Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24715

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24715
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24715
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BARI GIOVANNI nato a BARI il 12/04/1974 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere A V L N;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale F B, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
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RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari - nella veste di giudice dell'esecuzione - ha revocato l'indulto concesso dal medesimo ufficio, in data 04/10/2007, a G D B, avendo quest'ultimo riportato condanna in data 01/02/2010 (divenuta esecutiva il 25/01/2017), per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 25/06/2007. 2. Ricorre per cassazione G D B, a mezzo del difensore avv. L V, deducendo due motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 172, comma 5, cod. pen., in ragione dell'erronea applicazione della legge penale, nonché per illogicità, contraddittorietà ed incompletezza della motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione applicato la revoca dell'indulto, in presenza di sentenza di condanna ormai estinta, in quanto interamente espiata a seguito di ordine di carcerazione n. 206/17 del 04/10/2021, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. In ipotesi difensiva, infatti, l'avvenuta espiazione della pena svolgerebbe una funzione equipollente, rispetto alla prescrizione della pena stessa, potendosi da tale fatto desumere il mancato avveramento della condizione richiesta per l'esecuzione delle pene condonate, argomentando ex art. 172, comma 5, cod. pen.
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