Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2018, n. 15198

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2018, n. 15198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15198
Data del deposito : 12 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 3563-2015 proposto da: ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV in persona del Dirigente Procuratore Dott. GIUSEPPE MARIO D'AVENIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D'ARACOELI, 11, presso lo studio dell'avvocato G B BISOGNI, che la rappresenta e difende unitamente 2018 all'avvocato G L giusta procura in calce al 545 ricorso;

- ricorrente -

contro

BANCA POPOLARE EMILIA R SOC. COOP. , in persona del suo legale rappresentante Presidente R. E C, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A F giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3995/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2018 dal Consigliere Dott. C G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G B BISOGNI;
udito l'Avvocato R G per delega non scritta;3563/2015

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 19-20 ottobre 2011 il Tribunale di Milano rigettava opposizione di Atradius Credit Insurance N.V. — già SIC Società Italiana Cauzioni S.p.A. - avverso decreto ingiuntivo n. 30984/2010 che a essa aveva ordinato di pagare a Meliorbanca S.p.A. la somma di C 4.560.491,65, oltre a interessi e spese, in forza di polizza fideiussoria a Meliorbanca S.p.A. rilasciata in data 11 gennaio 2002 per un massimale di 5 milioni di euro quale "maggior garanzia" in ordine alla restituzione d'un finanziamento di Meliorbanca S.p.A. a Olcese S.p.A.;
la polizza aveva pattuito una "garanzia a secondo rischio" rispetto a due garanzie reali - un pegno di quote e un pegno su merci - pure acquisite dalla Meliorbanca S.p.A. Avendo proposto Atradius Credit Insurance N.V. appello, cui resisteva la banca, nel frattempo divenuta Banca Popolare dell'Emilia-Romagna società cooperativa per azioni, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23 settembre-11 novembre 2014, lo rigettava.

2. Ha presentato ricorso Atradius Credit Insurance N.V., articolandolo in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Si è difesa con controricorso la Banca Popolare dell'Emilia- Romagna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. I primi tre motivi del ricorso, in considerazione dei contenuti che si verranno ora ad illustrare, meritano un vaglio congiunto.

3.1.1 Il primo motivo del ricorso denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1353, 1354, secondo comma, c.c., 132 n. 4 c.p.c., sub specie di omessa e/o erronea verifica dell'avveramento o meno della condizione - escussione delle garanzie reali - cui le parti avrebbero subordinato l'efficacia della polizza. Dopo aver rilevato che il giudice d'appello afferma che "le parti hanno espressamente disciplinato i rapporti tra la polizza fideiussoria e le garanzie pignoratizie prevedendo unicamente che l'operatività della polizza fosse condizionata alla previa escussione delle garanzie reali" si richiamano vari articoli della polizza, e si sostiene che la corte territoriale non avrebbe verificato l' "avveramento di detta "condizione" ". L'escussione avrebbe dovuto reputarsi mai avvenuta, onde la condizione a sua volta avrebbe dovuto reputarsi mai avverata perché giuridicamente impossibile: pertanto, ex articolo 1353 c.c., la corte avrebbe dovuto accertare e dichiarare l'inefficacia della polizza per mancato avveramento della condizione e/o avrebbe dovuto accertare e dichiarare, sempre ex articolo 1354, secondo comma, c.c., la nullità della polizza perché si trattava di una condizione sospensiva impossibile. Il giudice d'appello, poi, dimostrerebbe "l'omissione e/o erronea verifica" sull'avveramento della condizione mediante argomenti contrastanti: dapprima afferma che "l'operatività della polizza fosse condizionata alla previa escussione delle garanzie reali" (motivazione, pagina 9), e in seguito che non sussiste "alcun legame, giuridicamente rilevante, tra la validità delle garanzie pignoratizie e la validità della garanzia personale rilasciata da Atradius" (pagina 11 della motivazione);
ma tentare l'escussione contraddirebbe il verificarsi della condizione, per cui non sarebbe individuabile la ratio decidendi adottata dalla corte territoriale, onde, oltre alle norme relative alla condizione, sarebbe stata violato l'articolo 132 n.4 c.p.c. per motivazione assente o apparente.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi