Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2021, n. 25230

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2021, n. 25230
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25230
Data del deposito : 1 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: LADURNER NOTBURGA nata a Merano 108/01/1944 SAVIO PAOLO nato a Merano il 26/11/1941 con il provvedimento del 19/04/2021 del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
Ritenuto in fatto 1.N L e P S, con atto pervenuto al Tribunale di Bolzano in data 19 aprile 2021, proponevano denuncia di conflitto analogo ai sensi dell'art.28 e ss cod. proc. pen.. Hanno premesso che gli stessi sono stati tratti al giudizio del predetto Tribunale per rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 353, 614, commi 1 e 4, 388 cod. pen., che sarebbero stati commessi nell'ambito di una procedura di sfratto intentata nei riguardi del solo Savio dagli organi di procedura concorsuale in riferimento all'immobile costituente l'abitazione familiare ed appartenente alla Ladurner, terzo estraneo alla procedura. Tale bene, p. ed 2864 c.c. Mala in P.T. 3399/11 è stato oggetto del decreto di esproprio n. 3370 del 1981 della Provincia Autonoma di Bolzano, intavolato senza riserva a favore del Comune di Merano con estavolazione della legittima proprietaria Ladurner, ma è stato in seguito annullato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 4 del 1990 per carenza di potere. Tuttavia, tutte le successive richieste di cancellazione delle illecite intavolazioni contro la proprietaria espropriata sono state respinte dal giudice tavolare e dal giudice ordinario in contrasto con gli artt. 2909 cod. civ, 37 cod. proc. civ. e 6, 1 Prot. add. Convenzione EDU per il diniego di riconoscere il giudicato amministrativo, sebbene l'annullamento del decreto di esproprio abbia fatto rivivere il diritto di proprietà in capo alla Ladurner. La valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità o meno dei fatti tavolari, dai quali si fanno discendere i reati contestati nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Bolzano, è preclusa e tale preclusione giustifica la denuncia di conflitto. Ciò nonostante, la spoliazione definitiva della proprietaria e del legittimo possessore dell'immobile si è perfezionata nel 2018 con la contemporanea apertura del processo penale n. 539/2018 . R.G.N.R.. Sulla questione si è innestato un conflitto tra giudice penale e giudice amministrativo-eurounitario per avere il primo, nonostante la citata preclusione, deciso sul diritto di proprietà dei denuncianti, negato il diritto ad una corretta pubblicità immobiliare ed il diritto all'effettività della giurisdizione, com'è, invece, stabilito dal giudicato amministrativo, ignorato per effetto di dolo e colpa grave e di falsità documentali. Il conflitto, com'è accaduto nel caso di specie, può insorgere anche tra giudice penale e giudice amministrativo e richiede una decisione che rimetta ad altra sede giudiziaria il processo penale anche per la stasi ricollegabile al dissenso sul diritto di proprietà. Inoltre, poiché in relazione al delitto di cui all'art. 353 cod. pen. la persona offesa deve essere identificata nel giudice della procedura fallimentare, dr.ssa Bortolotti, non nel curatore, in applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. la competenza per territorio spetta al giudice del distretto di Corte di appello viciniore, nel caso quello di Trieste.Considerato in diritto Ad avviso del Collegio la denuncia di conflitto è inammissibile. 1. àli istanti hanno ritenuto di dover rappresentare a questa Corte una situazione di contrasto tra diverse autorità giudiziarie, quella amministrativa e quella ordinaria penale, davanti alla quale è in corso di celebrazione il processo a loro carico presso il Tribunale di Bolzano, in ordine alla titolarità del diritto di proprietà dagli stessi rivendicato, al diniego della corretta pubblicità immobiliare ed al diritto all'effettività della giurisdizione. Con altra concorrente argomentazione sostengono che l'attribuzione del predetto processo penale all'Autorità giudiziaria di Bolzano violerebbe la regola dettata dall'art. 11 cod. proc. pen., dovendo piuttosto individuarsi quale giudice competente quello rientrante nel distretto della Corte di appello di Trieste.
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