Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2023, n. 11744

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2023, n. 11744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11744
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20165-2022 proposto da: G O, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE FERRERO DA CAMBIANO

82, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentato e difeso dall'avvocato E S;
-ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Ric. 2022 n. 20165 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 2 - domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SEBASTIANO CARUSO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO e SERGIO PREDEN;
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende;
-controricorrenti - per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 87/2022 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA depositata il 20/04/2022 e la n. 188/2022 del TRIBUNALE DI PAOLA depositata il 01/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere MARGHERITA M L;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale R M, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti.

FATTI DI CAUSA

Gelsomino Orlando, già dipendente di Poste Italiane spa (ancor prima Amministrazione P.T.) e in quiescenza dal 31.12.2010, aveva adito il Tribunale di Paola per ottenere il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dall’art. 50 del D.P.R. n. 1092/73, a mente del quale «i periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo. Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t.». Ric. 2022 n. 20165 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 3 - Il ricorrente premetteva di aver svolto dal giugno 1977 al gennaio 2001 mansioni di fonotrasmissione, fonoricezione e fonodettatura radiotelegrafica, nonché di aver espletato (poiché a ciò formalmente preposto) dal giugno 1997 al gennaio 2001 funzioni di capo turno. A fronte delle mansioni così svolte, di cui chiedeva l’accertamento, invocava il ricalcolo del trattamento pensionistico con le maggiorazioni previste. Il tribunale con la sentenza n. 188 del 1.07.2022 riteneva insussistente la propria giurisdizione valutando che la controversia rientrasse nella giurisdizione della Corte dei Conti. Nelle more del procedimento ordinario lo stesso ricorrente proponeva ricorso depositato il 31.03.2020 dinanzi alla Corte dei Conti, avanzando la medesima domanda. Con sentenza n. 87/2022 (depositata il 20.4.22) la corte adita riteneva la propria carenza di giurisdizione con la seguente motivazione valutando “che il presupposto fondante alla base delle pretese svolte in questa sede dal ricorrente è costituito dall’accertamento di questioni attinenti al rapporto di lavoro del dipendente, che costituiscono un prius logico imprescindibile per la valutazione della misura della pensione lamentata”. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 362 co.1 n.1 c.p.c, il Gelsomino chiedeva alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di pronunciarsi sul conflitto reale negativo di giurisdizione. Si costituivano con distinti controricorsi Poste Italiane spa e Inps. La prima concludeva preliminarmente per la inammissibilità del ricorso ritenendo che, per integrarsi il conflitto negativo di giurisdizione occorre che il giudice da ultimo adito pronunci in sede di riassunzione, condizione, questa, non presente nella fattispecie in esame, in cui le due pronunce di diniego
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