Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 2553
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Testo completo
1. Le società PE EM LT RL e Fi.Pa. NZ di CI RL , ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la TR del Lazio ha, in primo luogo, dichiarato inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 l'eccezione proposta da esse ricorrenti per la prima volta davanti alla stessa TR, in riferimento alla sentenza della Corte Cost. n. 37 del 2015, di nullità dell'avviso oggetto di causa con cui l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato una maggior imposta di registro su atto di compravendita immobiliare, sottoscritto da soggetto privo della qualifica dirigenziale ed ha, in secondo luogo, ritenuto corretto il valore attributo all'immobile dall'ufficio avendo riguardo ai valori OMI "non massimi... ma medi", relativi "al semestre della compravendita" adattati tenendo conto "del valore intrinseco del bene in questione, della posizione centrale dello stesso, dei collegamenti urbani buoni, della solidità dell'edificio e delle normali condizioni di manutenzione dell'appartamento". La TR ha "poi" dichiarato infondata la tesi delle ricorrenti secondo cui l'avviso sarebbe stato illegittimo perchè basato sul valore normale dell'immobile e non sui "principi innovatori portati dalla L. n. 88 del 2009 ", sul motivo che tale legge "ha trovato applicazione solo per l'Iva e per le imposte sui redditi, mentre per l'imposta di registro la normativa ( L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 307) relativa all'utilizzo del valore normale non è stata oggetto di alcuna abrogazione".
2. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva.
3. La Procura Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. I primi tre motivi di ricorso ("violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 ";
"violazione o falsa applicazione del D.L. 2 marzo 2012, art. 8 convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44 nonchè della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 ";
"violazione o falsa applicazione dell'art. "violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24 ") vertono tutti sulla dichiarazione, da parte della TR, di inammissibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 della eccezione, proposta dalle ricorrenti in appello in rapporto alla sopravvenuta sentenza della Corte Cost. n. 37 del 2015, di nullità dell'atto impositivo per carenza di potere del sottoscrittore.
2. I motivi, da esaminarsi in modo congiunto, data la connessione appena evidenziata, sono infondati.
2.1. Merita ricordare che la sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale ha sancito, in via principale, l'illegittimità costituzionale del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24 , (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di