Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 13005

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 13005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13005
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO DI EN OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 27.5.2022 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della la pronuncia emessa in primo grado nei confronti clii TO DI EN OV, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 610, 582-583 comma 1 n. 1 cod. pen. ha, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p., ha rideterminato, riducendola, la pena al preTO inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice.

2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Col primo motivo deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 349 e 66 cod. proc. pen. e conseguente violazione dell'art. 606,, lett. e) c.p.p., per mancanza/illogicità di motivazione, avendo il giudice di appello assunto a base della motivazione informazioni controverse nella misura in cui, in primo luogo, la teste RR non ha mai dichiarato nella sua deposizione che VA IO corrisponda a CO di CL VA;
solo su domande, anche suggestive dei pubblico ministero, in talune frasi indicava tale TT o SC;
in secondo luogo deve ritenersi altresì illogica la motivazione laddove per un verso ritiene inattendibile la deposizione della teste RR allorquando nega, su contestazione, quanto già specificamente dichiarato in sede di sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti, per altro verso, però, pone le stesse dichiarazioni a base della corretta identificazione di tale VA TO IO con l'odierno ricorrente;
appare evidente come i giudici del merito abbiano cercato di colmare la lacuna investigativa consistente nella mancata individuazione fotografica della persona indicata come VA IO Giò, con delle dichiarazioni rese in udienza da una teste che non può essere ritenuta credibile e attendibile non solo per le contraddizioni emerse durante la deposizione ma anche per la sua posizione tutt'altro che neutra, essendo ella la madre dei coimputati. Difatti, come dichiarato dal teste BO, all'identificazione di questo Giò-IO-VA, come colui che avrebbe tirato la gomitata alla persona offesa, si sarebbe risaliti solo attraverso le dichiarazioni rese durante la fase delle indagini dai coimputati che avrebbero potuto avere evidenti motivi ad indirizzare le indagini verso altra persona. D'altro canto la persona offesa NG CA sia in sede di denuncia-querela che nel corso della audizione dibattimentale, oltre all'incertezza circa le generalità della persona coinvolta nella vicenda, non ha fornito alcun altra indicazione neanche fisica e/o afferente la provenienza geografica, legata ad esempio ad eventuali inflessioni dialettali, ovvero a particolari che avrebbero potuto in qualche modo identificare oltre ogni ragionevole dubbio l'individuo che l'avrebbe assolutamente aggredita nell'odierno ric:orrente;
indi il pubblico ministero avrebbe dovuto quantomeno procedere all'individuazione fotografica ai fini della carta identificazione della persona fisica dell'accusato;
l'incertezza sulla corretta individuazione della persona fisica dell'imputato dispiega í suoi effetti anche in merito al reato di lesioni di cui al capo B);
dubbio

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