Cass. pen., sez. V trib., sentenza 19/05/2021, n. 19947

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 19/05/2021, n. 19947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19947
Data del deposito : 19 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SGRULLETTI ROBERTO nato a ROCCA DI PAPA il 08/03/1959 parte offesa nel procedimento c/ CARATELLI ROBERTO nato a ROMA il 05/05/1969 CARATELLI ATTILIO nato a ROMA il 04/12/1959 SIMONCINI ROBERTO nato a ROMA il 27/05/1943 avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE B;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale P L che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, il GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, poiché fuori termine, il reclamo proposto il 20.2.2020, ai sensi dell'art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011, da R S, nella qualità di amministratore unico, dal 4.10.2019, della persona offesa del reato nel procedimento penale RGNR n. 32042 del 2017, NET FIRST s.r.I., procedimento nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro preventivo delle quote societarie della società "Gruppo Archimede" s.r.I., controllata in maniera totale dalla suddetta NET FIRST, e di altra società - la NET LAB s.r.l. - egualmente controllata al 100% dalla suddetta controllante. Il reclamo era finalizzato all'annullamento dell'operazione di vendita, dalla suddetta società controllante alla GRUPPO ARCHIMEDE s.c.a.r.I., del 100% del capitale sociale della CARGO COMMUNITY SISTEM s.r.I., a sua volta controllata dalla GRUPPO ARCHIMEDE, perché avvenuta in assenza dell'autorizzazione del giudice del sequestro preventivo;
con tale cessione si azzeravano, di fatto, gli effetti di una precedente vendita a parti invertite delle dette quote di capitale sociale.

2. Ricorre avverso il provvedimento R S, nella qualità sopra indicata, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui evidenzia l'illegittimità della decisione di inammissibilità e la carenza di motivazione quanto alla data della conoscenza effettiva, da parte sua, dell'atto impugnato con reclamo e, conseguentemente, in relazione alla decorrenza del termine per proporre detto reclamo. Il GIP ha fatto cattiva applicazione dell'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 (testo unico antimafia, d'ora innanzi) - che fissa la decorrenza del termine per impugnare gli atti dell'amministratore giudiziario, compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, in quindici giorni dalla data in cui gli interessati ne hanno avuto effettiva conoscenza - individuando come dies a quo la denuncia del 13.12.2019 proposta dal ricorrente nei confronti di Emanuele V, amministratore giudiziario delle società del gruppo NET FIRST in sequestro preventivo e già amministratore della stessa NET FIRST s.r.I., per infedeltà patrimoniale e conflitto di interessi. Ed invece, soltanto in data 5.2.2020, venivano rilasciate al ricorrente le copie degli atti del procedimento penale, in relazione al quale era intervenuto rinvio a giudizio dei tre imputati (Roberto Simoncini, Roberto Caratelli e Attilio Caratelli), dalle quali egli ha potuto trarre la notizia certa che proprio V avesse ammesso di aver posto in essere due distinti negozi giuridici, da qualificarsi "atti di straordinaria amministrazione", senza aver richiesto l'autorizzazione scritta imposta dall'art. 40, comma 3, testo unico antimafia, applicabile ai sensi dell'art. 104-bis, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. (che disciplina l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca costituiti da aziende, società, ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione). Dunque, il reclamo proposto in data 20.2.2020 era tempestivo ed è illogica la motivazione del GIP che deduce la piena conoscenza degli atti dispositivi nei confronti dei quali si è proposto reclamo da un passaggio dubitativo della denuncia del ricorrente, in cui si chiedeva di sapere se vi fosse o meno l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a compiere detti atti di impiego di risorse posti in essere dall'amministratore V. Nelle affermazioni del GIP il ricorrente legge anche una sorta di inaccettabile sospetto nei suoi confronti di aver partecipato con il V all'attività non legittima posta in essere, quanto meno conoscendone i contenuti e i termini giuridici dettati dall'art. 40 t.u.a.
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