Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2023, n. 10898

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2023, n. 10898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10898
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da D P V, nato a Lucera il 22/05/1953 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 14/02/2022;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, V S, che ha chiesto che la sentenza venga annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udite le conclusioni del difensore della parte civile Comune di Lucera, Avvocato V M S, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato e ha depositato nota spese;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avvocata A F, in sostituzione dell'Avvocato L L F, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 14 febbraio 2022 ha confermato quella del Tribunale di Foggia che ha condannato l'imputato alla pena di anni quattro di reclusione in relazione al delitto di tentata concussione.

2. In particolare, secondo i giudici di merito il D P, nella qualità di consigliere comunale di Lucera, avrebbe tentato di costringere S S a promettere il versamento di una somma di denaro di valore imprecisato in relazione ad una procedura amministrativa di aggiudicazione dei lavori nell'ambito del Piano integrato per la riqualificazione delle periferie (PIRP);
fatto commesso nell'aprile e nel maggio del 2011. 3. Avverso la condanna in appello, a mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso nel quale si deducono cinque motivi relativi a: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in tentata induzione indebita, attesa l'assenza di condotte costrittive, con relativa declaratoria di intervenuta prescrizione;
2) vizio di motivazione in ordine all'affermazione - contenuta nella sentenza impugnata - secondo cui nella telefonata intercorsa il 6 aprile del 2011 tra l'imputato e il S il primo avrebbe rivolto al secondo la frase "stai attento che io posso darti dei problemi";
frase che, invece, non compare nella trascrizione dell'intercettazione della predetta telefonata;
3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta "costrittiva" mentre tutt'al più dalle risultanze istruttorie poteva emergere una attività induttiva, non più rilevante nella fattispecie di concussione;
4) vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio, determinato in misura particolarmente elevata, tenuto conto che si tratta di ipotesi tentata;
5) vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili ed in particolare alla provvisionale di 10.000 euro a favore del comune di Lucera.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi