Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 01751

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 01751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01751
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ione di pronuncia da parte del giudice di appello. Il giudice ha pronunciato sull'eccezione in questione osservando che il decreto ingiuntivo non opposto si fondava sul contratto di finanziamento del 2007 e sul contratto di fideiussione stipulato dal V.

3. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, anche con riferimento a decreto ingiuntivo non opposto, non è preclusa la controversia sui fatti a base della pretesa creditoria e che illegittimo è il riferimento alla fideiussione del 1990 essendo stato dedotto nella domanda di ingiunzione solo il finanziamento del 2007. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1337 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l'intervenuta irrevocabilità del decreto ingiuntivo non preclude la denuncia della violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca, la quale ha erogato il finanziamento nonostante la presenza di rilevante situazione debitoria.

5. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 1956 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il fideiussore deve ritenersi liberato dalla propria obbligazione perché il finanziamento è stato concesso, in violazione dell'art. 1956, senza speciale autorizzazione del garante, nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. Aggiunge che la costituzione del fondo patrimoniale non è stata posta in essere scientemente al fine di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, posto che il fondo è stato costituito nel 2006, mentre il finanziamento è stato concesso nel 2007 e che il lungo lasso di tempo fra la prestazione della fideiussione (1990) e la costituzione del fondo patrimoniale (2006) esclude lo scopo fraudolento.

6. I motivi dal secondo al quarto, da trattare congiuntamente, sono infondati. Benché la rubrica del primo motivo rechi la denuncia di vizio motivazionale, la sostanza della censura va nella direzione della violazione della norma di diritto secondo argomenti omogenei a quelli degli altri due motivi. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo non si limita a fare stato circa la singola coppia pretesa-obbligo, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione (cfr. in materia di locazione: Cass. 11 giugno 1998, n. 5801;
24 luglio 2007, n. 16319;
26 giugno 2015, n. 13207;
11 luglio 2017, n. 17049). Alla base dell'orientamento della giurisprudenza vi è la consapevolezza, analogamente a quanto affermato da Cass. Sez. U.12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 con riferimento alla diversa ipotesi delle domande di impugnativa contrattuale, che quando oggetto del giudizio è un singolo effetto del rapporto giuridico complesso, quale la singola coppia pretesa-obbligo, il giudicato ha ad oggetto l'intero rapporto, e non il singolo effetto. L'accertamento dell'esistenza del singolo effetto, implicando la cognizione dell'intero rapporto complesso, presuppone quindi l'esistenza di tutti i fatti costitutivi e l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili. Il decreto ingiuntivo non opposto è così assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre in conclusione non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11360;
24 marzo 2006, n. 6628). La violazione dei doveri buona fede e del disposto dell'art. 1956 doveva dunque essere dedotta con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto all'asserito richiamo nella domanda di ingiunzione al solo contratto di finanziamento, e non anche a quello avente ad oggetto la fideiussione, è appena il caso di osservare che, essendo stata proposta l'istanza nei confronti del fideiussore, la stessa non poteva che essere stata proposta sulla base del titolo della fideiussione, al di là della formulazione letterale adottata dalla domanda. La censura infine in termini di mancanza della dolosa preordinazione è priva di decisività in quanto estranea alla ratio decidendi la quale è nel senso che, trattandosi di credito anteriore all'atto dispositivo avuto riguardo all'epoca di stipulazione della fideiussione (conformemente peraltro alla giurisprudenza di questa Corte), l'onus probandi del ricorrente attiene alla conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Quest'ultima ratio non è stata specificatamente impugnata, da cui l'inammissibilità della censura per difetto di decisività.
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