Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2021, n. 08164
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 27377-2018 proposto da: B M A S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell'avvocato A D M e dell'avvocato 2 M C, che la rappresentano e difendono;1866 - ricorrente -contro D E S, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, P C presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato M I;controricorrente nonchè contro S D, DUCATI MOTOR HOLDING SPA, OGNIBENE SPA;- intimati - Nonché da: DUCATI MOTOR HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato F D B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S S;- ricorrente incidentale - contro B M A S, D E S, OGNIBENE SPA, S D;- intimati - avverso la sentenza n. 453/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. A S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato. FATTI DI CAUSA Bianchi Moto Arezzo S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, depositata il 18 giugno 2018, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla predetta società avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1226/2016, pubblicata in data 1° giugno 2016, con cui il Giudice di primo grado, pronunciando sulla domanda proposta da D S nei confronti dell'attuale ricorrente, in una RIc. 2018 n. 27377 sez. 53 - ud. 27-10-2020 -2- controversia in cui erano stati chiamati in giudizio anche Ducati Motor Holding S.p.a. (produttrice del motoveicolo), Ognibene S.r.l. (fornitrice del pezzo difettoso) e Did Europe S.r.l. (produttrice del pezzo difettoso), aveva condannato Bianchi Moto Arezzo S.r.l. alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 5.538,99, IVA compresa, oltre accessori, e della somma di euro 1.200,00, oltre accessori, nonché alle spese del giudizio e di A.T.P., per la vendita allo S del motociclo nuovo, marca Ducati 9995, targato BW29960, risultato affetto da una pluralità di vizi, tanto da necessitare di interventi di riparazione, sino a quando si era verificato il cedimento della catena di trasmissione, che lo aveva reso inservibile. Come risulta dalla sentenza impugnata e per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale della venditrice ai sensi del combinato disposto degli artt. 130 e 132 del Codice di consumo(ma aveva rigettato la domanda di regresso proposta dalla convenuta nei confronti del proprio venditore, la Ducati Motor Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 131 del Codice di consumo, «ritenendo insussistenti i presupposti per l'azione di regresso proposta da Bianchi Moto, in particolare che fosse stata eseguita la prestazione in favore del consumatore nel senso della sostituzione o riparazione del bene o altrimenti la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale». Bianchi Moto Arezzo S.r.l., secondo il Tribunale, non aveva mai provveduto alla riparazione e/o alla sostituzione della catena di trasmissione del motociclo, né aveva intrattenuto trattative in tal senso con l'acquirente, rimborsando integralmente o parzialmente il prezzo, e pertanto la domanda di "manleva" (rectius regresso) andava rigettata. La Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l'art. 131 comma 2 del Codice del consumo prevede che il venditore finale possa agire in regresso nei confronti del produttore, Ric. 2018 n. 27377 sez. 53 - ud. 27-10-2020 -3- entro un anno dall'esecuzione della prestazione e al fine di ottenere la reintegrazione di quanto prestato ma solo se abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il consumatore non abbia ottemperato ai rimedi prescritti dalla legge (precedente art 1519- quinquies cc, attuale art. 131 del Codice del consumo), non essendo stata eseguita dalla venditrice alcuna riparazione alla catena di trasmissione del motociclo, e che, pertanto, non ricorrano le condizioni di legge per l'esercizio del regresso da parte del venditore finale. Ducati Motor Holding S.p.a. ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale, in parte condizionato, basato su due motivi. Dici Europe S.r.l, ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Ognibene S.p.a. e D S non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Questa Corte, con 0.1. n. 8475/20, depositata in data 5 maggio 2020, ha rinviata la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Nell'imminenza dell'odierna udienza sono state depositate ulteriori memorie da Bianchi Moto Arezzo S.r.l. Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1. Con il primo motivo, lamentando «Violazione art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 131 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosiddetto Codice del Consumo», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da Bianchi Moto nei confronti di Ducati in quanto «la previsione del 2° Gomma dell'art. 1519-quinquies (ora 131 d.lgs. n. 206/2005) implica che il venditore possa agire in regresso contro un kic. 2018 n. 27377 sez. 53 - ud. 27-10-2020 -4- precedente anello della catena distributiva soltanto ad avvenuta esecuzione della prestazione in favore del consumatore ...». Ad avviso della ricorrente, l'interpretazione della norma operata dalla Corte di merito sarebbe errata perché non conforme alla sua ratio ed alla giurisprudenza formatasi sul punto. La «ratio della disposizione consistere[bbe] nel tenere indenne il venditore finale del bene di consumo dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dal consumatore, riservandoli sul solo soggetto effettivamente responsabile per il difetto di conformità»;il diritto di regresso sarebbe, pertanto, «subordinato unicamente alla circostanza che il difetto di conformità fatto valere dal consumatore con cretizzi o sia la conseguenza di un difetto di costruzione/produzione imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena produttiva/distributiva». Sostiene la ricorrente che il secondo comma dell'art. 131 Codice del consumo si riferirebbe alla sola ipotesi in cui il venditore abbia già ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore con il precipuo scopo di fissare il termine ultimo entro il quale agire in regresso per ottenere la reintegrazione di quanto prestato al consumatore. In tale contesto, il riferimento alla "esecuzione della prestazione" avrebbe la funzione di individuare il momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione (dies a quo) e non potrebbe essere certo inteso quale conditio sine qua non per l'esperimento dell'azione di regresso, di tal ché il venditore ben potrebbe agire in regresso anche promuovendo la relativa azione nell'ambito del giudizio instaurato dal consumatore. Inoltre, secondo la ricorrente, la nozione di "regresso" di cui all'art. 131 Codice di consumo sarebbe stata utilizzata in maniera impropria dal legislatore, che avrebbe fatto ad essa ricorso in senso atecnico, (v. ricorso p. 15) e la Corte di merito non avrebbe tenuto in considerazione che: a) la venditrice si era attivata per eliminare i vizi di costruzione ( del motoveicolo in questione e in tale "intervento di garanzia" richiesto dal consumatore era stata coinvolta Ducati Motor Holding S.p.a., che Pic. 2018 n. 27377 sez. 53 - ud. 27-10-2020 -5- aveva gestito la questione tramite un suo ispettore e b) il Tribunale aveva ritenuto l'assenza dei presupposti per l'esercizio della domanda di regresso/manleva proposta da Bianchi Moto Arezzo S.r.l. nei confronti di Ducati Motor Holding S.p.a. senza considerare che quest'ultima non aveva svolto alcuna eccezione al riguardo nel corso del giudizio e che erano prive di effetto le eccezioni/deduzioni svolte sul punto da DID Europe S.r.l. e Ognibene S.p.a., non avendo esse alcuna legittimazione attiva/processuale per poter sollevare eccezioni rilevabili esclusivamente e tempestivamente dalla parte interessata Ducati Motor Holding S.p.a.. Infine, l'interpretazione dell'art. 131 del Codice del consumo operata dai giudici del merito svuoterebbe, a parere della ricorrente, anche di ogni significato il disposto dell'art. 106 cod. proc. civ., secondo cui «ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita».
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