Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/03/2022, n. 8950
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Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 8 950-22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.
CONTRO
PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - Ud. 25/01/2022 - -Consigliere - ALBERTO GIUSTI CC R.G.N. 23458/2020 - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA hom 8950 Rep. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - ROBERTA CRUCITTI Consigliere - CATERINA MAROTTA Consigliere - ROBERTO GNI CONTI Rel. Consigliere - M CO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23458-2020 proposto da: SIED S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato S C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C C e C D;
- ricorrente -
contro 46 2 2 PROVINCIA DI CUNEO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R;
CENTRALE IDROELETTRICA DEI PRATI SOPRANI DI PIASCO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato C C, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA GANDINO ed ALESSANDRO PAIRE;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 38/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 05/03/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere ROBERTO GNI CONTI.
Fatti di causa
La SIED s.p.a., proprietaria di un impianto idroelettrico sito a monte nel territorio comunale di Venasca (CN), località Pilone delle Rocche - con opere di presa da una traversa artificiale del torrente Varaita e di scarico in un apposito canale artificiale- nonché titolare di una concessione di derivazione di acqua pubblica (conc. CN212) rilasciata dalla Provincia di Cuneo, impugnava innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti adottati dall'amministrazione provinciale anzidetta in favore della Centrale Idroelettrica Prati Soprani di Piasco s.r.l. (d'ora in avanti, breviter, Prati Soprani s.r.l.) aventi ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n.387/2003 per la costruzione e gestione di un impianto idroelettrico a valle dell'area interessata dall'impianto SIED, con opere di presa dal canale di scarico di quest'ultimo, l'assenso alla concessione di sub-derivazione dal canale medesimo, la correlata Ric. 2020 n. 23458 sez. SU ud. 25-01-2022 -2- disciplina delle cautele di couso tra detto titolo e quello della SIED e il relativo disciplinare di concessione. La ricorrente deduceva l'illegittimità degli atti suddetti, assumendo l'omessa tempestiva presentazione da parte della controinteressata - in violazione dell'art. 9 e dell'All. A al DPGR n.10/R/2003 sub A11- della proposta di convenzione per il couso nei confronti della SIED s.p.a. e la conseguente improcedibilità dell'istanza di autorizzazione unica. Prospettava altresì: a) l'omesso coinvolgimento della ricorrente stessa nel procedimento autorizzativo ed in quello di sub- concessione, con conseguente lesione delle garanzie partecipative;
b) il mancato accordo tra la Prati Soprani s.r.l. e la SIED s.p.a. sul couso delle opere idrauliche, nonostante quest'ultima avesse redatto una bozza di convenzione sulla scorta dei criteri dettati dal parere tecnico reso dalla Provincia -Ufficio Acque- in violazione dell'art. 47, c.1, del R.D. n.1775/1933 e dell'art. 29 del DPGR n.10/R/2003, recanti la previsione di un compenso di natura indennitaria per il couso al quale è tenuto il nuovo utente in favore del preesistente impianto. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche rigettava il ricorso con sentenza n.38/2020, pubblicata il 25 giugno 2020, indicata in epigrafe. Il Tribunale superiore delle acque riteneva l'inapplicabilità della condizione di procedibilità dell'istanza di AU della Prati Soprani s.r.l. per l'asserito difetto della convenzione di couso, non figurando tale requisito tra i documenti elencati nell'All. A -p.te II- al DPGR n.10/R/2003 richiamati dal precedente testo degli artt. 8 e 9 del regol. reg. cit. vigenti al tempo in cui fu proposta l'istanza di concessione di sub-derivazione prodromica a quella di autorizzazione de qua. Peraltro, secondo il Tsap era irrilevante la unica predisposizione di un'eventuale proposta di convenzione per il couso Ric. 2020 n. 23458 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- alternativa alla produzione della relativa convenzione, non essendosi concluso alcun accordo fra i coutenti, al punto da rendere necessario l'intervento della Provincia di Cuneo per la determinazione delle cautele e del compenso spettante al concessionario principale. Il Tsap non riteneva poi fondata la doglianza attorea sulla violazione delle garanzie procedimentali, stante la partecipazione procedimentale da parte della ricorrente, favorita dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di AU nell'Albo pretorio provinciale e dall'avvenuta conoscenza dell'inizio del procedimento espropriativo -contestualmente avviato- nonché dello svolgimento delle sedute delle Conferenze di Servizi, alle quali la SIED aveva presenziato per il tramite del suo difensore e del legale rappresentante, proponendo osservazioni. Infine, i Tsap riteneva immune da vizi la determinazione del compenso per il couso operata d'ufficio dalla Provincia di Cuneo sulla base dei criteri fissati nel disciplinare di sub-concessione. La SIED s.p.a. ha proposto ricorso innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte affidato a tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso la Provincia di Cuneo e la Prati Soprani s.r.l. La SIED s.p.a. e le controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25 gennaio 2022. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la SIED s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, c.1, n.3, c.p.c., da parte del Tribunale superiore delle acque, delle disposizioni di legge relative alla procedibilità dell'istanza di concessione di sub-derivazione di Ric. 2020 n. 23458 sez. SU - ud. 25-01-2022 -4- acqua pubblica e nella specie del combinato disposto dell'art. 9 e dell'All. A, Parte II, Sezione I, del DPGR Piemonte n.10/R/2003 sub A11, come modificato dall'art. 7, c.1, del DPGR Piemonte n.2/R/2015, entrato in vigore in data 13 marzo 2015. In forza di tale quadro normativo, applicabile -secondo la ricorrente- in virtù del principio del c.d. tempus regit actum, il Tsap avrebbe dovuto considerare che in caso di utilizzo di opere di derivazione preesistenti di competenza di altro soggetto rientrerebbe tra gli allegati tecnici previsti a pena di improcedibilità della domanda di concessione anche la proposta di convenzione per il couso. La relativa necessità di acquisizione, in ossequio al richiamato canone del tempus regit actum si sarebbe imposta pertanto a titolo di "ius superveniens", essendo la modifica normativa intervenuta nelle more del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di sub-derivazione, istruito dalla Provincia di Cuneo a seguito di istanza della Prati Soprani s.r.l. datata 9.05.2014 e destinato a confluire nella procedura di autorizzazione unica avviata dalla medesima con istanza del 2.12.2015. Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, c.1, n.3, c.p.c., da parte del Tribunale superiore delle acque, delle disposizioni di legge vertenti sulla necessaria osservanza delle garanzie procedimentali per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei terzi aventi titolo (artt. 1,7,8 e 14-ter della L. n.241/1990), stante l'assoluta pretermissione della stessa dai procedimenti amministrativi avviati e istruiti dalla Provincia di Cuneo e la conseguente grave violazione delle relative garanzie procedimentali spettanti alla stessa. La ricorrente si duole del fatto che l'amministrazione provinciale di Cuneo, in ossequio ai criteri legali di "efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza", avrebbe avuto l'onere di comunicare formalmente l'avvio della procedura di autorizzazione unica e del propedeutico procedimento di Ric. 2020 n. 23458 sez. SU - ud. 25-01-2022 -5- concessione di sub-derivazione, nonché l'invito -in tempo utile a presentare osservazioni con contestuali ed espresse istanze- alle Conferenze di Servizi, non solo ai soggetti "diretti destinatari" del relativo provvedimento, ma anche a quelli "individuati o facilmente individuabili" ai quali "possa derivare un pregiudizio". Secondo la SIED s.p.a., infatti, il progetto di impianto idroelettrico della Prati Soprani s.r.l. coinvolgerebbe parti fondamentali delle opere costituenti la struttura di proprietà della ricorrente, interferendo altresì con effetti parimenti pregiudizievoli- sulla concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso energetico precedentemente rilasciatale dalla stessa Provincia di Cuneo. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, infine, la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, c.1, n.3, c.p.c. delle disposizioni di legge vertenti sulla previsione obbligatoria di un compenso di natura indennitaria per il couso, che il nuovo utente è tenuto a corrispondere a quelli preesistenti ai sensi dell'art. 47, c.1, del RD n. 1775/1933 e dell'art. 29 del DPGR n. 10/R/2003, nell'ipotesi di disciplina d'ufficio - in mancanza di accordo tra le parti- del couso delle opere di derivazione. La ricorrente si duole dell'omessa previsione a cura della Provincia di Cuneo -con nota provinciale n.76176/2017- di un compenso per il couso delle opere di derivazione preesistenti di proprietà della SIED s.p.a., censurando l'adozione da parte del Dirigente provinciale di cautele per il couso -confluite nel disciplinare di sub-concessione dirette a limitare l'indennità dovuta dalla Prati