Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/07/2020, n. 15712

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/07/2020, n. 15712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15712
Data del deposito : 23 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2529/2012 R.G. proposto da ELECTROLUX ITALIA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e assistita giusta delega in atti dall'avv. prof. M L e dall' avv. prof. G T presso lo studio del quale secondo procuratore in Roma, via di Villa Severini n. 54 è elettivamente domiciliata

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- con troricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 62/10/11 depositata il 30/05/2011, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 05/04/2019 dal consigliere R S;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale E P che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. prof. G T per il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'avvocato dello Stato F U N per il controricorrente che ne ha chiesto il rigetto;

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente era sottoposta a controllo dell'Ufficio delle Dogane di Pordenone;
i verificatori contestavano che nel periodo dal 1 gennaio 2003 all'8 maggio 2008 la contribuente aveva ceduto la disponibilità di parte degli spazi del proprio stabilimento in Porcia ad altre imprese del gruppo e terze tramite contratti di "locazione servizi". In forza di quanto accertato, l'Ufficio emetteva gli avvisi di pagamento impugnati sostenendo che la ricorrente in sostanza acquistava - per gli spazi di cui sopra - energia elettrica da Edison Energia s.p.a. e la somministrava parzialmente, quindi, a soggetti terzi per mezzo dei contratti di cui si è detto nei quali era concordato l'impegno di ELECTROLUX a fornire la disponibilità di immobili ad uso industriale o uso ufficio unitamente a prestazioni accessorie tra le quali l'energia elettrica, la forza motrice, la funzionalità dell'impianto idrico, il riscaldamento, il servizio antincendio e la climatizzazione dei locali. Conseguentemente, secondo l'Amministrazione doganale era dovuta l'applicazione dell'imposta elettrica erariale e dell'addizionale sul consumo di energia elettrica dal momento che in realtà quanto era ceduto non consisteva in un servizio complesso, complementare al godimento del bene locato e idoneo a consentire l'effettivo utilizzo dello stesso, ma costituiva somministrazione dell'energia elettrica, oltre che locazione dell'immobile. A lmftP°' Cons. Est. R S - 2 Secondo l'Ufficio la cessione di cui si è detto rendeva inapplicabile, per il quantitativo ceduto, le condizioni di esenzione da accisa e addizionale prevista nella misura fissa dei primi 200.000 KWh. Conseguentemente, l'Amministrazione richiedeva il pagamento di euro 38.541,77 per accisa, euro 123.866,39 per addizionale sull'accisa sull'energia elettrica e di euro 31.703,38 per IVA oltre a indennità di mora, interessi, e spese di notifica. Ricorreva la società contestando la ricostruzione dell'Erario, e sostenendo di non essere "venditore" di energia elettrica, ma semplice "unica consumatrice finale" della stessa, in quanto la compresenza nel sito industriale di società del gruppo o terze non valeva a privare la contribuente della qualifica di cui sopra;
ciò dal momento che l'energia in parola era impiegata, oltre che per i propri fini produttivi, anche per un'attività industriale consistente nella fornitura di un servizio complesso di "locazione e servizi" in favore dei soggetti insediati, comprensivo dell'energia elettrica e di altre numerose componenti, a fronte del pagamento di un corrispettivo forfetariamente determinato. La CTP di Pordenone rigettava il ricorso;
la decisione era gravata di appello di fronte alla CTR del Friuli-Venezia-Giulia che confermava la pronuncia di primo grado. Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste l'Amministrazione Finanziaria con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., degli art. 53 comma 1 lett. A disciplina attualeCnella versione precedente, dell'art. 53 comma 2 lett. Ad. lgs. 504 del 1995 (c.d. Testo Unico sulle Accise, TUA), dell'art. 6 d.l. 511 del 1988 e dell'art. 1159 c.c., per avere erroneamente la CTR qualificato la ricorrente come soggetto fornitore di energia elettrica, e pertanto soggetto passivo di accisa in quanto essa non Cons. Est. R S - 3 procede alla fatturazione dell'energia medesima, non esistendo alcun contratto di somministrazione con le società insediate nel sito industriale. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la gravata sentenza per avere la CTR qualificato i contratti di "locazione e servizi" conclusi tra ELECTROLUX e le società allocate nel sito industriale quali "contratto atipico a causa multipla di locazione/somministrazione di cose/servizi" per violazione dell'art. 1322 c.c. e dell'art. 1325 n. 2 c.c. nonché dell'art.1559 c.c. in relazione all'art. 53 comma 1 lett. a) TUA nella formulazione successiva al 1 giugno 2007 e dell'art. 53 comma 2 lett. A TUA nella formulazione precedentemente vigente. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione - ex art. 360 c. 1 n.
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