Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 09652
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Testo completo
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: PECORARO FLORA nato a NAPOLI il 29/01/1984 LUONGO ASSUNTA nato a NAPOLI il 23/01/1960 CRISCUOLO TIZIANA nato a NAPOLI il 23/07/1980 TRANCHINO ENRICO nato a NAPOLI il 07/08/1973 COSTA MARIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 23/04/1970 PARASCANDOLO KATIA nato a NAPOLI il 03/07/1980 ORONZIO ANGELO nato a NAPOLI il 10/05/1982 BORRIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/03/1974 DI MARTINO GIOVANNI nato il 28/11/1983 LANGELLA GIUSEPPE nato a SCAFATI il 18/11/1984 ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 21/01/1978 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita per tutti tranne che per TRANCHINO ENRICO e per COSTA MARIA per cui si chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato D M del foro di NAPOLI in difesa di: LUONGO ASSUNTA il quale chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato R ANTONELLA del foro di NAPOLI in difesa di
CRISCUOLO TIZIANA
Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avv DE PAOLA DONATO in difesa di
TRANCHINO ENRICO
Il quale si associa al PG E' presente l'avv SALOMONE VINCENZO in difesa di TRANCHINO ENRICO, DI MARTINO GIOVANNI, LANGELLA GIUSEPPE, ESPOSITO SALVATORE ed anche con delega orale per l'avv SARTORE in difesa di BORRIELLO GIUSEPPE e per l'avv ANNUNZIATA TOMMASO in difesa di PECORARO FLORA il quale chiede l'accoglimento dei ricorsi E ' presente l'avv PORCELLI MAURO in difesa di
ORONZIO ANGELO
Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato quella emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di C M, C Tiziana, O A, P Flora, L Giuseppe, Tranchino Enrico, P Katia, B G, E Salvatore, D M G, L A, ed altri la cui posizione non rileva in questa sede, tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/91, dalla disponibilità di armi e dall'essere i partecipi in numero superiore a dieci, oltre che per taluni degli imputati anche dalla recidiva. Il giudice di primo grado ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza e della operatività del sodalizio criminoso nella zona del cosiddetto "Piano Napoli" di Boscoreale, in via Passanti Scafati e nella zona delle Palazzine Nuove 103/Q di via Monsignor Castaldi, alla luce delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, ritenute riscontrate dagli arresti eseguiti nel quartiere Piano Napoli per singoli episodi di spaccio, avvenuti nel corso degli anni su iniziativa autonoma della P.G., nonché dalle conversazioni oggetto di intercettazione in occasione di colloqui avvenuti in carcere. La Corte di appello ha riformato la decisione unicamente nella statuizione relativa all'aggravante di cui al citato art. 7 e nel trattamento sanzionatorio, riducendo le pene a molti degli appellanti.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza C Tiziana, a mezzo del difensore di fiducia avv. A R, articolando due motivi. Con il primo si deduce l'omessa valutazione dei rilievi che erano stati esposti con l'atto di appello e con la memoria depositata all'udienza dell'11.3.2021;
rilievi concernenti l'inattendibilità dei chiamanti in correità G - per il quale si rimarca che era portatore di sentimenti di vendetta nei confronti di C P, come dimostrato dagli atti di diverso procedimento penale -, A D e V T, madre e figlia, conviventi sino al momento del loro arresto. Con un secondo motivo si denuncia il travisamento della prova rappresentata dalle dichiarazioni di A F;
questi ha affermato che la C non aveva mai fatto parte del sodalizio e la Corte di appello ha tradotto l'affermazione nell'indicazione di una occasionale partecipazione. Inoltre, l'esponente lamenta che la Corte di appello abbia trascurato i dialoghi intercettati in carcere, intercorsi tra il P, altri soggetti pure condannati per la partecipazione al sodalizio che qui occupa, e la C. Durante tali colloqui la C aveva mantenuto, secondo quanto affermato dalla stessa Corte di appello, un comportamento meramente annuente, rimanendo in silenzio;
ciò nonostante la Corte di appello ha ritenuto che ciò dimostrasse il suo ruolo di ambasciatrice del P presso i sodali in libertà. Tanto contrasta con la persistente incertezza circa l'avvenuto passaggio di informazioni durante i colloqui e con la presenza agli stessi di altri soggetti condannati per la partecipazione al sodalizio. La difesa aveva rimarcato che il comportamento della C, ritenuta concorrente esterna nell'associazione per delinquere, non aveva avuto carattere di necessarietà. Tali rilievi non hanno trovato risposta nella sentenza impugnata. La Corte di appello è incorsa in travisamento della prova con riferimento al coinvolgimento della C nella pratica volta a far rilasciare in favore del P un certificato del SERT ideologicamente falso perché dalla lettura della intercettazione ambientale pertinente emerge che ella non assunse un atteggiamento positivo ma esternò le sue perplessità. Ulteriore rilievo difensivo attiene alla carenza motivazionale in merito alla lamentata diacronia temporale tra le propalazioni e all'incertezza in ordine al ruolo attribuito alla C. D A, sentita nel 2011, nell'indicare la C quale ambasciatrice del P ha fatto riferimento al periodo di detenzione subita da questi presso il carcere di Poggioreale e poi a Cicciano nell'anno 2001, ovvero ben 10 anni prima rispetto alle captazioni in carcere alle quali si è fatto già riferimento. Ciononostante la Corte di merito ha ritenuto riscontrato il narrato della D. Con riferimento alle dichiarazioni del G, si rileva che questi è stato incerto nella collocazione temporale del contributo concorsuale offerto dalla C e vago in merito alle ragioni della e quindi alla durata dell'assenza del P. E ciò fermo restando quanto già esposto a proposito dei rapporti intrattenuti da questi con il P. Con riferimento, infine, alle dichiarazioni rese da V T, l'esponente rileva che questa è stata verosimilmente portatrice dei medesimi sentimenti negativi nutriti dalla madre nei confronti del P. Aggiunge che in ogni caso la T ha attribuito alla C il compito di tenere la contabilità delle entrate e delle uscite durante una breve carcerazione del coniuge, durata cinque mesi e risalente al 2008. Ne consegue che le dichiarazioni dei chiamanti in correità presentano tratti inconciliabili che non consentono di ritenere verificata la cosiddetta convergenza del molteplice. E' poi considerata la dichiarazione di A F, il quale ha affermato che la moglie del P non aveva mai avuto a che fare con la droga e che non era coinvolta in attività illecita. L'affermazione della Corte d'appello secondo la quale anche l'A ha portato elementi a conforto dell'ipotesi accusatoria è, quindi, del tutto in contrasto con il dato probatorio. )1) 3. Ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza P Flora che con un primo motivo lamenta che sia mancata la valutazione delle deduzioni difensive. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio. L'esponente rileva che la Corte di appello ha affermato che "la pena da infliggere alla P deve essere ridotta, rideterminando così la pena base in anni quattro mesi 5 giorni 10 di reclusione, ritenendo di dover escludere l'aumento imposto dal giudice di prime cure per la sussistenza della sola aggravante ex articolo 7 legge 203/1991". Tuttavia, dopo tale esplicita affermazione la Corte di appello ha inflitto all'imputata una pena di anni sei e mesi 8 di reclusione. Inoltre, prima ha precisato che le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e poi di nuovo nella parte dispositiva della sentenza afferma che gli attenuanti sono concesse con giudizio di equivalenza.
4. Ha presentato ricorso a mezzo il difensore, avvocato V S, D M G il quale, con un unico motivo, lamenta il vizio di motivazione per essere stato omesso qualsiasi tipo di riferimento alla possibilità di qualificare gli episodi di cui all'imputazione quale concorso di persone nel reato. Secondo la difesa, è evidente che il D M ha operato senza la consapevolezza di agire all'interno di un'organizzazione criminosa, da solo ed occasionalmente, fino a quando non è stato tratto in arresto. Si fa rilevare che nessuna intercettazione ambientale captata fa riferimento al all'imputato.
5. Ha proposto ricorso per la cassazione della decisione della Corte di appello di Napoli L Giuseppe, attraverso atto sottoscritto dal difensore avv. V S. Con un primo motivo lamenta il vizio di motivazione perché la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento in merito alla responsabilità per il reato ascritto sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza però dimostrare quali siano gli elementi che corroborino l'attendibilità degli stessi. Per l'esponente è evidente che il L ha operato da solo e occasionalmente fino a quando non è stato tratto in arresto;
e rimarca che nessuna conversazione ambientale captata fa riferimento all'imputato. Mentre l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è palese alla luce del fatto che esse stridono tra loro e sono contrarie a quanto acclarato attraverso le indagini di polizia giudiziaria. A tal riguardo, si fa specifico riferimento alla dichiarazione di Donnarumnna C secondo la quale il L sarebbe stato denunciato nel 2009 dai Carabinieri di Boscoreale;
mentre il L venne fermato e denunciato dai militari il 9 ottobre 2007. Le dichiarazioni vengono ritenute dall'esponente inesatte e poco dettagliate quanto al ruolo ricoperto dall'imputato nell'associazione ) e peraltro il collaboratore di giustizia non ha
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita per tutti tranne che per TRANCHINO ENRICO e per COSTA MARIA per cui si chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato D M del foro di NAPOLI in difesa di: LUONGO ASSUNTA il quale chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato R ANTONELLA del foro di NAPOLI in difesa di
CRISCUOLO TIZIANA
Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avv DE PAOLA DONATO in difesa di
TRANCHINO ENRICO
Il quale si associa al PG E' presente l'avv SALOMONE VINCENZO in difesa di TRANCHINO ENRICO, DI MARTINO GIOVANNI, LANGELLA GIUSEPPE, ESPOSITO SALVATORE ed anche con delega orale per l'avv SARTORE in difesa di BORRIELLO GIUSEPPE e per l'avv ANNUNZIATA TOMMASO in difesa di PECORARO FLORA il quale chiede l'accoglimento dei ricorsi E ' presente l'avv PORCELLI MAURO in difesa di
ORONZIO ANGELO
Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato quella emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di C M, C Tiziana, O A, P Flora, L Giuseppe, Tranchino Enrico, P Katia, B G, E Salvatore, D M G, L A, ed altri la cui posizione non rileva in questa sede, tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/91, dalla disponibilità di armi e dall'essere i partecipi in numero superiore a dieci, oltre che per taluni degli imputati anche dalla recidiva. Il giudice di primo grado ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza e della operatività del sodalizio criminoso nella zona del cosiddetto "Piano Napoli" di Boscoreale, in via Passanti Scafati e nella zona delle Palazzine Nuove 103/Q di via Monsignor Castaldi, alla luce delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, ritenute riscontrate dagli arresti eseguiti nel quartiere Piano Napoli per singoli episodi di spaccio, avvenuti nel corso degli anni su iniziativa autonoma della P.G., nonché dalle conversazioni oggetto di intercettazione in occasione di colloqui avvenuti in carcere. La Corte di appello ha riformato la decisione unicamente nella statuizione relativa all'aggravante di cui al citato art. 7 e nel trattamento sanzionatorio, riducendo le pene a molti degli appellanti.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza C Tiziana, a mezzo del difensore di fiducia avv. A R, articolando due motivi. Con il primo si deduce l'omessa valutazione dei rilievi che erano stati esposti con l'atto di appello e con la memoria depositata all'udienza dell'11.3.2021;
rilievi concernenti l'inattendibilità dei chiamanti in correità G - per il quale si rimarca che era portatore di sentimenti di vendetta nei confronti di C P, come dimostrato dagli atti di diverso procedimento penale -, A D e V T, madre e figlia, conviventi sino al momento del loro arresto. Con un secondo motivo si denuncia il travisamento della prova rappresentata dalle dichiarazioni di A F;
questi ha affermato che la C non aveva mai fatto parte del sodalizio e la Corte di appello ha tradotto l'affermazione nell'indicazione di una occasionale partecipazione. Inoltre, l'esponente lamenta che la Corte di appello abbia trascurato i dialoghi intercettati in carcere, intercorsi tra il P, altri soggetti pure condannati per la partecipazione al sodalizio che qui occupa, e la C. Durante tali colloqui la C aveva mantenuto, secondo quanto affermato dalla stessa Corte di appello, un comportamento meramente annuente, rimanendo in silenzio;
ciò nonostante la Corte di appello ha ritenuto che ciò dimostrasse il suo ruolo di ambasciatrice del P presso i sodali in libertà. Tanto contrasta con la persistente incertezza circa l'avvenuto passaggio di informazioni durante i colloqui e con la presenza agli stessi di altri soggetti condannati per la partecipazione al sodalizio. La difesa aveva rimarcato che il comportamento della C, ritenuta concorrente esterna nell'associazione per delinquere, non aveva avuto carattere di necessarietà. Tali rilievi non hanno trovato risposta nella sentenza impugnata. La Corte di appello è incorsa in travisamento della prova con riferimento al coinvolgimento della C nella pratica volta a far rilasciare in favore del P un certificato del SERT ideologicamente falso perché dalla lettura della intercettazione ambientale pertinente emerge che ella non assunse un atteggiamento positivo ma esternò le sue perplessità. Ulteriore rilievo difensivo attiene alla carenza motivazionale in merito alla lamentata diacronia temporale tra le propalazioni e all'incertezza in ordine al ruolo attribuito alla C. D A, sentita nel 2011, nell'indicare la C quale ambasciatrice del P ha fatto riferimento al periodo di detenzione subita da questi presso il carcere di Poggioreale e poi a Cicciano nell'anno 2001, ovvero ben 10 anni prima rispetto alle captazioni in carcere alle quali si è fatto già riferimento. Ciononostante la Corte di merito ha ritenuto riscontrato il narrato della D. Con riferimento alle dichiarazioni del G, si rileva che questi è stato incerto nella collocazione temporale del contributo concorsuale offerto dalla C e vago in merito alle ragioni della e quindi alla durata dell'assenza del P. E ciò fermo restando quanto già esposto a proposito dei rapporti intrattenuti da questi con il P. Con riferimento, infine, alle dichiarazioni rese da V T, l'esponente rileva che questa è stata verosimilmente portatrice dei medesimi sentimenti negativi nutriti dalla madre nei confronti del P. Aggiunge che in ogni caso la T ha attribuito alla C il compito di tenere la contabilità delle entrate e delle uscite durante una breve carcerazione del coniuge, durata cinque mesi e risalente al 2008. Ne consegue che le dichiarazioni dei chiamanti in correità presentano tratti inconciliabili che non consentono di ritenere verificata la cosiddetta convergenza del molteplice. E' poi considerata la dichiarazione di A F, il quale ha affermato che la moglie del P non aveva mai avuto a che fare con la droga e che non era coinvolta in attività illecita. L'affermazione della Corte d'appello secondo la quale anche l'A ha portato elementi a conforto dell'ipotesi accusatoria è, quindi, del tutto in contrasto con il dato probatorio. )1) 3. Ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza P Flora che con un primo motivo lamenta che sia mancata la valutazione delle deduzioni difensive. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio. L'esponente rileva che la Corte di appello ha affermato che "la pena da infliggere alla P deve essere ridotta, rideterminando così la pena base in anni quattro mesi 5 giorni 10 di reclusione, ritenendo di dover escludere l'aumento imposto dal giudice di prime cure per la sussistenza della sola aggravante ex articolo 7 legge 203/1991". Tuttavia, dopo tale esplicita affermazione la Corte di appello ha inflitto all'imputata una pena di anni sei e mesi 8 di reclusione. Inoltre, prima ha precisato che le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e poi di nuovo nella parte dispositiva della sentenza afferma che gli attenuanti sono concesse con giudizio di equivalenza.
4. Ha presentato ricorso a mezzo il difensore, avvocato V S, D M G il quale, con un unico motivo, lamenta il vizio di motivazione per essere stato omesso qualsiasi tipo di riferimento alla possibilità di qualificare gli episodi di cui all'imputazione quale concorso di persone nel reato. Secondo la difesa, è evidente che il D M ha operato senza la consapevolezza di agire all'interno di un'organizzazione criminosa, da solo ed occasionalmente, fino a quando non è stato tratto in arresto. Si fa rilevare che nessuna intercettazione ambientale captata fa riferimento al all'imputato.
5. Ha proposto ricorso per la cassazione della decisione della Corte di appello di Napoli L Giuseppe, attraverso atto sottoscritto dal difensore avv. V S. Con un primo motivo lamenta il vizio di motivazione perché la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento in merito alla responsabilità per il reato ascritto sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza però dimostrare quali siano gli elementi che corroborino l'attendibilità degli stessi. Per l'esponente è evidente che il L ha operato da solo e occasionalmente fino a quando non è stato tratto in arresto;
e rimarca che nessuna conversazione ambientale captata fa riferimento all'imputato. Mentre l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è palese alla luce del fatto che esse stridono tra loro e sono contrarie a quanto acclarato attraverso le indagini di polizia giudiziaria. A tal riguardo, si fa specifico riferimento alla dichiarazione di Donnarumnna C secondo la quale il L sarebbe stato denunciato nel 2009 dai Carabinieri di Boscoreale;
mentre il L venne fermato e denunciato dai militari il 9 ottobre 2007. Le dichiarazioni vengono ritenute dall'esponente inesatte e poco dettagliate quanto al ruolo ricoperto dall'imputato nell'associazione ) e peraltro il collaboratore di giustizia non ha
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