Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/07/2022, n. 28985
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IA TO, nato a [...] il [...] ON TA, nato a [...] il [...] NI TO, nato a [...] il [...] IN LF, nato a [...] il [...] LO AE, nato a [...] il [...] AR NG, nato a [...] il [...] MI RA, nata a [...] il [...] RG VI, nato a [...] il [...] IN IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di appello di Lecce letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udite le richieste dell'avv. Francesca Malgieri Proietti, in sostituzione dell'avv. Luigi Leonardo Covella, difensore della parte civile Comune di Bari, che ha depositato memoria e nota spese;
uditi i difensori, avv. Domenico Di Ciaula per TO IA;
avv. Rosario Cristini per TO NI, LF IN e AE LO;
avv. NG e I Loizzi in sostituzione dell'avv. Nicola Fabio De Feo per VI RG;
avv. Nicola De Fuoco per ON TA;
avv. Andrea Casamassinna per LO AE;
avv. SS Floriano Santoro per LO e NG AR;
avv. Tommaso Barile in sostituzione dell'avv. Michele Laforgia per MI RA;
avv. Luigi Giarratana per IN IA, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. In riforma della sentenza emessa il 13 luglio 2018 dal Tribunale di Lecce, appellata, tra gli altri, da IA TO, ON TA, NI TO, IN LF, LO AE, AR NG, MI RA, RG VI e IN IA, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di: IA TO in relazione ai reati di cui capi A), E), I) e L) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per i residui reati di cui ai capi D), G) e CC) in anni 4 e mesi 10 di reclusione;
NI TO in relazione ai reati di cui capi N) e W) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i reati di cui ai capi G) e l) in 3 anni e 6 mesi di reclusione;
AR NG in relazione al reato di cui al capo T) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati di cui ai capi U) e Y) in anni 3 e mesi 6 di reclusione;
RG VI in relazione ai reati di cui capi Z) e BB) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i reati di cui ai capi 3) e R) in 3 anni e 6 mesi di reclusione;
IN IA in relazione ai reati di cui capi L) e N) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per il reato di cui al capo O) in 3 anni e 3 mesi di reclusione;
confermando nel resto la sentenza appellata, eliminate le statuizioni civili nei confronti della IN e del IN. Gli imputati, in qualità di giudici di pace e avvocati del distretto della Corte di appello di Bari, sono stati ritenuti responsabili di numerosi reati di falso ideologico, corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio, per aver asservito la funzione giudiziaria ad interessi privati, gestendo in modo personalistico i procedimenti di loro interesse in violazione dei criteri di competenza e dei doveri di imparzialità e indipendenza propri della funzione giurisdizionale. L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche e delle perquisizioni eseguite il 14 febbraio 2008, che avevano consentito di rinvenire nei computer e nei dispositivi informatici sequestrati sentenze redatte per conto dei vari giudici di pace, identiche a quelle 5 poi depositate;
avevano consentito di sequestrare anche fascicoli in originale trovati in possesso del soggetto incaricato di redigere la motivazione delle sentenze anziché del giudice che le aveva incamerate nonché di fascicoli segnalati, destinati ad essere smistati e depositati presso l'ufficio di altro giudice di pace compiacente. Secondo i giudici di merito le intercettazioni telefoniche e i servizi di osservazione avevano rivelato l'esistenza di un'associazione per delinquere con a capo TO IA, coordinatore dei giudici di pace di Modugno, in grado di pilotare l'assegnazione dei ricorsi di avvocati amici, assegnandoli a se stesso o dirottandoli verso altri giudici di pace compiacenti in modo da assicurarne l'esito favorevole, ricevendo in cambio analogo trattamento di favore dai colleghi NI e IN, giudici di pace di Corato e di Bitonto;
in particolare, il NI redigeva sentenze per lo IA e per la IN, comprese quelle in cui figurava come difensore. Analoga disponibilità veniva assicurata anche dalla MI, G.o.t. presso il Tribunale di Altamura, che, oltre a non rilevare l'evidente incompatibilità dello IA, quale difensore nei processi da lei trattati, ne accoglieva istanze, segnalazioni, lo incontrava prima dell'udienza e adottava provvedimenti favorevoli, ricevendo in cambio doni e aiuti per proprie esigenze. Decisamente efficace risultava il metodo adottato dallo IA per la gestione dei ricorsi proposti avverso i provvedimenti di revoca della patente di guida emessi dal Prefetto nei confronti di sorvegliati speciali, mediante l'immediata sospensione del provvedimento di revoca con lunghi rinvii per la trattazione dei ricorsi, così da dilatare in modo ingiustificato l'iter processuale. Il meccanismo consentiva al destinatario di rientrare subito in possesso del titolo di guida e l'ingiustificata dilatazione dei tempi del procedimento finiva per vanificare la misura disposta dal Prefetto, facendo coincidere la durata del processo di merito con quella della revoca della patente: l'evidente vantaggio per la clientela induceva i legali a conoscenza del metodo a convogliare i ricorsi presso l'ufficio del giudice di pace di Modugno, anche in violazione delle regole sulla competenza territoriale, potendo contare sulla disponibilità dello IA a non rilevarla e sulla inerzia della Pubblica Amministrazione. NG AR, ex giudice di Pace di Bitonto, redigeva sentenze per la IN, che tramite il IN, collaboratore di studio del NI, gli trasmetteva i fascicoli, e per altri giudici di Pace di Bari, tra cui il Sonno, per conto del quale redigeva le sentenze di interesse di LO AE su segnalazione del padre IE, già vice coordinatore dei Giudici di Pace di Bari;
analoga attività svolgeva per il ON, Giudice di Pace di Bari, che gli consentiva di redigere le motivazioni delle sentenze di interesse di legali che gli avevano segnalato i processi ed erano difensori di una delle parti. Nel corso della perquisizione, oltre a rinvenire i file delle sentenze redatte per vari giudici di pace, la polizia giudiziaria sequestrava fascicoli del ON trattenuti in riserva per la decisione e un'agenda contenente annotazioni di nomi e cifre relative al numero di sentenze redatte e del giudice titolare del procedimento. Analogamente l'avv. VI RG redigeva sentenze per i giudici di pace di Bari, Bitonto e Corato -rispettivamente Sonno, Servodio e NI-, comprese quelle in cui egli era difensore di una parte. Secondo i giudici di merito era, quindi, emerso un sistema totalmente distorto e deviato di amministrazione della giustizia, nel quale erano violate le regole sulla competenza e sulla precostituzione del giudice naturale, la decisione dei ricorsi era orientata da previ accordi con il difensore e le sentenze venivano fatte redigere dagli avvocati, anche se difensori di una delle parti in causa o, comunque, interessati, così da favorirli, lucrando al contempo il giudice maggiori guadagni dalla redazione di un maggior numero di sentenze;
in tale sistema gli associati potevano contare sullo scambio di favori e sulla reciproca messa a disposizione, atteso che alcuni giudici di pace, violando le norme sull'incompatibilità, continuavano ad esercitare la professione forense nel circondario, facendosi sostituire da colleghi compiacenti, che patrocinavano le cause dinanzi a giudici di pace associati, i quali assicuravano l'esito favorevole dei giudizi. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che ne chiedono l'annullamento per motivi in larga parte sovrapponibili.
2. Il difensore di TO IA articola i seguenti motivi:
2.1 Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 164 cod. proc. pen. e omessa declaratoria di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio di appello. Deduce che detto decreto fu notificato il 25 febbraio 2020 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica dell'imputato e il 27 febbraio 2020 a mezzo pec ai suoi difensori ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sicché, oltre alla irritualità della notifica a mezzo pec all'imputato, è erronea l'applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che presuppone l'impossibilità di eseguire la notifica all'imputato, presupposto nella specie mancante, con conseguente nullità assoluta per omessa rituale notifica del decreto di citazione in giudizio.. 2.2 Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione tutti i reati, in quanto ha recepito il calcolo errato effettuato dal primo giudice, limitandosi a ridurre a 35 giorni la sospensione di 60 giorni relativa al differimento dell'udienza del 12 febbraio 2016 per legittimo impedimento, senza rilevare l'errore compiuto, trascurando che il termine di sospensione va calcolato a giorni e non a mesi. Pertanto, il calcolo delle sospensioni verificatesi in primo grado e rettificato dai giudici di appello in 2 anni, 7 mesi e 20 giorni è errato, risultando, invece, pari a 934 giorni, quindi, a 2 anni, 6 mesi e 24 giorni. A detto termine la Corte di appello ha aggiunto 64 giorni, ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, e 121 giorni per ulteriori rinvii per un totale di 185 giorni, cosicché il periodo di sospensione è complessivamente pari a 1119 giorni, corrispondenti a 3 anni e 24 giorni. Tenuto conto che il reato di corruzione in atti giudiziari, avuto riguardo all'epoca di commissione del reato e alla pena edittale all'epoca vigente, si prescrive nel termine massimo di 10 anni, comprensivo dell'aumento ex art. 161, comma secondo, cod. pen., il termine, comprensivo delle sospensioni appena indicate, di 13 anni e 24