Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 2593

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 2593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2593
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

V.V.Srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli proposti dalle parti contraenti, ha ritenuto legittimo, nel limite di 1.000.000 di Euro, l'avviso di accertamento alla società notificato per maggiore imposta di registro ed ipocatastale sull'atto notarile 18.12.2008 (registrato l'8.1.2009);
atto con il quale la società ricorrente aveva venduto alla Gestifuel Srl un terreno agricolo di mq.15.000 al valore dichiarato di Euro 307.000, rettificato con l'avviso in questione in Euro 1.700.000.

Gli appelli riuniti erano stati proposti sia dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze Commissione Tributaria Provinciale Roma nn. 515 e 517/33/13 (di identico contenuto) che avevano annullato in toto l'avviso reputando congruo il valore dichiarato in atto, sia dall'acquirente Gestifuel Srl avverso la sentenza Commissione Tributaria Provinciale Roma n. 8303/10/14 che aveva invece ritenuto legittimo lo stesso avviso, seppure nel suddetto limite di 1.000.000 di Euro.

La commissione tributaria regionale, nella sentenza qui impugnata, ha osservato che:

- il terreno in questione, sebbene ancora qualificato come agricolo dal CDU al momento dell'atto, fruiva in questo momento di una concreta potenzialità edificatoria, non solo perchè già oggetto di un permesso per costruire un impianto di distribuzione di carburante, ma anche e soprattutto perchè fatto poco dopo (gennaio 2009) oggetto, su impulso dell'acquirente per conto di Eurospin Spa , di autorizzazione a variante per la costruzione di due fabbricati della superficie di 1.119,30 m2, destinati a supermercato;

- infatti il 2 febbraio 2009 l'acquirente Gestifuel Srl aveva venduto lo stesso terreno ad Eurospin Spa al prezzo di Euro 1.700.000 (lo stesso poi posto dall'Agenzia delle Entrate, in esito a sopralluogo e stima UTE, a base dell'avviso);

- ciò rendeva evidente che già al momento dell'atto tassato il terreno doveva essere apprezzato per le sue concrete prospettive edificatorie suscettibili di formazione progressiva, e questa circostanza doveva essere ben nota alle parti anche visto l'ambiente ristretto ((---)) nel quale l'operazione era stata realizzata;

- purtuttavia andava confermato il valore mediano di un milione di Euro, così come stabilito nella citata sentenza Commissione Tributaria Provinciale (---) n. 8303/10/14.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla, pure intimata, Gestifuel Srl .

p.

2.1 Con il primo motivo di ricorso V. V. Srl lamenta - ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , - nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 , 29 e 61 nonchè art. 113 c.p.c. e seguenti.

Per avere la Commissione Tributaria Regionale:

- indebitamente provveduto alla riunione di tutti gli appelli, in modo tale che la società si era vista così costretta "a subire il peso di un contenuto di sentenza sfavorevole che non conosceva, relativo ad un procedimento al quale non aveva partecipato, sentenza peraltro fondata sulla rilevante considerazione della mancata redazione di una perizia di stima di parte da contrapporre a quella dell'agenzia delle entrate, redazione di perizia di stima di parte che la Valle Valente non ha avuto occasione di far redigere per mancata conoscenza della sentenza emessa nei confronti della Gestifuel" (ric. pag. 9);

- deciso la causa all'udienza del 25 febbraio 2015, di cui Valle Valente aveva avuto notizia solo con avviso di trattazione del 3 febbraio 2015, dunque in violazione del termine di 30 giorni liberi di cui D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 1 ;

- deciso secondo equità, in assenza dei presupposti, sul valore mediano da attribuirsi al terreno.

p.

2.2 Con il secondo motivo di ricorso la società deduce - ex art. 360 c.p.c. , comma 1 n. 3 , - violazione e falsa applicazione, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 , e art. 57, comma 4 . Atteso che la Commissione Tributaria Regionale aveva stabilito il valore del terreno sulla base di elementi estimativi non presenti al momento della compravendita perchè ad essa sopravvenuti (quali la successiva vendita da Gestifuel ad Eurospin ed il rilascio di autorizzazione all'edificazione del supermercato), là dove, al momento dell'atto, il terreno andava stimato come agricolo.

p.

3. Con ordinanza in esito all'udienza pubblica dell'8.1.2020, questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo del processo per acquisire il fascicolo d'ufficio, e così accertare la partecipazione di Valle Valente all'udienza di trattazione del 25.2.2015, tardivamente comunicata.

Espletato l'incombente, la causa è stata nuovamente assegnata alla decisione che segue.

p.

4.1 Il primo motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.

Per quanto concerne la lamentata riunione degli appelli proposti contro diverse sentenze della Commissione Tributaria Provinciale sul medesimo avviso di accertamento, rileva il costante indirizzo di legittimità secondo cui si verte di provvedimento non decisorio di natura discrezionale e, come tale, insuscettibile di impugnazione in sede di legittimità. E questa conclusione non viene qui sovvertita dalla riportata osservazione della società ricorrente secondo cui, per asserito effetto della riunione, essa sarebbe stata pregiudicata a causa della mancata produzione in giudizio di una stima di parte, mancanza che sarebbe stata ritenuta decisiva dalla Commissione Tributaria Regionale in relazione alla posizione dell'acquirente Gestifuel. Si tratta infatti di argomento che non tiene conto del fatto che la mancata allegazione della stima non discende di per sè dalla riunione in quanto tale (qui disposta in ragione dell'unitarietà dell'azione accertativa nei riguardi delle varie parti negoziali e dell'esigenza di prevenire decisioni discordanti su medesime questioni) bensì da una libera scelta processuale della parte e che, per altro verso, individua esso stesso, nel provvedimento di riunione, un mero antefatto processuale, per poi attingere direttamente ad una doglianza di legittimità (sui criteri di stima del terreno) che investe esclusivamente il sostrato non ordinatorio, ma decisorio, del giudizio così da essere - questo solo - impugnabile per cassazione.

Si è in proposito affermato (con riguardo alla separazione di cause, ma con ragionamento di certo valevole anche per la riunione) che (Cass. n. 8446/19): "L'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità. A tale ultima categoria appartiene il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorchè contenuto in sentenza, il quale non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali. Pertanto l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale di cui tale provvedimento è espressione non è censurabile in sede di legittimità". Ed in coerenza con questo assunto si è, ancora recentemente, stabilito che (Cass. n. 28539/22): "In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità".

p.

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