Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2008, n. 18759

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Con riferimento al quesito di diritto richiesto dall'art. 366 "bis" cod. proc. civ., lo stesso è inadeguato, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l'errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2008, n. 18759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18759
Data del deposito : 9 luglio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di Sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.P.A. C.I.I.P. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (GIÀ CONSORZIO IDRICO INTERCOMUNALE DEL PICENO), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA., PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato DI G G, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato S F G, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 59/06 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 22/05/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;

uditi gli avvocati Giovanni DI GIOA, Francesco VETRÒ per delega dell'avvocato Franco Gaetano SCOCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il i rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO

1. La S.p.a. C.I.I.P. - Cicli Integrati Impianti Primari - proponeva ricorso articolato in quattro motivi al Tribunale superiore delle acque pubbliche contro il provvedimento 7.12.2004 n. 138/POP del Dipartimento territorio e ambiente, Servizio progettazione OO.PP. - V.I.A. - Attività estrattive della Regione Marche - nonché contro tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento istruttorio del responsabile del procedimento, i verbali delle conferenze di servizi 25.11.2004, 17.3.2004 e 21.1.2003 ed i relativi pareri contrari al prelievo delle acque destinate ad uso potabile.

2. Il TSAP disattendeva l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla Regione Marche e rigettava il ricorso.

3. Premetteva in fatto che in favore del Consorzio idrico intercomunale del Piceno, cui successivamente era subentrata la suindicata società, a seguito di presentazione nel 1985 di un progetto di ravvenamento delle falde del fiume Tronto per la protezione dall'intrusione salina e un prelievo dal subalveo di 270 1/sec, la Regione Marche e il Ministero dei lavori pubblici avevano rilasciato parere favorevole e con d.i. del 1989 era stata assentita la concessione della derivazione e autorizzato l'inizio dei lavori, con la previsione di quattro campi pozzi;
che il 27.5.2002 il Consorzio aveva chiesto la concessione per 274 1/sec, di cui 120 a scopo potabile, con impianto di potabilizzazione di soccorso e relativo studio di impatto ambientale, poi approvato il 21.1.2003 da apposita conferenza di servizi, nonché dall'Autorità di ambito territoriale omogeneo n. 5 Marche sud-Ascoli Piceno e dalla relativa Provincia, mentre l'U.s.l. n. 12 di San Benedetto del Tronto aveva espresso parere contrario per la ritenuta presenza di centri di pericolo nelle aree di salvaguardia dei citati campi pozzo;
che, a seguito trasmissione da parte della società ricorrente alla Regione Marche di una documentazione integrativa, contemplante una derivazione per uso potabile di 1/sec. 120 solo dal campo pozzi Est nel periodo estivo, era stata convocata una nuova conferenza di servizi, mentre l'A.R.P.A.M. (Agenzia regionale protezione ambientale Marche) esprimeva un parere prima interlocutorio e poi sfavorevole, successivamente fatto proprio dal responsabile del procedimento nel suo documento istruttorio e quindi, con questo incorporato nel provvedimento oggetto di impugnazione.

4. Nel ritenere l'infondatezza nel merito del ricorso, che assumeva sorretto da quattro identiche doglianze deducenti reiterata violazione del R.D. n. 1775 del 1933, del D.Lgs. n. 152 del 1999, della L. n. 241 del 1990, del D.P.R. 12 aprile 1996, della L.R. n. 7 del 2004, e dei principi generali, nonché reiterato eccesso di potere per erronei presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, il TSAP osservava che le modificazioni all'originario progetto erano state approfonditamente valutate e motivate con il richiamo delle ragioni ostative alla sua realizzazione, in rapporto anche ai numerosi nuovi agglomerati abitativi, insediamenti industriali ed intensivi sistemi agricoli presenti sul posto, con correlativo monitoraggio delle acque della falda interessata dal fenomeno dell'interferenza salina;
che l'A.R.P.A.M. non avrebbe mai potuto esprimere un parere favorevole dopo aver riscontrato la mancata attivazione (da parte della società ricorrente) di ogni soluzione alternativa specificamente prospettata dall'Agenzia in una prospettiva

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi