Cass. pen., sez. II, sentenza 26/07/2022, n. 29714

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/07/2022, n. 29714
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29714
Data del deposito : 26 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA TI nato il [...] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di Appello di Brescia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele GARGIULO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di NA TI propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Brescia, in data 12 gennaio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, in data 12 luglio 2019, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione impugnata jin relazione alla questione di costituzionalità dell'art. 438, comma 6 -bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che la richiesta di giudizio abbreviato precluda ogni questione sulla competenza territoriale. Secondo la difesa la predetta norma si pone contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. con conseguente violazione del principio di uguaglianza;
la scelta di esser giudicato con il rito abbreviato priva, infatti, l'imputato della facoltà di riproporre in appello la questione di incompetenza rigettata in sede di udienza preliminare e impedisce all'imputato di esser giudicato dal giudice naturale.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. Secondo il ricorrente il reato più grave contestato è quello descritto alla lettera A) del capo di imputazione, reato consumatosi in Voghera il 26/09/2916, di conseguenza il Tribunale di Milano è territorialmente competente in quanto il delitto più grave è stato commesso nella provincia di Pavia ed essendo tale reato di competenza della Procura distrettuale ex art. 51 comma 3 quinquies cod. proc. pen.

4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b.) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 615 quater, 617 quater e 640 ter cod. pen. Secondo il ricorrente la motivazione è carente in quanto non svolge alcuna analisi in ordine alle singole fattispecie delittuose contestate;
in particolare l'NA non ha posto in essere alcuna condotta attiva né ha fornito alcun contributo causalmente o moralmente rilevante;
il ricorrente non aveva le capacità tecniche per porre in essere l'attività di falsificazione e l'accesso abusivo ai sistemi informatici.

5. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b.) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis, 132, 133 ed 81, comma 1, cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

6. Il ricorrente lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b.) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'illecita provenienza della somma di denaro pari a 10.170,00 euro, oggetto di sequestro ed alla conseguente confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Il ricorso è meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377

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