Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12189
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. B P, nato a Civitavecchia il 30/09/1978 2. M C, nata in Romania il 19/10/1989 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. M S e dall'avv. P B, di fiducia avverso la sentenza n. 4297/21 in data 09/12/2021 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);udita la relazione svolta dal consigliere A P;letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, G R, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 09/12/2021, la Corte di appello di Roma, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Civitavecchia in data 15/10/2020 che aveva condannato P B e C M rispettivamente alla pena di mesi uno di reclusione il primo e di giorni venti di reclusione la seconda per il reato di cui agli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen. (accertato il 09/09/2012). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di P B e di C M, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea applicazione dei poteri previsti dall'art. 507 cod. proc. pen. ed alla conseguente inutilizzabilità ai fini del decidere delle prove acquisite ex art. 507 cod. proc. pen. Disporre, come ha fatto il giudice di primo grado, integrazioni probatorie per capire di chi fosse l'immobile asseritamente occupato, equivale ad una vera e propria intromissione nel campo della formulazione del capo d'imputazione, laddove il principio che delimita il potere del giudice sulla prova è rappresentato dalla formulazione del thema probandum. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Dall'istruttoria dibattimentale non è emerso alcun elemento idoneo a far ritenere che gli imputati si siano intrattenuti all'interno dell'immobile oltre il giorno in cui è avvenuto l'accertamento (09/09/2012), con la conseguenza che da tale data deve decorrere il calcolo del termine di prescrizione, perento in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla carenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Secondo la consolidata giurisprudenza, il reato di invasione di terreni o edifici non sussiste se, chi è entrato nell'immobile altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, lo ha fatto (come i ricorrenti) a fini diversi dal suo utilizzo o se esistono dati univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte dell'agente, atteso che il reato de quo è integrato soltanto con la turbativa del possesso che sia idonea a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico- sociale del bene o quella specifica che le è impressa dal dominus.
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