Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 1570
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Per la validità di un brevetto per modello ornamentale l'art. 5 r.d. 25 agosto 1940 n. 1411, nel testo applicabile alla fattispecie in esame, e l'art. 2593 cod. civ.) richiedono la sussistenza, quale elemento costitutivo del modello, del carattere della novità, la quale va intesa come novità estrinseca dell'oggetto rispetto agli altri di comune commercio, caratterizzata da una particolare espressione figurativa e da un valore estetico, che valga a caratterizzare il prodotto in modo autonomo, di talché esso acquisisca un suo specifico valore sul mercato e si differenzi dagli altri appartenenti allo stesso genere proprio in funzione del suo pregio estetico; è, altresì, necessario che quel nuovo modello o disegno sia idoneo a conferire al prodotto industriale uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per la particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi (art. 5 cit.), mentre l'art. 2593 cod. civ. impone che esso abbia carattere individualizzante.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P V - Presidente -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. T M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4869/2004 proposto da:
FRATELLI GUZZINI S.P.A., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso l'avvocato C M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTONOCITO FEDERICA, S G, F M, J V, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LE.GA. S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo Studio Avv.ti ZARDO FULVIO e GIOBBE, rappresentata e difesa dall'avvocato M G, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2952/2003 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2008 dal Consigliere Dott. MARINA TAVASSI;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE MEO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fratelli G S.p.a., in data 16.10.1984, depositava domanda di brevetto per modello ornamentale, avente ad oggetto un "contenitore circolare con bordo ripiegato verso l'esterno", dotato - nella tesi dell'attrice - di forma originale e caratterizzato dal particolare bordo ripiegato che si prestava a colorazioni che conferivano al prodotto, nel complesso del suo design e della combinazione ornamentale, un effetto estetico gradevole. Tale contenitore era stato realizzato in varie misure, su scala industriale, e commercializzato dalla Fratelli G con la denominazione "SEASON", incontrando successo presso i consumatori anche grazie agli sforzi promozionali profusi.
Nel settembre 1985, la Fratelli G s.p.a., alla Manifestazione fieristica MACEF di Milano, aveva rilevato nello stand della s.p.a. LE.GA l'esposizione di un contenitore avente le medesime caratteristiche del "SEASON", tale da costituire, anche alla vista del consumatore medio, palese imitazione dello stesso modello "SEASON" di G.
La Fratelli G, avendo messo in commercio il contenitore "SEASON", pur essendo ancora in attesa del rilascio del brevetto, notificava alla società LE.GA, in data 5.10.1985, l'avvenuto deposito della domanda di concessione, unitamente ai disegni prodotti come documentazione.
La società LE.GA, nonostante un tentativo di conciliazione bonaria, aveva continuato la produzione e vendita del suo contenitore. In data 03.06.86 veniva concesso il brevetto per modello industriale "serie ornamentale" n. 41582, rilasciato sulla domanda depositata da G il 16.10.84. La LE.GA s.p.a., comunque, esponeva il proprio contenitore anche al MACEF del febbraio 1987, 1990 e 1991. In particolare nel 1991 era stato esposto in quattro formati e dimensioni corrispondenti a quelle standard adottate dalla Fratelli G per la serie dei propri prodotti, creata sul modello tutelato dal brevetto in questione. Con atto di citazione notificato il 23.12.1991 e comunicato nella stessa data all'Ufficio Centrale Brevetti, la società Fratelli G conveniva avanti al Tribunale di Milano la società LE.GA, deducendo di essere titolare del brevetto per modello industriale, "serie ornamentale" n. 41582, avente ad oggetto il contenitore denominato "SEASON" e chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per contraffazione dei prodotti tutelati dal brevetto in questione, con assegnazione all'attrice dei prodotti contraffatti e dei relativi stampi. La Fratelli G chiedeva, altresì, la pubblicazione della sentenza e la fissazione
di una penale per il ritardo nell'adempimento, con la declaratoria della commissione di atti di concorrenza sleale da parte della convenuta.
La società LE.GA si costituiva chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, e, nel merito, il rigetto delle domande proposte dall'attrice per la mancanza di originalità del design adottato per il contenitore circolare dall'attrice.
La Sezione Stralcio del Tribunale di Milano, cui era stata rimessa la causa per intervento della L. n. 276 del 1997, con sentenza del 29.03/16.05.02, rigettava nel merito le domande dell'attrice condannandola al pagamento delle spese di causa.
Il giudice del Tribunale riteneva infatti fondate le contestazioni sollevate da LE.GA, che aveva sostenuto la non brevettabilità del contenitore in questione, non possedendo tale oggetto ne' il requisito della novità intrinseca, essendo dotato di forme comuni, nè della novità estrinseca, per la presenza sul mercato di oggetti simili da lungo tempo. Rilevava che i contenitori LE.GA avevano misure differenti da quelli G, che la base era diversa nei vari modelli, che vi erano differenze anche nell'aspetto, non riportando nel bordo la linea colorata che avevano quelli di G. Incontroverso era, infine, il fatto che il contenitore LE.GA fosse di qualità inferiore, data la sensibile differenza di prezzo, cosicché la clientela di media diligenza e intelligenza non poteva essere indotta in confusione.
Il Tribunale riteneva che mancassero anche i presupposti dell'illecito di concorrenza sleale, non apparendo l'estremo dell'imitazione servile.
Con citazione notificata il 13.11.02, la Fratelli G proponeva appello, mentre la convenuta appellata si costituiva, chiedendo il rigetto dell'impugnazione col favore delle spese.
La Corte d'appello di Milano, in data 7.10 - 31.10.04, respingeva l'appello proposto dalla Fratelli G e condannava l'appellante a rifondere alla LE.GA le spese del grado.
La Corte d'appello affermava che, in astratto, le censure proposte da G erano condivisibili, ma così non era se le si analizzava nel caso concreto. Riteneva la Corte che il R.D. n. 1411 del 1940, art.5, così come novellato dalla D.Lgs. n. 95 del 2001, non fosse
applicabile poiché il D.Lgs. n. 95 del 2001, art. 26, aveva stabilito che, in ordine alle cause di nullità, i brevetti concessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa rimanessero soggetti alla normativa previgente.
I requisiti di validità del modello in questione, quindi, erano da ricercarsi nella disciplina originariamente prevista dal R.D. n. 1411 del 1940, art. 5, e dall'art. 2593 c.c..
La Corte riteneva che dovesse essere condiviso il giudizio negativo del Tribunale, essendo comunque scaduto al momento della pronuncia di secondo grado il periodo di protezione di 15 anni, previsto dal R.D. n. 1411 del 1940, art. 9, risultante dalle modificazioni disposte
dalla L. n. 265 del 1977. Difettavano anche i presupposti per la dedotta concorrenza sleale da imitazione servile.
Sotto tale profilo, infatti, l'imitazione del prodotto integrava solo uno degli elementi costitutivi dell'azione, dovendo l'attore dimostrare anche che tale imitazione era da ritenersi confusoria. Doveva trattarsi di imitazione di quelle forme esteriori che permettevano di distinguere il prodotto da altri similari, già in precedenza posti in commercio.
Nel caso di specie, sia il prodotto G sia il prodotto LE.GA erano caratterizzati da forme comuni e volgarizzate. L'attrice poi non aveva fornito la prova che il modello industriale, realizzato e commercializzato già dal febbraio 1985, potesse costituire un prodotto caratterizzante la linea di produzione della società G.
La LE.GA, inoltre, aveva prodotto nove depliants realizzati da diverse imprese del settore, tra cui quelli di Curver e di Yafit, risalenti al 1985, in cui erano riprodotti contenitori in plastica con bordo ripiegato verso l'esterno del tutto simili al modello "582" della linea SEASON di G.
L'appello proposto doveva quindi essere respinto.
Avverso tale sentenza la Fratelli G proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 13.02.04, esponendo sei motivi di gravame.
LE.GA proponeva controricorso, notificato in data 24.03.04, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con conseguente conferma della impugnata sentenza della Corte d'Appello e depositando memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Dopo aver riassunto i fatti e lo svolgimento del processo, la difesa della Fratelli G, come primo motivo di ricorso, deduceva l'omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1411 del 1940, art. 5, e dell'art. 2593 c.c., il tutto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e in relazione all'affermata presenza di oggetti
di uso comune dalle caratteristiche del modello "582". Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nell'affermare che la forma del modello G sarebbe stata banale, in quanto rappresenterebbe un contenitore con una serie di "caratteristiche che appartengono ad oggetti di uso comune anche nelle forme di più antica civiltà" poiché "un bordo rovesciato verso l'esterno si trova in qualsiasi comune catino", era incorsa in motivazione contraddittoria ed illogica.
Dalla sentenza non si poteva capire a quale epoca la Corte milanese intendesse fare riferimento, se quella prima o dopo il modello G e se avesse, quindi, fatto riferimento ai catini esistenti all'epoca del deposito del brevetto, oppure all'epoca del giudizio, il 2003.
Indiscutibile era il fatto che il giudizio di novità del brevetto si dovesse riferire all'arte nota, ossia a ciò che era noto al tecnico medio all'epoca del deposito della domanda del brevetto. 11 fatto che il Giudice non avesse offerto riferimenti per individuare l'epoca a cui far risalire l'arte nota lasciava supporre che il giudizio di novità fosse stato compiuto tenendo in considerazione l'arte nota nel 2003. La Corte aveva sostenuto l'ininfluenza delle questioni di anteriorità per mancanza di originalità, per poi affermare che in un catalogo del 1985, la ditta israeliana Yafit aveva illustrato alcuni prodotti simili a quello G, tali da far considerare G non innovativo. La Corte era stata quindi influenzata, contraddittoriamente rispetto a quanto asserito in precedenza, dal prodotto Yafit. In ogni caso, tale prodotto del 1985 non era da ritenersi espressione di un notorio che poteva opporsi alla validità del modello G del 1984. 1.2. Il motivo di ricorso è infondato. La Corte milanese non è incorsa in alcuna violazione delle norme indicate, ne' si ravvisano vizi di motivazioni rilevabili nella presente sede di legittimità. Premesso che quella parte della censura che fa riferimento al confronto con il catalogo Yafit può essere esaminata unitamente al quarto motivo del ricorso di cui al prosieguo, deve rilevarsi che correttamente la Corte, rilevato che la società appellante aveva omesso di indicare le caratteristiche del prodotto che intendeva rivendicare, aveva desunto dette caratteristiche dalla riproduzione grafica del prodotto che risultava unita all'appello. Giudicava quindi la Corte che la forma quale appariva dal disegno fosse estremamente banale, non essendo peraltro desumibili dalla domanda nè particolari caratteristiche del bordo, ne' misure speciali o rapporti di proporzionalità tra le misure stesse. Riteneva che la riproduzione grafica del modello G non fosse idonea ad apportare uno speciale ornamento ad una forma che considerava usuale ed antica.
Supportava tale valutazione affermando che tutte le caratteristiche desumibili dal disegno allegato all'appello appartenevano ad oggetti di uso comune anche nelle forma, di più antica civiltà. Il Collegio milanese riteneva l'appello infondato e condivisibile il giudizio espresso dal giudice di primo grado, nell'assunto che, per la validità di un brevetto per modello ornamentale, non fosse sufficiente la semplice novità oggettiva, ossia una qualunque marginale differenziazione da quanto prima già esistente, ma si richiedesse che l'innovazione formale introdotta rispetto alle forme già applicate ai medesimi prodotti, con diffusione e sfruttamento industriale, fosse espressione di un'idea ornamentale nuova, in presenza di elementi capaci di trasmettere la sensazione di un'estetica nuova del prodotto. Non erano sufficienti banali variazioni della forma usuale che il prodotto avesse assunto e con la quale fosse stato diffuso, poiché non era tutelabile un prodotto dal disegno del tutto insignificante. Anche la questione delle anteriorità, quindi, risultava priva di influenza stante il difetto dell'essenziale requisito dell'originalità dell'idea ornamentale rappresentata nel disegno della Fratelli G.
Il giudizio espresso risulta perfettamente in linea con le norme invocate dalla difesa ricorrente. Ed invero, dovendosi fare applicazione del R.D. n. 1411 del 1940, art. 5, (nel testo revisionato con il D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, ma anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 95 del 2001) giova riportare detto testo:
"Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per la particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi". Il testo riformato recita invece: "(1) Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. (2) Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. (3)... ". La materia poi risulta sensibilmente innovata dal Codice della proprietà industriale (art. 31 e ss., C.P.I.), ma non mette conto riferirne per il caso di specie.
Sia l'art. 5, della L. modelli, nel testo applicabile alla fattispecie in esame, sia l'art. 2593 c.c., pongono come elemento costitutivo del modello, necessario alla sua brevettabilità, il carattere della novità. Tale carattere è inteso come novità estrinseca dell'oggetto rispetto agli altri di comune commercio, caratterizzata da una particolare espressione figurativa e da un valore estetico, che valga a caratterizzare il prodotto in modo autonomo, di talché esso acquisisca un suo specifico valore sul mercato e si differenzi dagli altri appartenenti allo stesso genere proprio in funzione del suo pregio estetico (Cass.