarico di funzione, il grado di rilevanza e i RG 20334/2013 la collocazione istituzionale dell'ufficio, come indicato anche dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. sez. IV n. 1438 del 2005);
- di conseguenza, riconoscere alla dirigente transitata dall'Anas all'Amministrazione provinciale sia l'indennità di funzione che la retribuzione di posizione (per intero) significherebbe riconoscere (contra legem) una duplicazione dello stesso emolumento;
- allo stesso modo, non è conforme alla richiamata normativa ritenere l'indennità di funzione ricompresa nella retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), poiché tale prospettazione - sostenuta dalla parte appellata e condivisa dal Tribunale - verrebbe a determinare, come conseguenza paradossale e inaccettabile, che un emolumento del trattamento accessorio (l'indennità di funzione), ancorché fisso e continuativo nel comparto Anas, sarebbe considerato alla stregua del trattamento fondamentale dovuto al dirigente, in contrasto con le finalità dell'indennità di funzione annua che, come previsto dall'art. 5, comma 1, CCNL comparto Anas, è correlata alla posizione occupata nell'ufficio ricoperto nonché alla consistenza e all'entità delle responsabilità attribuite al dirigente, proprie di quella posizione, sicché l'indennità di funzione ricade senz'altro nel trattamento accessorio;
- il trattamento economico del personale dirigenziale delle Regioni e degli Enti locali è stato integralmente ridefinito dal C.C.N.L. del 10 aprile 1996, per cui la struttura della retribuzione (ora riferita alla qualifica unica dirigenziale) si compone di varie voci e cioè dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale, della retribuzione individuale di anzianità, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato e, di conseguenza, la nuova disciplina negoziale reca una compiuta ed esauriente regolamentazione della materia, innovando il sistema previgente anche in rapporto all'indennità di funzione, che l'art. 38 d.P.R. n. 333 del 1990 aveva introdotto per remunerare i nuovi livelli di responsabilità attribuiti ai funzionari apicali e che la sopraggiunta contrattazione collettiva ha poi sostituito con la c.d. "retribuzione di posizione", considerando rilevanti gli emolumenti pregressi solo per quantificare lo stipendio tabellare di riferimento della nuova qualifica unica dirigenziale;
- in definitiva, se da un lato il dirigente Anas passato al comparto degli enti locali e assegnato a diverso incarico ha diritto a mantenere ferma, ove risulti di maggiore entità, l'indennità di funzione nell'importo già percepito in relazione alla precedente assegnazione, ciò non implica che la clausola di salvaguardia renda del tutto cumulabile la retribuzione di posizione con l'indennità di funzione;
è infatti evidente che, una volta accertata l'omogeneità dei due emolumenti, ambedue convergenti a remunerare la posizione occupata nell'ufficio ricoperto, nonché la consistenza e l'entità delle responsabilità attribuite al dirigente, proprie di quella posizione, la norma di salvaguardia trovi attuazione nella mera considerazione della RG 20334/2013 irriducibilità dell'importo annuo della risalente indennità di funzione, importo che resta tale anche nell'eventualità di un eventuale peso minimale della retribuzione di posizione;
- infine, stante l'accoglimento del gravame e la parziale riforma della sentenza impugnata, a fronte della reciproca soccombenza, considerato in maniera complessiva l'esito del giudizio, è giustificata l'integrale compensazione delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio.
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