Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2022, n. 36260
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2020 del CORTE DI APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore Avv. Carlo FLORIO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio o con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/10/2020 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 04/03/2019, ritenuto il regime di prevalenza delle già ritenute circostanze attenuànti di cui all'artt. 62, n. e 648, comma secondo, cod. pen. riduceva la pena al RI per i reati allo stesso ascritti (artt. 81, 624-bis, art. 385, art. 61 n.2, art. 648 cod. pen.).
2. Il RI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo dieci motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. In relazione all'art. 606, lett.e), cod. proc. pen. assenza di motivazione in ordine al terzo motivo d'appello (concernente la richiesta di non punibilità ex art. 131-bis c.p.).
2.2. In relazione all'art. 606, lett. e), cod.proc.pen. assenza di motivazione in ordine al primo motivo d'appello (concernente le integrazioni probatorie invocate dall'imputato).
2.3. In relazione all'art. 606, lett. b), cod.proc.pen., per violazione degli artt. 438 co. 5 e 441, comma 5, c.p. p. in ordine ai presupposti per l'ammissibilità del rito abbreviato condizionato ed alla mancata acquisizione della integrazione probatoria necessaria ai fini del decidere.
2.4. In relazione all'art. 606, lett. d), cod.proc.pen., mancata assunzione della prova richiesta dall'imputato, consistente nell'esame della persona offesa e dell'imputato sulla dedotta circostanza dell'antefatto alla vicenda.
2.5. In relazione all'art. 606, lett. c), cod.proc.pen., diniego alla richiesta dell'imputato di essere sottoposto ad esame e la mancata acquisizione delle spontanee dichiarazioni che egli avrebbe inteso rilasciare con conseguente violazione degli artt. 441, commi 1 e 5, 421 comma 2, nonché art. 10 Cost. ed art. 6 CEDU.
2.6. In relazione all'art. 606, lett. b), cod.proc.pen., violazione dell'art. 624-bis c.p. per condanna dell'imputato a titolo di dolo diverso da quello specifico, prescritto dalla relativa norma incriminatrice (capo A) 2.7. In relazione all'art.606, lett. b), c.p.p. violazione dell'art. 385 cod.pen. per condanna dell'imputato pur in assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma (capo B).
2.8. In relazione all'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., travisamento della prova in ordine alla sussistenza del reato presupposto ai fini della ricettazione di cui al capo C).
2.9. In relazione all'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., omessa motivazione in ordine al quarto motivo d'appello in ordine all'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen.
2.10. In relazione all'art. 606, lett. b), cod.proc.pen., violazione degli artt. 624 e 624-bis cod.pen. e