Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2018, n. 33663

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2018, n. 33663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33663
Data del deposito : 28 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9730-2017 proposto da: ELETTROCONSULT S.R.L., in persona del legale rappresentante non tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio dell'avvocato G B C, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

W.W.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE - 0.N.L.U.S., COMITATO BELLUNESE ACQUA BENE COMUNE, MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA ONLUS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell'avvocato A P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè

contro

REGIONE VENETO, PROVINCIA DI BELLUNO, AUTORITA' DI BACINO FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA- BACCHIGLIONE, AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, COMUNE DI LONGARONE, A.R.P.A.V. - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, GSE GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 296/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 13/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2018 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso incidentale;
rigetto del ricorso principale;
uditi gli avvocati Giovanni Battista Conte ed Alessio Petretti.

Fatti di causa

Ric. 2017 n. 09730 sez. SU - ud. 20-11-2018 -2- WWF-Associazione italiana per il World Wide fund for nature-Onlus, Mountain Wilderness Italia onlus ed il Comitato bellunese Acqua Bene Comune impugnavano avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche il decreto n. 131 del 26/6/2014, pubblicato sul BURL n.66 dell'8/7/2014, col quale il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza-Sez.di Belluno aveva rilasciato alla Elettroconsult la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Grisol, classificato dall'Arpav in stato ecologico "elevato" ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, nonchè il provvedimento del GSE-Gestore Servizi Energetici di iscrizione di Elettroconsult nel registro informatico per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al d.nn. 6/7/2012, nonché tutti gli atti presupposti, collegati, inerenti, conseguenti e derivati, facendo valere sette motivi di ricorso, e con successivo ricorso per motivi aggiunti, deducevano ulteriore motivo. Si costituivano la Regione Veneto e la Provincia di Belluno, eccependo la tardività del ricorso, e nel merito, ne contestavano la fondatezza. Non si costituiva Elettroconsult. Il Tribunale superiore, con sentenza del 6/7/2016-13/10/2016, ha accolto il ricorso ed annullato, nei termini e nei limiti indicati, i provvedimenti impugnati. Nello specifico e per quanto ancora rileva, il TSAP, premesso il richiamo all'art.12 bis del r.d. 1775/1933, come modificato dall'art.96, comma 3, d.lgs. 152/06, che richiama il principio di non deterioramento contenuto nella Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE ed all'art.3 ter, comma 1, d.lgs. 152/2006 ,che contiene il principio di precauzione di derivazione comunitaria, ha rilevato che, come pacifico tra le parti, la classificazione del torrente Grisol contenuta nel Piano di Gestione del Bacino Idrico, a cui era stato fatto riferimento in sede procedimentale, era stata disposta senza tener conto delle metodiche prescritte dalla Direttiva Quadro Acque, recepite con il d.m. 8/11/2010, n.260, che ha individuato i criteri di classificazione dei Ric. 2017 n, 09730 sez. SU - ud. 20-11-2018 -3- corpi idrici superficiali in modo conforme a detta Direttiva (e nella proposta di classificazione dell'ARPAV il corso d'acqua in oggetto era stato classificato come avente stato ecologico "elevato"). Secondo il TSAP, la Regione, che aveva preso atto con la DGR n.1950 del 28/10/2013 della proposta di riclassificazione del torrente da parte dell'ARPAV, pur non ancora definitiva, e quindi a conoscenza della non conformità della classificazione contenuta nel Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali alla Direttiva Quadro Acque, avrebbe dovuto tener conto, in base al principio di precauzione, di detta proposta, ed avrebbe dovuto disporre un supplemento di istruttoria richiedendo un parere aggiornato all'Autorità di Bacino, incorrendo, in mancanza, in difetto di istruttoria e contraddittorietà tra le proprie determinazioni, violando anche il principio di precauzione. Sono stati pertanto accolti il primo motivo (da cui il difetto di interesse all'accoglimento del secondo motivo) ed il terzo;
il TSAP ha accolto anche il quarto motivo, per essere stato emesso il provvedimento di concessione di derivazione senza rispettare la prescrizione dell'ARPAV, resa durante la visita del 29/11/2012, di realizzare, prima della concessione, «una campagna di misura delle portate, a frequenza almeno mensile e di durata comunque non inferiore a due anni», tanto più che la necessità di effettuare detta campagna era stata confermata anche dalla Commissione Tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza della GR del Veneto nel corso della riunione del 2/12/2013, da cui i vizi di carenza di istruttoria e difetto di motivazione, non essendo indicate le ragioni per le quali non era stato disposto detto approfondimento istruttorio. Il TSAP ha accolto anche il sesto motivo di ricorso per carenza istruttoria, per non essere stata operata la valutazione dei possibili effetti cumulativi (e sulla cui necessità si veda la nota della Ric. 2017 n. 09730 sez. SU - ud. 20-11-2018 -4- Commissione UE all'Italia «Caso

EU

Pilot 6011/14/ENVI2») legati alla presenza di altre opere di derivazione insistenti nel corso d'acqua principale, il torrente Maè, di cui è affluente il Grisol;ha ritenuto inammissibili i motivi quinto, per genericità, e settimo, per difetto di interesse, così come la censura contenuta nei motivi aggiunti, in quanto meramente ripetitiva di quanto già fatto valere, ed ha respinto la domanda risarcitoria, perché del tutto generica. Ricorre avverso detta pronuncia Elettroconsult, sulla base di quattro motivi. Si difendono con unico controricorso i soli WWF, Mountain Wilderness Italia Onlus e Comitato Bellunese Acque Bene Comune, ed avanzano ricorso incidentale basato su quattro motivi. Le altre parti sono rimaste intimate. Le parti hanno depositato memoria illustrativa, in prossimità della pubblica udienza. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione del principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi e dell'art.21 novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, del principio tempus regit actum e del principio di economicità del procedimento. Secondo Elettroconsult, il Giudice è incorso nelle dette violazioni, per non avere tenuto conto che il piano di tutela vigente alla data della decisione, non impugnato da alcuno, indicava per il torrente Grisol lo stato di qualità «buono» e non «elevato», e per non avere considerato che, se avesse l'Amministrazione riaperto la fase istruttoria, sarebbe incorsa nella violazione del principio di economicità ed efficienza del procedimento amministrativo.
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