Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2023, n. 25171
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A S, nato a L'Aquila il 20/12/1969 avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 14 aprile 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B P R;
letta la ,requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che ha concluso per la reiezione del ricorso;
lette le conclusioni della difesa, con le quali è stata ribadita la fondatezza del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. A S è stato condannato in primo grado dal Tribunale di L'Aquila alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di evasione allo stesso ascritto mentre è stato mandato assolto per la resistenza ex art 337 cod. pen. allo stesso parimenti contestata.
2. Hanno proposto appello il prevenuto e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila e la Corte di appello di L'Aquila, accogliendo il gravame della parte pubblica, con la sentenza descritta in epigrafe ha condannato il ricorrente anche per la resistenza ex art 337 cod. pen.
3. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta l'omessa notificazione dell'appello proposto dal Pubblico ministero con conseguente violazione ai sensi della lettera c) dell'art 606 cod. proc. pen. A tal fine si evidenzia che il giudizio è stato tretato con il rito cartolare e che, omessa la notifica del gravame proposto dalla parte pubblica, il ricorrente non ha mai avuto contezza della detta impugnazione, anche perché le conclusioni della Procura Generale, puntualmente comunicate, senza fare cenno all'appello della parte pubblica, contenevano esclusivamente la richiesta di conferma
udita la relazione svolta dal consigliere B P R;
letta la ,requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che ha concluso per la reiezione del ricorso;
lette le conclusioni della difesa, con le quali è stata ribadita la fondatezza del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. A S è stato condannato in primo grado dal Tribunale di L'Aquila alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di evasione allo stesso ascritto mentre è stato mandato assolto per la resistenza ex art 337 cod. pen. allo stesso parimenti contestata.
2. Hanno proposto appello il prevenuto e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila e la Corte di appello di L'Aquila, accogliendo il gravame della parte pubblica, con la sentenza descritta in epigrafe ha condannato il ricorrente anche per la resistenza ex art 337 cod. pen.
3. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta l'omessa notificazione dell'appello proposto dal Pubblico ministero con conseguente violazione ai sensi della lettera c) dell'art 606 cod. proc. pen. A tal fine si evidenzia che il giudizio è stato tretato con il rito cartolare e che, omessa la notifica del gravame proposto dalla parte pubblica, il ricorrente non ha mai avuto contezza della detta impugnazione, anche perché le conclusioni della Procura Generale, puntualmente comunicate, senza fare cenno all'appello della parte pubblica, contenevano esclusivamente la richiesta di conferma
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi