Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2018, n. 19524
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Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d'ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all'esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario).
Sul provvedimento
Testo completo
19524-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto STEFANO SHIRO' Primo Presidente f.f. - CATASTO Giurisdizione CAMILLA DI IASI - Presidente Sezione - ENRICA D'ANTONIO Ud. 03/07/2018 PU - Consigliere - B.G.N. 19524 Consigliere - FRANCESO ANTONIO GENOVESE R.G.N. 27430/2016 ñon Rep. - Rel. Consigliere - ETTORE CIRILLO RAFFAELE FRASA - Consigliere - EN. MARIA ACIERNO - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SARANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - ha pronunciato la seguente A SENTENZA sul ricorso 27430-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro
POLIZZI LEONARDO, MONACHELLA ANNA MARIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1518/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/04/2016. 326 18 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere ETTORE CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. In base all'art. 32 dello statuto regionale, i beni del demanio marittimo furono trasferiti alla regione siciliana e le connesse attribuzioni delle amministrazioni dello Stato furono devolute all'amministrazione della regione medesima (d.P.R. 01/07/1977, n. 684, art.3), alla quale fu esteso anche il relativo sistema informativo (conv. 14/12/1999, n. 1/1999), la cui realizzazione fu affidata al Consorzio generale per l'informatica, ferme restando le competenze statali in materia di tenuta e aggiornamento del catasto. All'esito dell'attività di verificazione straordinaria compiuta dal Consorzio, fu licenziata una nuova cartografia catastale, poi recepita dai competenti uffici territoriali, ora facenti capo all'Agenzia delle entrate.
1.1 Sennonché, il 21/02/2007 L P e Anna Maria Monachella, intestatari dell'originaria p.lla 713, censita a fg. 29/A in catasto di Campobello di Mazara, presentarono reclamo avverso la formazione d'ufficio di una nuova particella catastale, mediante il frazionamento riguardante una zona di demarcazione tra la proprietà dei privati e la contigua fascia demaniale marittima, così alterando erroneamente le consolidate risultanze catastali. Chiesero, pertanto, che fosse restituita negli atti catastali la consistenza originaria alla p.lla 713, illegittimamente frazionata.
1.2 L'ufficio respinse il reclamo e gli interessati impugnarono il rigetto dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Trapani, che accolse il ricorso e dichiarò illegittimo e privo di effetti il frazionamento catastale della ridetta p.lla 713. Ciò fece il primo giudice sulla scorta degli esiti di pregresso giudizio civile (Trib. Marsala, Sez. Castalvetrano, 24/01/2002, n. 8;
conf. App. Palermo, Ric. 2016 n. 27430 sez. SU - ud. 03-07-2018 -2- 29/01/2007, n.66), che, nel contraddittorio della regione siciliana, aveva definitivamente "...accertato la natura privata dell'immobile de quo nonché la proprietà dello stesso in capo all'odierno ricorrente".
2. Per la riforma di tale decisione l'Agenzia delle entrate propose appello, denunciando il difetto di giurisdizione del giudice tributario (trattandosi di delimitazione demaniale marittima regolata dall'art. 32 cod. nav.), il difetto di contraddittorio (trattandosi di materia devoluta alla della regione siciliana) ecompetente amministrazione l'infondatezza della pretesa (trattandosi di ripristino della corretta delimitazione tra demanio marittimo e proprietà privata).
2.1 La commissione tributaria regionale della Sicilia rigettò l'appello, richiamando la giurisdizione esclusiva del giudice tributario riguardo alle controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione ed il classamento dei terreni. Rilevò che "la proprietà privata del ricorrente risulta(va) accertata da giudicati delle sentenze del giudice ordinario richiamate dal collegio di prime cure e dalla stessa parte appellante”. Osservò, in proposito, che il reclamo dei privati riguardava il solo provvedimento amministrativo di conservazione degli archivi catastali, "avente ad oggetto la linea di demarcazione e di confine tra la proprietà privata, definitivamente accertata con le sentenze civili richiamate nella sentenza impugnata, e quella demaniale, con creazione di una nuova particella”.
2.3 Per la cassazione di tale decisione, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati anche con memoria;
i
contro
-interessati non hanno svolto difese. La vertenza viene all'attenzione delle sezioni unite a seguito di ordinanza interlocutoria (Cass., Sez. 6-5, 19/02/2018, n. 3987). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Entrambi i motivi di ricorso non sono fondati.
1.1 Con il primo motivo, la difesa erariale sostiene il difetto di giurisdizione del giudice tributario per violazione dell'art. 3, d.lgs. Ric. 2016 n. 27430 sez. SU - ud. 03-07-2018