Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 08798
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERUGINO SALVATORE nato a Napoli il 23/03/1972;
avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 29/03/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale S T, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da S P diretta al riconoscimento, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 18 ottobre 2016 (irrevocabile il giorno 9 aprile 2021), pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa per il delitto di cui all'art.55, comma 9, d.lgs 231/2007 commesso il 27 giugno 2012 in Ginnigliano e per il delitto di cui all'art.494 cod. pen. commesso il 14 giugno 2012 in Napoli;
2) sentenza del Tribunale di Genova in data 6 ottobre 2016 (irrevocabile il giorno 21 dicembre 2016), pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 750 di multa per il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs 231/2007 commesso il 19 giugno 2012 in Napoli;
3) sentenza del Tribunale di Napoli n.14690/2016 (irrevocabile il giorno 16 dicembre 2016), pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art.640-ter cod. pen. commesso il 22 febbraio 2012 in Napoli. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato non essendo rinvenibile alcuna originaria programmazione criminosa antecedente al primo fatto reato, quanto piuttosto una serie di reati autonomi sotto il profilo dello scopo e dell'occasione, univocamente deponenti solo per un'abitualità nel reato. Inoltre, il
avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 29/03/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale S T, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da S P diretta al riconoscimento, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 18 ottobre 2016 (irrevocabile il giorno 9 aprile 2021), pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa per il delitto di cui all'art.55, comma 9, d.lgs 231/2007 commesso il 27 giugno 2012 in Ginnigliano e per il delitto di cui all'art.494 cod. pen. commesso il 14 giugno 2012 in Napoli;
2) sentenza del Tribunale di Genova in data 6 ottobre 2016 (irrevocabile il giorno 21 dicembre 2016), pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 750 di multa per il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs 231/2007 commesso il 19 giugno 2012 in Napoli;
3) sentenza del Tribunale di Napoli n.14690/2016 (irrevocabile il giorno 16 dicembre 2016), pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art.640-ter cod. pen. commesso il 22 febbraio 2012 in Napoli. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato non essendo rinvenibile alcuna originaria programmazione criminosa antecedente al primo fatto reato, quanto piuttosto una serie di reati autonomi sotto il profilo dello scopo e dell'occasione, univocamente deponenti solo per un'abitualità nel reato. Inoltre, il
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