Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2023, n. 01308
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di cassazione, Seconda Sezione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore di fiducia, avvocato Luciana Spina, che si è riportata ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. MA NT, tramite l'avvocato Luciana Spina, munita di procura speciale, ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. per denunciare l'errore di fatto ravvisato nella sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione, in data 24 settembre 2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di MA avverso la sentenza in data 29 gennaio 2019 della Corte di appello di Roma, con la quale è stata confermata la condanna alla pena di quattro anni di reclusione ed euro cinquemila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Nel giudizio di appello, il ricorrente, assistito dal difensore di fiducia, deduceva la nullità della citazione a giudizio, eccezione che veniva rigettata sul presupposto che non si fosse verificata alcuna nullità assoluta, in quanto le notifiche erano state comunque inviate al difensore di fiducia, sia pur ritenendo erroneamente che l'imputato avesse eletto domicilio presso di questi. La questione veniva riproposta anche con il ricorso per cassazione e giudicata infondata con la pronuncia n. 42006 del 24/9/2021, che dichiarava l'inammissibilità del ricorso, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
2. Occorre, incidentalmente ricordare che, con ricorso per rescissione del giudicato proposto, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., dinanzi alla Corte di appello di Roma, il ricorrente reiterava la dedotta mancata conoscenza del procedimento conclusosi con sentenza di condanna.
2.1. La Corte di appello di Roma, riteneva che, nel