Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2022, n. 37465
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P F, nato a Foggia il 18/09/1994, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari emessa in data 27/04/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R C, all'udienza del 16/06/2022;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G D L, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. G B, difensore di fiducia del ricorrente, pervenute a mezo pec in data 09/06/2022, con cui il predetto difensore si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica in data 014/06/2018, con cui l'imputato era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., in Foggia il 13/11/2013. 2. F P ricorre, in data 27/09/2021, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to G B, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata non presso il domicilio dichiarato dall'imputato - dove questi aveva, in seguito, ricevuto anche la notifica della sentenza di appello -, bensì presso il difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., come rilevato con note depositate a mezzo pec alla Corte di Appello, in cui si deduceva anche il mancato rispetto del termine di cui all'art. 601, comma :L, cod. proc. pen., eccezioni su cui la sentenza ha del tutto omesso di motivare;
2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al prelievo di acqua per pulire la pubblica via, condotta che, al più, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 17 r.d. n. 1775 del 1933 e successive modifiche;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al prelievo di acqua per pulire la pubblica via, condotta che difetta anche del dolo del reato ascritto al ricorrente, dovendosi, al più, configurare l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 d. Igs. 152/1999;
2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di F P è fondato e va, pertanto, accolto.
1.Va preliminarmente esaminato il profilo concernente la corretta qualificazione della condotta ascritta al ricorrente, che - come si evince dalla motivazione della
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R C, all'udienza del 16/06/2022;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G D L, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. G B, difensore di fiducia del ricorrente, pervenute a mezo pec in data 09/06/2022, con cui il predetto difensore si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica in data 014/06/2018, con cui l'imputato era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., in Foggia il 13/11/2013. 2. F P ricorre, in data 27/09/2021, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to G B, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata non presso il domicilio dichiarato dall'imputato - dove questi aveva, in seguito, ricevuto anche la notifica della sentenza di appello -, bensì presso il difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., come rilevato con note depositate a mezzo pec alla Corte di Appello, in cui si deduceva anche il mancato rispetto del termine di cui all'art. 601, comma :L, cod. proc. pen., eccezioni su cui la sentenza ha del tutto omesso di motivare;
2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al prelievo di acqua per pulire la pubblica via, condotta che, al più, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 17 r.d. n. 1775 del 1933 e successive modifiche;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al prelievo di acqua per pulire la pubblica via, condotta che difetta anche del dolo del reato ascritto al ricorrente, dovendosi, al più, configurare l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 d. Igs. 152/1999;
2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di F P è fondato e va, pertanto, accolto.
1.Va preliminarmente esaminato il profilo concernente la corretta qualificazione della condotta ascritta al ricorrente, che - come si evince dalla motivazione della
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