Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2023, n. 11105
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MERCURI ANGELO nato a ROMA( ITALIA) il 22/04/1968 FAZZARI CARMELA nato a POLISTENA( ITALIA) il 03/05/1939 MERCURI FRANCESCO nato a POLISTENA( ITALIA) il 15/12/1931 MERCURI GIUSEPPE nato a ROMA( ITALIA) il 23/04/1966 ELISEI SIMONA nato a TIRGU( ROMANIA) il 17/09/1986 SCARINGELLA MARCO avverso il decreto del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere R M;
lette/serrttte le conclusioni del PG L. c.
0-Lec.cv e-tx ;
-Ger oe_k Yet CO )-(4-n rezyt cA) :tn fa 2-0.1(1 COO-ux_eiz_ PC-ejt , Cu >t, YOZ)t cA) ick) r. A l' ->"( n 0,1t .>e urrajtn' jtì (4-2:120n P
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 2 dicembre 2021 la Corte di Appello di Roma - in procedura di prevenzione personale e patrimoniale - ha in parte revocato (per quattro beni immobili) la confisca disposta in primo grado in danno di M F, confermando nel resto il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 28 aprile 2020. 1.1 Per quanto rileva in questa sede, con il decreto di primo grado: a) è stata applicata la misura di prevenzione personale nei confronti di M G classe '66, ritenuto portatore di pericolosità attuale;
b) sono stati sottoposti a confisca beni riferibili al suddetto M G ed agli altri proposti M F classe '31, F C classe '39 e M A classe '68 (per pericolosità storica);
c) rivestono la qualità di terzi, ricorrenti, E S e S M.
2. Quanto alla verifica dell'inquadramento dei proposti in una delle categorie tipizzate di pericolosità sociale (art. 1 comma 1 lett. b d.lgs. n.159 del 2011) va brevemente ricordato che: a) M F, M G, M A e F C sono stati raggiunti da condanna di primo grado emessa - nel 2015 - in sede penale per i delitti di associazione per delinquere semplice, truffe, simulazioni di reato e riciclaggio: l'attività delittuosa, promossa da M G, si è protratta per molti anni (con certezza dal 2003 al 2009) e ha avuto ad oggetto la realizzazione di truffe alle compagnie di assicurazione, riciclaggio di vetture oggetto di furto, falsificazioni documentali ed altro. Si tratta di attività estremamente complessa da cui è derivata la cospicua produzione di reddito illecito, accertata anche mediante la captazione di conversazioni telefoniche e ambientali;
b) M G è stato, altresì, raggiunto da un titolo cautelare emesso in data 4 aprile 2019 per i delitti di associazione per delinquere ed usura, accertati sino al 2018;
c) gli altri proposti risultano avere dei carichi pendenti per altri reati, tra cui l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, violazioni edilizie ed altro. In sostanza, è stato realizzato l'inquadramento di tutti i proposti nella categoria tipica di cui all'art.1 comma 1 lett. b), con giudizio di attualità della pericolosità per il solo M G. Le attività criminali relative alle truffe in danno delle compagnie assicurative risultano censite dal 2003 ma, secondo i giudici del merito, hanno avuto r 2 D inizio in data antecedente, in rapporto alla professionalità dimostrata ed alla ripartizione di ruoli tra i diversi soggetti coinvolti.
3. Quanto alla verifica della sproporzione tra redditi e valore degli investimenti, la Corte di secondo grado ritiene infondate le doglianze introdotte dagli appellanti e conferma il giudizio di sproporzione durante l'accertato periodo di pericolosità . I punti oggetto di valutazione sono - in sintesi - i seguenti. 1) nella prospettazione difensiva relativa alla liquidità disponibile in capo all'originario nucleo familiare M/Fazzari sul finire degli anni ottanta dello scorso secolo non si tiene conto dei costi sostenuti per la realizzazione degli immobili e ciò rende inattendibile il contenuto della consulenza di parte ;
2) le pretese entrate per canoni di locazione degli immobili non sono state congruamente asseverate nè sul piano contrattuale nè su quello degli importi versati e, in ogni caso, si tratterebbe di redditi sottratti alla imposizione fiscale;
3) non vi è coerenza logica nella prospettazione relativa alle vincite al totocalcio, trattandosi di quote di sistemi, così come la plusvalenza per la vendita di un immobile in Terracina va imputata pro quota ai titolari del bene, tra cui anche un fratello /247 ulteriore, non proposto. Da qui una ulteriore incongruenza della ricostruzione alternativa introdotta dalla difesa;
4) in riferimento ai singoli beni oggetto di confisca in primo grado, la Corte dispone la revoca della ablazione di alcuni immobili (ad es. quelli siti in Roma alla via Posidonio 50) per difetto del presupposto della 'correlazione temporale' tra acquisizione patrimoniale e periodo di pericolosità ;
5) quanto alla posizione di M A viene confermato il giudizio di sproporzione in riferimento al compendio immobiliare ubicato in Zagarolo alla via Boito 5 e si precisa che le residue contestazioni sono del tutto generiche;
6) anche in riferimento alla posizione di M G vengono prese in esame e confutate le sole doglianze relative a tre beni immobili, ritenendosi per il resto del tutto generico l'atto di appello.
4. Quanto alla posizione dei terzi, la Corte di secondo grado ritiene non dimostrata la autonomia di costoro nel rapporto con il bene oggetto di confisca.
4.1 In particolare, quanto all'intervento di S M (che rivendica nell'interesse di una società la proprietà di un immobile), la Corte di Appello rileva, al di là del visibile difetto di legittimazione (assenza di nomina ad un difensore munito di procura speciale), la carenza di dimostrazione della titolarità dell'immobile in capo alla Gestioni Real Estate srl , nonché la assenza di documentazione idonea a dimostrare la provenienza delle risorse investite.
4.2 Quanto alla posizione di E S, la Corte di Appello ritiene fallita la
lette/serrttte le conclusioni del PG L. c.
0-Lec.cv e-tx ;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 2 dicembre 2021 la Corte di Appello di Roma - in procedura di prevenzione personale e patrimoniale - ha in parte revocato (per quattro beni immobili) la confisca disposta in primo grado in danno di M F, confermando nel resto il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 28 aprile 2020. 1.1 Per quanto rileva in questa sede, con il decreto di primo grado: a) è stata applicata la misura di prevenzione personale nei confronti di M G classe '66, ritenuto portatore di pericolosità attuale;
b) sono stati sottoposti a confisca beni riferibili al suddetto M G ed agli altri proposti M F classe '31, F C classe '39 e M A classe '68 (per pericolosità storica);
c) rivestono la qualità di terzi, ricorrenti, E S e S M.
2. Quanto alla verifica dell'inquadramento dei proposti in una delle categorie tipizzate di pericolosità sociale (art. 1 comma 1 lett. b d.lgs. n.159 del 2011) va brevemente ricordato che: a) M F, M G, M A e F C sono stati raggiunti da condanna di primo grado emessa - nel 2015 - in sede penale per i delitti di associazione per delinquere semplice, truffe, simulazioni di reato e riciclaggio: l'attività delittuosa, promossa da M G, si è protratta per molti anni (con certezza dal 2003 al 2009) e ha avuto ad oggetto la realizzazione di truffe alle compagnie di assicurazione, riciclaggio di vetture oggetto di furto, falsificazioni documentali ed altro. Si tratta di attività estremamente complessa da cui è derivata la cospicua produzione di reddito illecito, accertata anche mediante la captazione di conversazioni telefoniche e ambientali;
b) M G è stato, altresì, raggiunto da un titolo cautelare emesso in data 4 aprile 2019 per i delitti di associazione per delinquere ed usura, accertati sino al 2018;
c) gli altri proposti risultano avere dei carichi pendenti per altri reati, tra cui l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, violazioni edilizie ed altro. In sostanza, è stato realizzato l'inquadramento di tutti i proposti nella categoria tipica di cui all'art.1 comma 1 lett. b), con giudizio di attualità della pericolosità per il solo M G. Le attività criminali relative alle truffe in danno delle compagnie assicurative risultano censite dal 2003 ma, secondo i giudici del merito, hanno avuto r 2 D inizio in data antecedente, in rapporto alla professionalità dimostrata ed alla ripartizione di ruoli tra i diversi soggetti coinvolti.
3. Quanto alla verifica della sproporzione tra redditi e valore degli investimenti, la Corte di secondo grado ritiene infondate le doglianze introdotte dagli appellanti e conferma il giudizio di sproporzione durante l'accertato periodo di pericolosità . I punti oggetto di valutazione sono - in sintesi - i seguenti. 1) nella prospettazione difensiva relativa alla liquidità disponibile in capo all'originario nucleo familiare M/Fazzari sul finire degli anni ottanta dello scorso secolo non si tiene conto dei costi sostenuti per la realizzazione degli immobili e ciò rende inattendibile il contenuto della consulenza di parte ;
2) le pretese entrate per canoni di locazione degli immobili non sono state congruamente asseverate nè sul piano contrattuale nè su quello degli importi versati e, in ogni caso, si tratterebbe di redditi sottratti alla imposizione fiscale;
3) non vi è coerenza logica nella prospettazione relativa alle vincite al totocalcio, trattandosi di quote di sistemi, così come la plusvalenza per la vendita di un immobile in Terracina va imputata pro quota ai titolari del bene, tra cui anche un fratello /247 ulteriore, non proposto. Da qui una ulteriore incongruenza della ricostruzione alternativa introdotta dalla difesa;
4) in riferimento ai singoli beni oggetto di confisca in primo grado, la Corte dispone la revoca della ablazione di alcuni immobili (ad es. quelli siti in Roma alla via Posidonio 50) per difetto del presupposto della 'correlazione temporale' tra acquisizione patrimoniale e periodo di pericolosità ;
5) quanto alla posizione di M A viene confermato il giudizio di sproporzione in riferimento al compendio immobiliare ubicato in Zagarolo alla via Boito 5 e si precisa che le residue contestazioni sono del tutto generiche;
6) anche in riferimento alla posizione di M G vengono prese in esame e confutate le sole doglianze relative a tre beni immobili, ritenendosi per il resto del tutto generico l'atto di appello.
4. Quanto alla posizione dei terzi, la Corte di secondo grado ritiene non dimostrata la autonomia di costoro nel rapporto con il bene oggetto di confisca.
4.1 In particolare, quanto all'intervento di S M (che rivendica nell'interesse di una società la proprietà di un immobile), la Corte di Appello rileva, al di là del visibile difetto di legittimazione (assenza di nomina ad un difensore munito di procura speciale), la carenza di dimostrazione della titolarità dell'immobile in capo alla Gestioni Real Estate srl , nonché la assenza di documentazione idonea a dimostrare la provenienza delle risorse investite.
4.2 Quanto alla posizione di E S, la Corte di Appello ritiene fallita la
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