Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 08954

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 08954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08954
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D B T, nato a Reggio Emilia il 03/01/1983 D B D, nato a Reggio Emilia il 12/04/1975 G S, nata a Bolzano 21/04/1985 G R, nato a Mantova il 03/08/1989 avverso l'ordinanza del 04/07/2022 del TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E G, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. D N B, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio con ogni conseguente statuizione per violazione degli art. 125, comma 3, e 292, lett. c) cod. proc. pen.;
in subordine annullamento con o senza rinvio per mancanza di attualità dell'esigenza cautelare;
in ulteriore subordine annullamento per omessa motivazione per la scelta del regime della custodia cautelare in carcere per D B T, D B D, e G R, nonché per l'applicazione alla G S della misura ex art. 285 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO il& 1. Con ordinanza del 04/07/2022 il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza Gip del Tribunale di Reggio Emilia del 25/05/2022, che ha applicato a D B T, D B D, G R la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati oggetto di imputazione provvisoria di cui alla richiesta di applicazione di misura cautelare, mentre riformava parzialmente l'ordinanza predetta quanto alla posizione di G S, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere ed applicando alla stessa la misura della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per le detenute madri, mentre annullava la misura quanto alla posizione di Di Rocco Pamela, ordinando la sua immediata liberazione.

2. D B T, D B D, G R e G S, per mezzo del proprio difensore, hanno presentato ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per omessa motivazione, o quanto meno omessa autonoma valutazione, del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari ai sensi degli artt. 125, comma 3, e art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.;
l'ordinanza genetica è assolutamente silente sul punto, essendo stato affrontato solo il tema del concreto pericolo della reiterazione di delitti della stessa specie. Il Tribunale del riesame non ha fornito obiettive ragioni di fatto o di diritto per sostenere la validità del provvedimento genetico;
l'attualità del vincolo associativo è solo enunciata e non argomentata e non si è tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso dalla commissione dell'ultimo reato scopo;
il richiamo all'attualità del vincolo associativo si risolve in una mera petizione di principio, né può in tal senso soccorrere per relationem la richiesta del Pubblico ministero;
ricorre un manifesto vizio di legge al quale deve conseguire l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'attualità delle esigenze cautelari;
è stato richiamato il pericolo di reiterazione, il modus operandi e la personalità degli indagati, mentre non è stata considerata l'informativa di P.G. del 22 gennaio 2021 dalla quale non emergevano rilievi nei confronti dei ricorrenti. Dunque, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, ricorre un mutamento di rotta esistenziale dei soggetti sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere. Il Tribunale ha ritenuto del tutto relativa la distanza temporale dai fatti contestati, attribuendo una valenza sostanzialmente neutra a tale rilevante elemento;
in tal senso sono state ritenute irrilevanti per i primi tre ricorrenti le ultime due annotazioni di Polizia giudiziaria, che al contrario hanno assunto rilievo per la quarta ricorrente Gli.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica quanto alla scelta della custodia in carcere come misura adeguata ai primi tre ricorrenti;
la valutazione si è basata esclusivamente sulla natura delle fattispecie contestate, sul modus operandi dell'associazione per delinquere, tenuto conto delle particolari modalità con le quali le condotte venivano poste in essere. Tuttavia, nulla si è riferito quanto al grado delle esigenze cautelari, rispetto alle quali il tempo assume un rilievo dirimente, un elemento che doveva essere valutato adeguatamente e che manca nel caso in esame viziando irrimediabilmente l'ordinanza impugnata. Ricorre un vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata nella parte in cui integra la motivazione del Gip di Reggio Emilia, con riguardo alla selezione del regime cautelare della custodia in carcere.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica quanto alla scelta del regime cautelare per la G S;
la misura applicata ex art. 285-bis cod. proc. pen. richiede la verifica delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ex art. 274, comma 4, cod. proc. pen., che il Tribunale ricava dalle modalità professionali della condotta e dalla reiterazione con cadenza quotidiana delle stesse, mentre si omette di considerare ancora una volta il decorso del tempo e la portata delle ultime due annotazioni della Polizia giudiziaria che sostanzialmente riferivano dell'assenza di rilievi a carico degli indagati. Il notevole lasso di tempo trascorso imponeva una motivazione rafforzata, atteso che dalla ordinanza non è agevole comprendere quali siano gli elementi di fatto dai quali desumere la spregiudicatezza dell'azione posta in essere dalla ricorrente, né la pericolosità della stessa, mai sottoposta in precedenza a misura cautelare, tra l'altro non disoccupata e svolgente attività lavorativa seppure part time.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sono manifestamente infondati, i ricorsi devono essere conseguentemente dichiarati inammissibili.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale viene rilevata violazione di norme processuali, nonché omessa motivazione o quanto meno omessa autonoma valutazione sul requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli 3 w elementi indicativi della ricorrenza esigenze cautelari concrete ed attuali in relazione alle numerosissime condotte oggetto di imputazione provvisoria, che qui si intendono pienamente richiamate. In tal senso, giova ribadire il costante principio secondo il quale in tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). Ciò posto, occorre considerare che il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara, persuasiva sia quanto alla provvista indiziaria caratterizzata da evidente gravità tanto da non essere messa in discussione dai ricorrenti, che quanto alle caratteristiche specifiche della condotta imputata per numerosissimi episodi di truffa aggravata, riciclaggio e furto. Non ricorre, dunque, la richiamata violazione di norme processuali, correlata dalla difesa alla asserita mancata valutazione del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. Difatti, il Tribunale del riesame ha tratto, conformemente alle motivazioni dell'ordinanza genetica, conclusioni chiare dalle particolari modalità di commissione del reato, dalla predisposizione di mezzi e persone al fine di commettere tale rilevantissimo numero di reati, così ritenendo l'attualità delle esigenze cautelari, specificamente correlate ad un elevatissimo rischio di recidiva anche considerati i dati personologici, e i precedenti di polizia e non, riferibili a tutti i ricorrenti. La difesa, di fatto, pur con argomentazioni articolate, omette del tutto di confrontarsi con i plurimi elementi evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una lettura alternativa della cospicua mole di elementi d'indagine acquisiti, proponendo una propria personale considerazione, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata e limitata della amplissima, logica e persuasiva, motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame. La difesa, anche nelle altre doglianze articolate, richiama la motivazione, ne considera portata ed argomentazioni e, però, non la condivide, in modo del tutto astratto e senza reale confronto con gli elementi addotti per evidenziare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tanto da risolversi in una enunciazione di mere petizioni di principio, senza alcun richiamo al cospicuo materiale oggetto di indagine (captazioni, riscontri tecnici, video riprese, interrogazioni alle banche dati degli istituti di credito, riscontri in ordine alla titolarità delle carte di credito che realizzavano le transazioni, riscontro delle proposte di vendita on line etc.). In tal senso, occorre rilevare come, nonostante quanto affermato in ricorso, il Tribunale abbia chiarito come l'ordinanza genetica non si possa ritenere silente sul punto, avendo il provvedimento impugnato in sede di riesame richiamato uno specifico rischio di recidiva in considerazione delle modalità dell'azione come descritte nella imputazione provvisoria, della reiterazione delle condotte (con estrema frequenza e in tempi ristrettissimi), delle modalità e dell'organizzazione di mezzi e persone predisposte a tal fine (considerati sintomatici di un articolato programma criminoso e della persistente operatività della associazione), oltre che della spiccata capacità a delinquere ricavabile non solo dai precedenti penali, ma proprio dalle stesse caratteristiche della condotta posta in essere. Il Tribunale del riesame ha, dunque, correttamente e persuasivamente escluso la mancanza di motivazione quanto all'attualità delle esigenze cautelari, sottolineando la completezza della valutazione del primo giudice, provvedendo a sua volta ad una analisi approfondita e concreta, argomentata e persuasiva, quanto alla ricorrenza del requisito dell'attualità con la quale i ricorrenti non si confrontano affatto (si veda in tal senso il paragrafo 2.1. e il paragrafo 2.6 dell'ordinanza impugnata). Né si può considerare ammissibile la censura secondo la quale il Tribunale non avrebbe fornito obiettive ragioni di fatto o di diritto per sostenere la validità del provvedimento genetico. Tale censura, così come l'osservazione secondo la quale non sarebbe stato tenuto in considerazione il decorso di un lungo periodo di tempo dalla commissione dell'ultimo reato scopo, appare del tutto generica, non confrontandosi con l'ampia ed argomentata motivazione del Tribunale del riesame sul punto. La difesa non si è confrontata con il principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292 cod. proc. pen. possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente, non essendo invece richiesta, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603-01;
Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, Del Duca, Rv. 278122-01). Nel caso in esame, con specifico riferimento ai temi sollevati con tale motivo, non ricorre certamente né una motivazione apparente, né tanto meno una omessa motivazione (esplicative e indicative in tal senso le pagg. 63 e seguenti dell'ordinanza del Tribunale del riesame). La necessità dell'autonoma valutazione, dunque, è prevista esclusivamente per le ordinanze cautelari genetiche, mentre per gli altri provvedimenti cautelari, invece, può venire in rilievo soltanto nei limiti della motivazione assente o apparente, intendendosi per tale quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122;
Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066).
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