Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2019, n. 14376
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Testo completo
la seguente PU SENTENZA sul ricorso 27949-2016 proposto da: REGIONE CAMPANIA in persona del legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio dell'avvocato C G, che la rappresenta e difende;- ricorrente contro HDI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio dell'avvocato R L A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G A;- controricorrente - nonchè contro GLOBAL OFFICE SRL , LAMA DANILA, CRISTOFARO GUIDO, CAFASSO ELVIRA;- intimati - Nonché da: CRISTOFARO GUIDO in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della GLOBAL OFFICE SRL, CAFASSO ELVIRA, LAMA DANILA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato E S, che li rappresenta e difende;- ricorrente incidentale - contro HDI ASSICURAZIONI SPA, REGIONE CAMPANIA;- intimati - avverso la sentenza n. 1571/2016 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 18/04/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2019 dal Consigliere Dott. D S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso p.q.r. del gravame principale, declaratoria di inammissibilità in subordine rigetto del gravame incidentale;udito l'Avvocato R P per delega;udito l'Avvocato G ALESSI;FATTI DI CAUSA La Global Office s.r.l. convenne in giudizio la Regione Campania per sentir accertare l'illegittimità del decreto n. 611/2009 del Dirigente Settore Ecologia della G.R., che aveva revocato un finanziamento concesso all'attrice e aveva disposto il recupero della somma di 49.005,00 euro già corrisposta a titolo di acconto, e chiese che venisse accertato il proprio diritto a percepire l'intero contributo di 163.350,00 euro, con condanna della Regione al versamento del residuo spettante. La Regione Campania resistette alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione dell'acconto riscosso;inoltre chiamò in causa la HDI Assicurazioni s.p.a., garante della Global Office in forza di polizza fideiussoria n. 521059949 del 15.11.2007, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo erogato a titolo di acconto. La compagnia assicurativa resistette, eccependo -in particolare- che la richiesta di pagamento era stata avanzata oltre il termine di ventiquattro mesi di efficacia della polizza;inoltre chiamò in causa G C, D L ed E C - quali soggetti coobbligati in via solidale con la Global Office- proponendo azione di regresso e di rilievo nei confronti di questi ultimi e della società attrice per l'ipotesi di condanna al pagamento della somma di 49.005,00 euro. La Lama, in proprio e quale legale rappresentante della Global Office, il Cristofaro e la Cafasso si costituirono in giudizio eccependo l'inammissibilità e -comunque- l'infondatezza delle domande di rilievo e regresso. Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda dell'attrice, mentre accolse quella della Regione Campania nei confronti della Global Office, condannando quest'ultima al pagamento della somma di 49.005,00 euro (oltre accessori);rigettò, invece, la domanda della Regione nei confronti della HDI Assicurazioni. 3K5 La Corte di Appello di Napoli ha rigettato i gravami proposti dalla Global Office e dalla Regione Campania, affermando che: il portale web realizzato dalla Global Office non aveva «alcuna attinenza con il progetto ammesso al finanziamento», giacché dalla documentazione in atti emergeva che il portale attivato dalla società era «destinato unicamente alla vendita di materiale di cancelleria e di articoli da ufficio, già commercializzati dalla Global Office s.r.l. mediante un preesistente canale di vendita» e che non era stata provata la «piena rispondenza del sito al progetto ammesso al finanziamento, diretto ad imprese operanti prevalentemente nel settore turistico o comunque attive nella promozione del patrimonio culturale e paesistico dei Campi Flegrei»;andava pertanto condivisa la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto legittima la revoca del finanziamento e aveva condannato la Global Office alla restituzione dell'acconto riscosso;andava respinto anche l'appello della Regione avverso il rigetto della domanda proposta nei confronti della HDI Assicurazioni, ancorché sulla base di una motivazione diversa da quella adottata dal primo giudice: doveva, infatti, considerarsi che la domanda di pagamento era stata proposta, dalla Regione, oltre il termine di scadenza della polizza;ciò in quanto la garanzia fideiussoria, di durata biennale, era scaduta il 14.5.2010, mentre la lettera con cui la Regione aveva chiesto la restituzione alla Global Office (che era stata inviata per conoscenza alla HDI) risaliva al 21.10.2010. Ha proposto ricorso per cassazione la Regione Campania, affidandosi a tre motivi;ad esso hanno resistito sia la HDI Assicurazioni s.p.a. che, con distinto controricorso, G C, in proprio e quale legale rappresentante della Global Office s.r.I., E C e D L;questi ultimi hanno proposto anche ricorso incidentale basato su tre motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE IL RICORSO PRINCIPALE DELLA REGIONE CAMPANIA1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. «circa l'interpretazione dell'art. 3 delle condizioni generali della garanzia prestata da HDI Assicurazioni s.p.a.»: assume che la Corte ha rigettato l'appello della Regione sull'erroneo presupposto che la polizza avesse una scadenza fissata in 24 mesi dalla data del pagamento dell'acconto garantito;rileva, al riguardo, che, sebbene il Decreto Dirigenziale n. 78/06 con cui era stato concesso il finanziamento avesse previsto che una prima quota potesse essere anticipata «previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di durata biennale», l'art. 3 delle condizioni generali della fideiussione prestata dalla HDI stabiliva che «la presente garanzia fideiussoria ha efficacia non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data dell'effettiva erogazione della prima quota di contributo», aggiungendo che «lo svincolo della garanzia [...] avverrà solo qualora, ad insindacabile giudizio della Regione, non si configurino ipotesi di revoca anche parziale del contributo [...]»;tanto premesso, sostiene che la Corte di Appello «si sarebbe dovuta attenere al significato letterale dell'art. 3 della polizza che consente una sola interpretazione», essendo «evidente che il suddetto termine di 24 mesi non è un termine massimo, bensì il termine minimo di durata della garanzia fideiussoria che ha validità fino allo svincolo disposto dalla Regione Campania»;sotto altro profilo, rileva che la Corte di Appello aveva «male interpretato la documentazione depositata» in quanto il decreto di revoca del contributo era stato emesso il 4.12.2009 (anziché nella data del 14.2.2009 indicata in sentenza) e la lettera indirizzata alla Global Office e alla HDI era datata 21.1.2010 (anziché 21.10.2010 come indicato in sentenza), cosicché l'escussione risultava tempestiva anche a fronte di una scadenza della polizza individuata (erroneamente) nel 14.5.2010.2. Il secondo motivo deduce «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti»: la ricorrente lamenta che «la Corte di Appello non ha assolutamente preso in considerazione quanto sostenuto dalla Regione Campania in ordine alla durata della polizza fissata sino allo svincolo da parte della Regione stessa ed ha quindi omesso di valutare un fatto assolutamente decisivo per il giudizio costituito dalla previsione dell'art. 3» delle condizioni generali di polizza.
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