Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2022, n. 49693

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2022, n. 49693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49693
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna c/ B M C M N G avverso l'ordinanza emessa il 13/06/2022 dal Tribunale di Ravenna Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale;
udita la relazione svolta dal Consigliere L A;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sentiti i difensori, avv. M F del foro di Reggio Emilia e C B del foro di Ravenna per C e N, avv. G S del foro di Ravenna per B, che hanno concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 13/06/2022 il Tribunale di Ravenna, in accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell'interesse di B Massimo, C Maurizio e N Giampaolo, annullava il decreto del G.i.p. del Tribunale di Ravenna dell'01/04/2022, con cui era stato disposto: il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle somme di denaro esistenti nel sistema bancario, a qualsiasi titolo nella disponibilità della società Tecnohelp 4.0 sr.!. con sede di Ravenna sino alla concorrenza della somma di euro 836.640;
nonché, ove il danaro giacente sui rapporti finanziari direttamente o indirettamente riferibili alla società fossero risultati in tutto o in parte insufficienti rispetto a detto importo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme di denaro esistenti nel sistema bancario, a qualsiasi titolo nella disponibilità di C Maurizio, N Giampaolo e B Massimo, fino alla concorrenza di euro 836.640;
ed inoltre, ove il denaro giacente sui rapporti finanziari riferibili al C, al N e al B fossero risultati in tutto o in parte insufficienti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni immobili e mobili registrati direttamente o indirettamente riferibili al C, al N e al B, fino alla concorrenza di euro 836.640;
infine, il sequestro preventivo delle quote delle società Tecnohelp 4.0. s.r.l. e Holding s.r.I., con sede in Bologna.

2. Premetteva il Tribunale che il sequestro era stato disposto in relazione al fumus dei reati ipotizzati nel capo d'imputazione, seppur in parte diversamente qualificati: la condotta contestata agli indagati, nelle qualità indicate, era quella di aver fatto conseguire indebitamente, con artifici e raggiri, con conseguente induzione in errore, alla Tecnohelp dall'istituto di credito Intesa Sanpaolo un finanziamento di 850.000 euro, con la garanzia pubblica del fondo centrale per le piccole e medie imprese, erogato ai sensi del cd. decreto liquidità (art. 13, comma 1, lett. c del decreto-legge n. 23 del 2000), in assenza dei relativi requisiti e per finalità estranee a quelle pubbliche, in seguito eludendo il vincolo dì destinazione e facendo conseguire liquidità anziché alla Tecnohelp agli stessi indagati ed a terzi;
condotta contestata dalla Procura in termini di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. - in relazione all'ottenimento delle somme in assenza dei presupposti richiesti dalla legge - e di malversazione ai danni dello Stato ex art. 316 bis cod. pen. - in relazione alla spendita di tali somme al di fuori del vincolo di destinazione previsto dal medesimo testo normativo - e che il gip aveva unitariamente ricondotto al reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen.

2.1. Il Tribunale riteneva l'insussistenza del fumus di entrambi i reati contestati (art. 640 bis cod. pen. e 316 bis cod. pen.) e, per quanto riguarda l'indebita percezione ex art. 316 ter cod. pen., pur affermando che la condotta in esame fosse maggiormente aderente a tale fattispecie, concludeva in ogni caso per la "concreta assenza dei gravi indizi che legittima(va)no l'adozione del sequestro", sul presupposto che fossero errati i criteri di calcolo utilizzati dal consulente del P.M. per sostenere l'illiceità della percezione del finanziamento, in relazione ai dati che sarebbero stati forniti nella richiesta ed utilizzati per quantificare l'importo della somma da erogare. Il Tribunale, inoltre, esaminando ulteriormente il fumus del reato di malversazione, lo escludeva, sul presupposto che il finanziamento, sebbene connotato da onerosità attenuata e destinato alla realizzazione della finalità di interesse pubblico, non era stato erogato direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico bensì da un soggetto privato (nel caso concreto, un istituto bancario).

3. Avverso l'ordinanza collegiale ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo, in merito alla ritenuta insussistenza del delitto di cui all'art. 316 bis cod. pen. ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione, sul presupposto che il Tribunale aveva incentrato la propria valutazione su un dato erroneo, in fatto ed in diritto, ossia la natura esclusivamente privatistica del finanziamento, non considerando che per effetto della garanzia pubblica il rischio di credito ricadeva integralmente sullo Stato che aveva a tal fine preventivamente accantonato un apposito fondo, così assumendosi l'onere patrimoniale della mancata restituzione del finanziamento bancario.

3.2. Con il secondo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono stati riferiti alla ritenuta insussistenza del delitto di truffa aggravata in danno dell'istituto di credito, senza considerare che il G.i.p. - contrariamente da quanto affermato dal Tribunale - aveva correttamente ritenuto sussistente anche tale reato per il 10% dell'importo del finanziamento, quota non garantita, precisando che la Banca, diversamente dallo Stato, nell'accordare il finanziamento aveva operato una seppur contenuta, ma preventiva, istruttoria.
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