Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/10/2019, n. 24610

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/10/2019, n. 24610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24610
Data del deposito : 2 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3153-2018 proposto da: G A, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIOVANNI PAISIELLO

55, presso lo studio dell'avvocato F G S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M K;

- ricorrente -

9:4

contro

C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE PISANELLI

2, presso lo studio dell'avvocato A A, che lo rappresenta e difende;
F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA

58, presso lo studio dell'avvocato L M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M;
CODACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI e ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI TURISTICI, SPORTIVI E DELLA MULTIPROPRIETA' - SEZIONE TIFOSI DELL'INTERNAZIONALE F.C. E DELLA A.S. ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MAZZINI

73, presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons, rappresentati e difesi dagli avvocati C R e G G;
- controrícorrenti - nonchè

contro

JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A., MOGGI LUCIANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3458/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/07/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Ric. 2018 n. 03153 sez. SU - ud. 02-07-2019 -2- uditi gli avvocati Franco Gaetano Scoca, Luigi Medugno, Alberto Angeletti e Cristina Adducci per delega dell'avvocato Carlo Rienzi. Ric. 2018 n. 03153 sez. SU - ud. 02-07-2019 bt-s Fatti di causa Con sentenza n. 4391/2016 il Tribunale Amministrativo del Lazio dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice statale, il ricorso innanzi ad esso interposto da Giraudo Antonio avverso la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
sanzione irrogata con decisione della Corte di Giustizia Federale della medesima Federazione e confermata dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI con sentenza n. 7/2012. Avverso la sentenza \Giudice ammnistrativo di prime cure interponeva appello il Giraudo ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3458/2017, rigettava l'appello innanzi ad esso interposto dal Giraudo, confermando -per l'effetto- la sentenza impugnata. Il Giraudo ha proposto ricorso innanzi a queste Sezioni Unite per la cassazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato con un articolato motivo relativo a più profili inerenti, innanzitutto, la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e 110 C.p.a.. Parte ricorrente sottopone oggi al vaglio di questa Corte questione di costituzionalità, deducendo altresì la violazione di norme comunitarie e della CEDU e, quindi, il vizio di eccesso assoluto di potere giurisdizionale e violazione dei limiti dello stesso con diniego di giustizia.Resistono al ricorso la F.I.G.C., il Comitato Olimpico Nazionale - C.O.N.I. ed il CODACONS - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei diritto degli Utenti e dei Consumatori. Tutte le parti controricorrenti concludono, con distinte argomentazioni, per la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso, previa declaratoria -se necessaria- di manifesta infondatezza delle prospettate questioni preliminari di costituzionalità e di rinvio alla Corte CEDU. Sono state depositate memorie dalla parte ricorrente e da quelle controricorrenti. Ragioni della Decisione 1.- Col ricorso viene, in primis, sollevata questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3,24,103,111, 113 e 117 Cost. deducendo la " incostituzionalità dell'art. 1, comma 2 del D.L. 220/2003" convertito in L. 17 ottobre 2003, n. 280. Parte ricorrente deduce, altresì, la violazione di norme comunitarie ( artt. 6 e 13, CEDU, nonché 39,45, 56 e 267 TFUE e 15, 41,47 e 48 Carta di Nizza), eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti e diniego di giustizia. In ordine alla sollevata questione di costituzionalità deve osservarsi quanto segue. Parte ricorrente prospetta, senza addurre ulteriori profili di incostituzionalità, tale questione sulla quale, invero, il Giudice 4 delle leggi ha già avuto moto di pronunciarsi compiutamente in passato e, nuovamente, ancor più di recente. La prospettazione di cui al motivo del ricorso qui in esame si fonda, nella sostanza, sulla contrarietà, rispetto ai principi di cui alle suddette norme costituzionali, della legge sulla giustizia sportiva, attesa l'assoluta rilevanza, per l'ordinamento della Repubblica, di situazioni giuridiche connesse con l'ordinamento sportivo. Più in particolare viene sostenuta l'inesistenza di una limitazione della tutela giurisdizionale giacchè la normativa di legge oggetto della sollevata questione "stabilisce ckva tolta ai tesserati sportivi la tutela giurisdizionale di annullamento" e che la limitazione di cui si controverte deriva solo dalla interpretazione che di quella normativa dette la Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 49/2011. Senonchè, anche alla stregua delle accennate prospettazioni dell'odierne parte ricorrente, rimangono intatte e valide le argomentazioni giuridicherMàlg cui la Corte Costituzionale nel 2011 ebbe ad escludere l'illegittimità/ oggi nuovamente denunciata. Giova, in punto, rammentare -in breve- che, con la decisione n. 49/2011, la Corte Costituzionale affermò l'infondatezza della analoga questione di legittimità innanzi ad essa proposta "con riferimento alla riserva al solo giudice sportivo della competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi". Questa Corte, con sentenza del 9 novembre 2018, n. 28652 ebbe, poi, ad affermare che" è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., avverso la sentenza del Consiglio di Stato che affermi la giustiziabilità di una sanzione disciplinare sportiva dinanzi al giudice sportivo anziché a quello amministrativo, atteso che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione". Successivamente, ancora e sotto altro profilo, la più recente sentenza n.160/2019 della Corte Costituzionale ha valutato come non irragionevole il bilanciamento effettuato dal legislatore in tema di esclusione «della possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo" con limitazione dello stesso alla sola tutela per equivalente e ferma, quindi, la possibilità di esclusione della più penetrante tutela demolitoria. Tutela - quest'ultima- in relazione alla quale la stessa decisione ha escluso recisamente "il carattere necessitato" in ragione della inesistenza, nella fattispecie, di una necessaria indefettibile tutela demolitoria degli interessi legittimi". Alla stregua dei suddetti enunciati principi la sollevata eccezione di incostituzionalità non può che essere disattesa. 2.- Gli ulteriori profili di cui al ricorso attengono alla pretesa violazione di norme comunitarie -quanto all'aspetto dell'effettività della tutela giurisdizionale- e, quindi, all'eccesso assoluto di potere giurisdizionale con violazione dei limiti e diniego di giustizia. Anche in relazione a detti profili le pur pregevoli prospettazioni di cui al ricorso di parte ricorrente devono essere disattese. Deve, al riguardo, rammentarsi che si è da tempo affermato che, quando c'è effettivo e non illusorio rimedio non si è al cospetto di violazione di norme comunitarie e di diniego di giustizia rilevante ai fini ed ai sensi dell'art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Infatti "il ricorso a forme di giustizia arbitrale non costituisce un diniego di giustizia rilevante ai fini dell'art. 6 della CEDU, quale norma interposta all'art. 24 Cost., in quanto non ostacola il diritto di accesso al giudice, purché il rimedio sia effettivo e non illusorio (sentenza Corte
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