Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2016, n. 10455
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Testo completo
Considerato in fatto
Z. F. s.p.a. conveniva in giudizio l'amministrazione delle finanze dello Stato per chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di imposte addizionali sull'imposta di consumo dell'energia elettrica impiegata come materia prima nel processo produttivo. Il Tribunale di Venezia, con sentenza confermata in appello, respingeva la domanda. La Corte di cassazione, preso atto che con sentenza n. 114 del 2000 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 688 del 1982, art. 19 convertito in L. n. 873 del 1982 nella parte in cui condizionava il rimborso alla prova documentale della mancata traslazione su altri soggetti dell'onere derivato dagli indebiti pagamenti e con sentenza n. 332 del 2002 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui poneva a carico dell'attore in ripetizione l'onere di provare la mancata traslazione dell'imposta, cassava la sentenza d'appello con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia che, disposta consulenza tecnica, accoglieva l'impugnazione della società condannando l'Amministrazione al rimborso delle somme richieste oltre interessi. In particolare la Corte d'appello, sulla base delle risultanze della disposta consulenza tecnica, affermava che l'amministrazione non aveva fornito la prova dell'avvenuta traslazione del