Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2018, n. 17533
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In tema di notificazioni, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e, quindi, non configura una causa di nullità della notificazione. In particolare, detta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari, non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.
Sul provvedimento
Testo completo
17533-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. - Notificazione eseguita dall'ufficiale - Presidente Sezione giudiziario "extra FRANCESCO TIRELLI districtum" - Effetti Ud. 22/05/2018 - Presidente Sezione - ANTONIO M PU - Presidente Sezione - R.G.N. 279/2015 CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere - LUCIA TRIA Rep. Ca 17533 ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - см. LUIGI G LRDO - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - LUIGI A S - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 279-2015 proposto da: V C A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BLUMENSTHILL 55, presso lo studio dell'avvocato CATERINA BINDOCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO BRAGAGNI;
- ricorrente -
contro
PAT COSTRUZIONI DI PATALANO VITO & CO S.A.S.;
- intimata - 254 78 avverso la sentenza n. 1684/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 4/11/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A T per delega dell'avvocato Alfredo Bragagni. ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Il Tribunale di Grosseto, su istanza di Carolina Adriana V, emetteva il decreto ingiuntivo n. 93/2005 nei confronti della PAT Costruzioni di Patalano Vito & Co. s.a.s. per ☐ l'importo di euro 40.000,00, come penale prevista nel contratto di appalto stipulato tra le parti per il ritardo nella consegna delle opere di ristrutturazione di un fabbricato, oggetto del suddetto contratto. L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo della società PAT Costruzioni era notificato dall'Ufficiale giudiziario assegnato all'UNEP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anziché da quello dell'UNEP presso il Tribunale di Grosseto nel cui circondario risiedeva la destinataria della notifica. originaria ricorrente ilNella contumacia di quest'ultima Tribunale di Grosseto accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo per ragioni attinenti al merito della controversia.
2. La V appellava la sentenza, mentre la PAT Costruzioni ne chiedeva la conferma.
3. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata il 4 novembre 2013, ha rigettato il gravame.
4. Per quanto riguarda il motivo di appello con il quale si prospettava la nullità della notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto eseguita da un ufficiale giudiziario Ric. 2015 n. 00279 sez. SU - ud. 22-05-2018 -2- diverso da quello territorialmente competente ex lege, la Corte d'appello ha precisato quanto segue: a) la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che sia affetta sanabile per effetto della costituzione in giudizio da nullità relativa la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario del destinatario extra districtum;
b) invece, la giurisprudenza amministrativa configura tale ipotesi come una mera irregolarità della notificazione;
c) andando in contrario avviso rispetto alla suddetta consolidata giurisprudenza di legittimità deve rilevarsi che: 1) le cause di nullità processuali sono soltanto quelle previste dalla legge (art. 156 cod. proc. civ.);
2) l'art. 160 cod. proc. civ. non annovera fra le cause di nullità della notifica quella in oggetto;
3) per la violazione artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 che disciplinano il riparto territoriale dell'attività degli ufficiali giudiziari non è prevista la nullità della notificazione;
4) tali disposizioni, infatti, sono dettate per organizzare il funzionamento degli uffici, sicché la loro violazione potrebbe al più comportare conseguenze disciplinari o di responsabilità civile per il notificante, ma non conseguenze sul processo;
5) nel caso di specie, comunque, essendosi la notificazione realizzata a mezzo posta, è stato l'agente postale a certificare la consegna del plico, con atto che potrebbe ben essere considerato valido a prescindere da quello, meramente preparatorio, dell'ufficiale giudiziario territorialmente incompetente che ne ha solo richiesto l'invio;
6) comunque, anche a voler ritenere l'incompetenza dell'ufficiale giudiziario produttiva, per derivazione, della nullità della notificazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si dovrebbe considerare avvenuta per effetto della consegna (seguita indifferentemente dalla costituzione in giudizio o dalla contumacia) e non per effetto della sola costituzione in giudizio (come invece ritenuto dalla suddetta giurisprudenza di legittimità consolidata) e, nella specie, la V pur se rimasta Ric. 2015 n. 00279 sez. SU - ud. 22-05-2018 -3- contumace in primo grado non ha mai contestato di aver ricevuto l'atto di opposizione.
5. Nel merito la Corte d'appello ha confermato la decisione del primo giudice secondo cui il mancato completamento dei lavori da parte dell'appaltatore era dipeso dall'inadempimento della committente all'obbligo di corrispondere il prezzo secondo i previsti stati di avanzamento, non essendo stata la prova documentale fornita dalla V in appello ritenuta idonea a scalfire tale statuizione, in quanto dai documenti prodotti sono risultati come effettuati pagamenti per un importo complessivo inferiore di circa settantamila euro rispetto a quello che la committente stessa ha indicato come corrispettivo che si era impegnata a pagare per le opere effettivamente eseguite dalla società appaltatrice.
6. Il ricorso di Carolina Adriana Vitale domanda la cassazione della sentenza per tre motivi;
la PAT Costruzioni di Patalano Vito Co. s.a.s. resta intimata. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e nullità della sentenza, in ordine alla ritenuta validità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione quantunque effettuata dall'ufficiale giudiziario assegnato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, anziché da quello presso il Tribunale di Grosseto nel cui circondario risiedeva la parte destinataria, aggiungendo che pertanto la notifica avrebbe dovuto essere considerata affetta da nullità sanabile solo per effetto della propria costituzione in giudizio o della relativa rinnovazione disposta dal giudice di primo grado. Poiché, nella specie, nessuna di tali due evenienze si è verificata, tale nullità non sarebbe stata sanata, con conseguente nullità della sentenza d'appello per omesso rilievo del suddetto vizio della notifica e invalidità derivata dell'intero giudizio di opposizione. Ric. 2015 n. 00279 sez. SU ud. 22-05-2018 -4- 7. In vista dell'adunanza camerale fissata per la definizione del ricorso dinanzi alla Seconda Sezione Civile l'Avvocato Generale, nelle sue conclusioni scritte, dopo aver rilevato l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso perché riguardanti questioni di sottolineato la "plausibilità"fatto, ha degli argomenti - consolidati approdi consapevolmente innovativi rispetto ai - prospettati dalla interpretativi della giurisprudenza di legittimità Corte d'appello di Firenze in riferimento alla questione proposta con il primo motivo ed ha chiesto che venisse disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.
8. La V, in prossimità della suddetta adunanza camerale, ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nella quale, con riguardo al primo motivo, ha dichiarato di essere "remissiva sulle richieste del Procuratore Generale" e quindi di rimettersi sul punto al giudizio della Corte, mentre ha insistito per l'accoglimento degli altri due motivi.
9. La Seconda Sezione Civile, accogliendo le conclusioni dell'Avvocato Generale, con ordinanza interlocutoria 8 gennaio 2018, n. 179, ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., sulle questioni - in parte evidenziate dalla Corte d'appello di Firenze - che si pongono con riguardo alla determinazione delle conseguenze del mancato rispetto da parte dell'Ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile delle norme che definiscono, anche con riferimento alle notifiche a mezzo posta, i criteri di ripartizione territoriale per l'esecuzione delle suddette notifiche tra i vari uffici cui sono addetti gli ufficiali giudiziari. Le suindicate questioni nell'ordinanza di rimessione sono state qualificate come “di massima di particolare importanza", sia per l'impatto rilevante sul contenzioso civile di qualsiasi tipo, sia in Ric. 2015 n. 00279 sez. SU - ud. 22-05-2018 -5- considerazione del coordinamento della relativa soluzione con la recente sentenza di queste Sezioni Unite 20 luglio 2016, n. 14916. 10. Il ricorso è stato quindi assegnato dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite ed è stata acquisita la relazione dell'Ufficio del Massimario. RAGIONI DELLA DECISIONE I Sintesi delle censure 1.Il ricorso è articolato in tre motivi.
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia - in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 156, primo e terzo comma, e 159 cod. proc. civ. nonché degli artt. 106 e 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, contestando la statuizione della Corte d'appello con la quale in deliberato contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità è stato respinto il proprio motivo di gravame volto ad ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per essere stata la notificazione dell'atto di citazione in opposizione effettuata da un ufficiale giudiziario "territorialmente incompetente" ad eseguirla - cioè dal'ufficiale giudiziario assegnato all'UNEP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anziché da quello dell'UNEP presso il Tribunale di Grosseto nel cui circondario risiedeva la parte destinataria senza che tale nullità sia stata, nella specie, sanata visto che la V nel giudizio di primo grado non si è costituita (ma è rimasta contumace) e neppure il Tribunale ha disposto la rinnovazione della notifica stessa. Pertanto, ad avviso della ricorrente, la corretta applicazione delle norme invocate dovrebbe portare alla nullità della sentenza d'appello per omesso rilievo del suddetto vizio della notifica, con invalidità derivata dell'intero giudizio di opposizione. - in relazione1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli - artt. 1218 e 2697 cod. civ., sostenendo che la sentenza impugnata Ric. 2015 n. 00279 sez. SU - ud. 22-05-2018 -6- I sarebbe stata emessa in violazione dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui laddove si discute di contratti a prestazioni corrispettive il giudice del merito, a fronte di dedotte inadempienze reciproche delle parti, deve effettuare una comparazione del comportamento dei due contraenti onde stabilire quale sia la parte che, con il proprio comportamento, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e quindi debba considerarsi l'unica cui vada addebitato l'inadempimento. Si afferma che, nella specie, tale comparazione non sarebbe stata fatta, avendo la Corte d'appello dato rilievo alla mancata correttezza della V nel pagamento del corrispettivo pattuito per gli stati di avanzamento dei lavori, senza verificare se la PAT Costruzioni aveva realizzato tutte le opere previste nel contratto e se le aveva consegnate entro la data