Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2010, n. 17239

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Le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2010, n. 17239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17239
Data del deposito : 22 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. Z P - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21427/2007 proposto da:
S P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALVANI 4 PALAZZO B INTERNO 8, presso lo studio dell'avvocato S S, rappresentato e difeso dall'avvocato M B A, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
D D A in persona dell'omonimo titolare;

- intimata -
avverso la sentenza n. 256/2006 della Corte d'Appello di Cagliari, Sez. Dist. di SASSARI, depositata il 31/07/2006 R.G.N. 20/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. P Z;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F C, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Sassari, depositato in data 6.9.2002, S P, premesso di aver lavorato dal 21.10.1996 al 27.2.2000 alle dipendenze di D A, svolgendo le mansioni di autista di 3^ livello in base al contratto collettivo degli autotrasportatori, con orario dì dieci ore giornaliere da lunedì a venerdì, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 66.494,80, a titolo di differenze retributive, ferie non godute, 13^ e 14^ mensilità, ROL e TFR. Con sentenza in data 18.1.2005 il Tribunale adito rigettava la domanda. In particolare rilevava che, in base alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del libero interrogatorio, doveva escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, avendo le parti sostanzialmente concordato sulla esistenza fra le stesse di un accordo concernente la costituzione di una società di fatto avente ad oggetto la gestione di un autocarro munito di licenza di trasporto merce per conto terzi.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Sanna lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
La Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza in data 5.7.2006, rigettava il gravame. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione S P con tre motivi di impugnazione.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2247, 2291, 2298, 2549 e 2554 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza nella fattispecie in esame di un rapporto societario di fatto, risultando totalmente assenti gli elementi essenziali di tale contratto, costituiti dall'esercizio in comune dell'attività e dalla divisione degli utili;
e del pari erroneamente aveva ritenuto, in via alternativa, l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione, stante l'assenza di partecipazione agli utili dell'impresa.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l'insussistenza degli elementi qualificanti il rapporto di lavoro subordinato, ritenendo non sufficienti a tal fine le direttive impartite ad esso ricorrente dal D;
e rileva altresì che erroneamente la Corte predetta non aveva valutato tutti gli ulteriori elementi, complementari e sussidiari, quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'impresa

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