Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2004, n. 14681
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. C G - est. Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C S, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato G E I, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato M T U, che lo rappresenta difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1238/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 20/03/01 R.G.N. 47140/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 21/04/04 dal Consigliere Dott. G C;
Sentito l'Avv.to U M T;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia provvedendo in Camera di consiglio, respingere il ricorso per manifesta infondatezza.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente sopra indicato, ex dipendente dell'Ente poste italiane, oggi Poste italiane, spa, delle FF.SS., insiste per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli, descritta in epigrafe, che ha escluso il diritto a veder calcolata l'indennità di buonuscita sulla base dello stipendio in godimento, senza l'incremento dei benefici economici, dovuti al loro frazionamento nel tempo (c.d. scaglionamento) previsto dal contratto collettivo 26 novembre 1994, decorrenti dopo il collocamento a riposo.
I motivi di ricorso per Cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione dell'art. 36, Cost. in relazione all'art. 65 - c.c.n.l.;violazione degli artt. 1362 e 1563, c.c. in relazione all'art. 65 - CCNL dipendenti Poste e accordo sindacale 23 dicembre - 9 gennaio 1995;violazione artt. 115 e 116 c.p.c. - contraddittoria motivazione su punto decisivo) sono manifestamente infondati e in definitiva non offrono alcun motivo di ripensamento alla ormai pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto (v. sentenze 10 marzo 2003, n. 3540, secondo cui: "Per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane, l'indennità di buonuscita, nel caso in cui il contratto collettivo (nella specie, c.c.n.l. del 26 novembre 1994, art. 65) stabilisca aumenti stipendiali scaglionati
nel tempo, deve essere commisurata all'ultimo stipendio percepito e, conseguentemente, nel relativo calcolo, non può tenersi conto degli aumenti stipendiali maturati in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, e ciò sia in virtù dell'art. 65 di detto c.c.n.l., sia ex art. 6, comma settimo, D.L. n. 487 del 1993, conv. nella legge n. 71 del 1994, il quale,
stabilendo che, a far data dall'1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di detti dipendenti provvede, all'atto del collocamento a riposo, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale, fissa una regola strumentale ad assicurare l'equilibrio della gestione finanziaria, garantito dal computo nell'indennità di buonuscita delle sole retribuzioni maturate all'atto della risoluzione del rapporto ed assoggettate a contribuzione. " e 20 agosto 2003, n. 12257. L'indennità di buonuscita ovvero la pensione spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e ai dipendenti postali dev'essere commisurata, ai sensi di legge, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico del datore di lavoro, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;pertanto, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati contributi".
Pertanto, conformemente alla requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte il Ricorso, ex art. 375, cod.proc.civ., va rigettato per manifesta infondatezza.
Le spese processuali di questo giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che alla data di proposizione del ricorso era ormai consolidato il principio giurisprudenziale surriferito (sentenze nn. 10455/98;11693/98;
2363/98;11080/99;14324/99;8558/2000).