Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2019, n. 38676

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2019, n. 38676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38676
Data del deposito : 19 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ONOFRI MASSIMILIANO nato a VILLADOSE (RO) il 04/04/1969 avverso la sentenza emessa in data 15/05/2018 dalla CORTE di APPELLO di T. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale F M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente e rilevata la regolarità degli avvisi di rito.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 30.3.2015, ha assolto MASSIMILIANO ONOFRI, in atti generalizzato, dal reato di truffa ascrittogli per non aver commesso il fatto. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha riformato il predetto verdetto assolutorio, dichiarando l'imputato colpevole del reato ascrittogli, e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso, denunziando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - violazione degli artt. 192 - 533, comma 1 - 603, comma 3-bis c.p.p. e 6, § 3, lett. d), Conv. EDU, nonché "motivazione inesistente, contraddittoria e manifestamente illogica", dolendosi della (asseritamente mutata rispetto a quella - contraria - del Tribunale) valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della p.o. senza previamente rinnovarne l'esame, nonché di plurimi vizi di motivazione inerenti al percorso argomentativo posto dalla Corte di appello a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
si è preso atto di una istanza dell'avv. LORENZO TOSO, difensore di fiducia dell'imputato, di nomina di un sostituto processuale ex art. 97, comma 4, c.p.p., giudicandone l'inammissibilità;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel complesso, infondato: le doglianze dell'imputato, in parte infondate, in altra ampia parte sono non consentite, prive della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. (reiterando le proprie doglianze in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), e comunque manifestamente infondate.

1. Deve premettersi che l'istanza dell'avv. LORENZO TOSO, difensore di fiducia dell'imputato, di nomina di un sostituto processuale ex art. 97, comma 4, c.p.p., è inammissibile perché del tutto priva di base legale: l'avv. TOSO non considera, infatti, che, nel giudizio di cassazione, non è normativamente prevista la sostituzione con un difensore d'ufficio del difensore che sia impossibilitato a comparire all'udienza fissata per la discussione del ricorso (Sez. 4, n. 22797 del 17/04/2018, Rv. 272996 - 01). D'altro canto, l'instante non documenta alcun impedimento legittimo ed assoluto, in ipotesi rilevabile d'ufficio dal collegio.

2. Quanto alla contestata affermazione di responsabilità, osserva il collegio che il Tribunale aveva ritenuto provata la truffa, ma non anche che ne fosse responsabile l'ONOFRI. Tale verdetto è stato sovvertito dalla Corte di appello sulla base delle seguenti considerazioni: - neppure l'imputato avrebbe contestato di "essere la persona che ha posto in essere le azioni de quo" (meglio, de quibus);
- le visure camerali acquisite agli atti confermano le identità dell'ONOFRI e della NALIATO, ed i rispettivi legami con le ditte delle quali era stato speso il nome nel corso delle trattative. Quanto alla configurabilità della truffa contrattuale (già ritenuta dal Tribunale), la Corte di appello ha valorizzato l'oggetto sociale delle ditte coinvolte (diverso, ovvero non ricomprendente la tipologia di lavori commissionati dalla p.o.).
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