Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17518

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17518
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BELLA GIAN LUCA nato a CATANIA il 08/02/1978 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del PG dott. P M che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 16 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da G D B di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale ovvero della semilibertà. La pena residua espianda aveva titolo in condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, fattispecie ostativa ai sensi dell'art.

4-bis ord. pen. in mancanza di collaborazione.

2. Il difensore di G D B ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la pena residua era inferiore ad anni quattro e il principio dello scioglimento del cumulo impone che i reati ostativi vadano considerati come espiati per primi.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. La difesa impugna provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ammissione alle misure alternative in ragione della preclusione, in assenza di collaborazione, determinata dal titolo della condanna in espiazione, pronunciata per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Preclusione che si fonda sulla norma di cui all'art.

4-bis ord. pen., nel testo vigente al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza. Si deve precisare che la novella introdotta con decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha modificato la norma di cui all'art.

4-bis ord. peri., anche con riferimento alla concessione delle misure alternative ai condannati per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", disponendo, da una parte, il superamento di detta preclusione ex lege e, dall'altra, una serie di oneri per il condannato e per l'autorità giudiziaria. In particolare, il condannato per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, che non sia collaboratore e che non sia sottoposto a regime differenziato, ha: 2 5/1 - l'onere di provare ("dimostrino...") l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento;
- l'onere di allegare elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi