Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 26/08/2020, n. 17792

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 26/08/2020, n. 17792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17792
Data del deposito : 26 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26425-2014 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

- ricorrente -

674

contro

ERREDI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato F F;
- B R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA

195, presso lo studio dell'avvocato S V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G DAZZO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 264/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/05/2014 r.g.n. 724/13. RG n 26425/2014

CONSIDERATO IN FATTO

1.La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell'Inps a pagare a favore di R B Euro 7.954,94 per indennità di disoccupazione ritenendo inammissibile l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto ed infondata quella secondo cui il lavoratore non era assicurato per la disoccupazione . La Corte, in riforma della sentenza del Tribunale, ha escluso il cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme liquidate ed ha ridotto la condanna della soc Erredi al pagamento dei soli contributi per l'assicurazione per indennità di disoccupazione . Circa l'eccezione di decadenza ha rilevato che il termine annuale doveva decorrere, non già dalla originaria domanda del 7/6/2010 , ma dal successivo ricorso amministrativo ,proposto il 15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell'Inps del 24/1/2011- essendo quest'ultimo basato su una nuova ed autonoma valutazione della domanda da parte dell'Inps ( cioè non era dipendente ma socio, mentre in precedenza l' Inps aveva affermato che non era assicurato per disoccupazione ),sicchè dalla sua emanazione avevano ripreso a decorrere i termini di decadenza . In relazione all'eccezione dell'Inps secondo cui il lavoratore non era assicurato contro la disoccupazione in quanto registrato come socio lavoratore la Corte territoriale ha rilevato che la documentazione provava ampiamente che il lavoratore era dipendente della società, 2.Avverso la sentenza ricorre l'INPS con due motivi . Resistono il lavoratore e la soc Erredi. L'Inps ha depositato memoria ex art 378 cpc. RITENUTO IN DIRITTO:

3.Con il primo motivo l'Inps denuncia violazione dell'art 342 e 434 cpc in relazione all'art 360 n 4 cpc. Censura la dichiarazione della Corte territoriale di inammissibilità del motivo dell'Inps con cui l'Istituto aveva rinnovato l'eccezione di decadenza denunciando che in nessun caso poteva essere differito il termine dal quale doveva decorrere il termine annuale di decadenza, né era ammissibile una rimessione in termini così come affermato dalla Corte e che, comunque, la decadenza, questione di puro diritto, poteva essere RG n 26425/2014 rilevata anche d'ufficio sussistendo tutti gli elementi di fatto per la sua decisione .

4.Con il secondo motivo denuncia violazione dell'ad 47 dpr n 639/1970 , nel testo sostituito dall'art 4 , comma 1, DL n 384/1992, conv in L. n. 438/1992;
dell'ad 2968 cc . Ribadisce la fondatezza dell'eccezione di decadenza sostanziale sottolineando che la domanda era stata presentata in data 7/6/2010 a cui l'Inps aveva dato risposta con un primo provvedimento in data 21/6/2010 ed un secondo in data 24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata dal ricorrente in data 23/7/2010 ;
che in data 15/4/2011 l'assicurato aveva proposto ricorso amministrativo avverso il secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era iniziato il 13/7/2012. Deduce che si era in tal modo verificata la terza ipotesi di decadenza indicata dall'art 47citato poiché, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria , era decorso abbondantemente un anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa .
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