Cass. pen., sez. V trib., sentenza 10/05/2023, n. 19896

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 10/05/2023, n. 19896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19896
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TUMIATI LUIGI nato a ROSARNO il 21/06/1947 RUBES CLAUDIO nato a 'SORELLA il 12/08/1957 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso l'inammissibilità dei ricorsi;
per la parte civile, l'Avv. A S, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dei ricorsi, allegando nota spese;
nell'interesse di C R, la memoria dell'Avv. G B, che replica alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso;
nell'interesse di L T, l'Avv. M C ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 19/07/2018, il Tribunale di Brescia, dichiarava: a. C R consigliere delegato C s.r.I., dichiarata fallita in data 01/10/2013, responsabile: capo 1): del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di circa euro 642 mila (corrispondenti a ingiustificati finanziamenti effettuati a favore di Immobiliare M P s.r.I., rinunciando al credito relativo al finanzia mento);
capo 2): bancarotta fraudolenta documentale. Assolto dal reato sub 3 (aggravamento del dissesto per mancata tempestiva richiesta di fallimento e da alcuni fatti di bancarotta), il Tribunale di Brescia condannava R alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione e alle pene accessorie, tra le quali quelle fallimentari per la durata di anni 10, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile da liquidare i i separata sede. b. L T, consigliere delegato e poi amministratore unico di C s.r.I.: capo 1): del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di circa euro 642 mila (come sopra descritto), della distrazione collegata al contratto di leasing relativo a un capannone con uffici e locali, ceduto a titolo gratuito a Lug - Ari s.r.l. (i cui soci erano Mario T e Daniele Micò) del valore di euro 1.404.740, della dissipazione di marchi figurativi europei mediante cessione a prezzo vile a Lug - Ari s.r.I., della distrazione di circa 111 mila euro prelevata dai conti della società e di beni strumentali della fallita ceduti senza corrispettivo a Lug - Ari s.r.I.;
capo 2): bancarotta fraudolenta documentale. Assolto da varie altre imputazioni e dichiarata assorbita la distrazione di circa euro 26 mila, T veniva condannato alla pena di anni 5 di reclusione e alle pene accessorie, tra le quali quelle fallimentari per la durata di anni 10, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile da liquidare in separata sede. 14. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Brescia, con sentenza deliberata il 27/10/2021 (oggetto di correzione materiale disposta con ordinanza del 25/02/2022), ha assolto gli imputati dal reato di bancarotta documentale, perché il fatto non sussiste, ha ricleterminato la pena principale irrogata a R in anni 3 di reclusione e a Tniati in anni 4 e mesi 8 di reclusione e rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in misura corrispondente a quella delle pene principali.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione C R, attraverso il difensore Avv. G B, articolando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., cinque motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 216 I. fall. e vizi di motivazione. Per quanto riguarda la contestata distrazione del credito di 642 mila nei confronti di Immobiliare M P s.r.I., 'utilizzato come caparra nell'ambito di un contratto preliminare con il quale la debitrice si impegnava a cedere a C s.r.l. un immobile in costruzione, erroneamente i giudici di merito hanno sostenuto che l'acquisto dei beni immobili era estraneo all'attività caratteristica della fallita, laddove M P s.r.I., fino al 29/02/2009 era partecipata al 70% da Luclar International s.r.l. (che il 29/02/2008 cambiò la denominazione sociale in C s.r.I.), che nel corso degli anni aveva sempre erogato finanziamenti alla partecipata regolarmente annotati, finanziamenti che trovavano fondamento nell'imponente operazione immobiliare che San Marco aveva intrapreso con la realizzazione di un complesso residenziale e commerciale, a fronte del quale, Luclar International, socio di maggioranza di San Marco, erogava finanziamenti infruttiferi alla partecipata, sicché erroneamente il curatore li ha indicati come "caparra per acquisto immobili", giustificazione contabile che appare in epoca successiva in quanto il 28/02/2009 Luclar International cedette la propria partecipazione in M P a R e a T e nella stessa data fu sottoscritto un preliminare di compravendita tra Luclar International e M P, la cui validità non può essere inficiata dal fatto che il preliminare non fu trascritto, trattandosi di una prassi non inusuale, tanto più che R e Tniati facevano parte della compagine sociale di M P, il che faceva venir meno l'unica ragione dell'onerosa trascrizione, non essendovi rischi di inadempimento del contratto. Il mancato rinvenimento del preliminare non è indice di falsità dello stesso, posto che gli amministratori in carica al momento del fallimento non hanno consegnato alla curatela documentazione integrale afferente alla società. Quanto alla mancata attivazione della fallita per ottenere la stipula del definitivo ovvero la caparra, il contratto prevedeva in capo al promissario acquirente (ossia alla fallita) l'obbligo, all'atto della stipula del definitivo, del pagamento del saldo di circa 732 mila euro, mediante accollo del capitale residuo dei mutui bancari con iscrizione di ipoteca, ma all'epoca la fallita si trovava in una situazione di una carenza di liquidità, sicché non poteva attivarsi per chiedere l'adempimento del contratto. A fronte di tali deduzioni, la Corte di appello ha ritenuto che la condotta dissipatoria dell'imputato non sia stata integrata dalla rinuncia al credito derivante dalla "caparra per acquisto di immobili", bensì dalle condotte di finanziamento effettuate da Luclar International a favore della partecipata, ma tali affermazioni sono frutto di un travisamento della prova, perché dalla stessa relazione del curatore si legge della quota di partecipazione di Luclar International in M P, direttamente riconducibile agli imputati e alle relative consorti, e oggetto di cessione. Erroneamente quindi la Corte di appello ritiene ingiustificate e quindi dissipatorie le elargizioni di Luclar International (poi C) non essendovi alcun rapporto commerciale o di collaborazione tra le due società, in quanto le elargizioni erano effettuate a favore della società partecipata M P e a titolo di finanziamento infruttifero del socio, sicché esse sono documentalmente giustificate, con conseguente contraddittorietà e illogicità della motivazione che, da una parte, fonda la pronuncia di condanna sulla ritenuta mancanza di rapporti tra le società in esame e, dall'altra, giustifica il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuard generiche nella dissipazione della liquidità della fallita a favore della partecipata. Il finanziamento di un socio nei confronti della società partecipata non integra una condotta dissipatoria, mentre nessuna norma preclude la partecipazione in una società che abbia un oggetto sociale diverso, tanto più che dalla visura camerale allegata alla relazione del curatore si legge che la società poteva compiere operazioni di natura immobiliare. Non sussiste un nesso di causalità tra la condotta oggetto di imputazione e il fallimento di C, mentre secondo il curatore causa del dissesto furono i dissidi tra i R e i T.
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