Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2020, n. 01621
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso 16950-2015 proposto da: S G, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 56 QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell'avvocato G B, rappresentata e difesa dall'avvocato A V;- ricorrente - 2019 contro 1212 DONINI FABIO, FERRANTE ROSETTA, rappresentati e difesi dagli avvocati CLAUDIA BALESTRAZZI, SARA DONINI;- controricorrenti - nonchè contro COSTRUZIONI EDILI MASSIMO SECCHIAROLI & C SAS;- intimato - sul ricorso 17115-2015 proposto da: COSTRUZIONI EDILI DI MASSIMO SECCHIAROLI & C SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON G.IOVANNI MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato R L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C F;- ricorrente -contro FERRANTE ROSETTA, DONINI FABIO, rappresentati e difesi dagli avvocati CLAUDIA BALESTRAZZI, SARA DONINI;- controricorrenti - non chè contro S G;- intimata - avverso la sentenza n. 43/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/01/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal Consigliere E P;preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi RG.16950/15 - RG.17115/15 in guanto proposti avverso la medesima sentenza;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale I P che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine, per il rigetto di entrambi i ricorsi;udito l'Avvocato VALENTINI Aldo, difensore della ricorrente signora SPADONI Giovanna, che ha chiesto l'accoglimento delle difese depositate;udito l'Avvocato LUPONIO Riccardo, difensore della Società ricorrente che ha chiesto l'accoglimento degli scritti depositati;udito l'Avvocato DONINI Sara, difensore dei signori DONIN( Fabio e FERRANTE Rosetta che ha chiesto l'accoglimento delle difese in atti. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 14 gennaio 2015 e notificata il 27 aprile 2015, pronunciando nei giudizi riuniti promossi rispettivamente da Costruzioni Edili Massimo Schiaroli & C. s.a.s. e da G S per la riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro-sez. distaccata di Fano n. 24 del 2011, e nei confronti di F D e R F, ha rigettato i gravami principali e parzialmente accolto l'appello incidentale proposto dai coniugi Donini-Ferrante. 1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda dei predetti coniugi Donini-Ferrante e, per l'effetto: a) aveva dichiarato che gli stessi erano proprietari dell'immobile sito in Marotta, acquistato da Costruzioni Schiaroli con contratto di compravendita ad effetti futuri del 16 maggio 2002;b) li aveva condannato al pagamento del residuo prezzo;c) aveva accertato l'inesistenza, a carico della loro proprietà, di servitù di posa e mantenimento di pozzetti e fosse biologiche al servizio di altre unità abitative collocate nel medesimo stabile, in specie della proprietà S;d) aveva condannato i convenuti Costruzioni Schiaroli e S a rimuovere i pozzetti e le fosse biologiche dal giardino degli attori;e) aveva condannato Costruzioni Schiaroli a risarcire agli attori i danni da ritardo nella consegna dell'immobile, nei limiti della penale contrattualmente prevista, oltre al pagamento delle spese di lite, compensate quelle tra gli attori e la convenuta S nonché tra i convenuti.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi