Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2023, n. 02825
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Testo completo
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SENTENZA
Sul ricorso proposto da B R, nato Montescaglioso il 02/09/1947 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 28/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato la pronuncia assclutoria resa dai Tribunale di Bari il 19 gennaio 2016 nei confronti di R B in relazione al re3t0 di cui all'art. 371 cod. pen. per insussistenza del fatto e, dichiaratane l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile M S, da liquidare in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, quantificata in euro 25.146,50, ed alle spese. L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere giurato il falso, nel procedimento civile azionato nei suoi confronti per il pagamento di spettanze professionali dall'avv. S - dopo che, avendo eccepito la prescrizione presuntiva del credito, gli era stato deferito il giuramento decisorio - affermando di avere regolarmente corrisposto le competenze al detto legale. La sentenza ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, con cui B era stato assolto sul rilievo che il giuramento non era stato reso nelle forme di legge, non essendo stato preceduto dall'avvertimento da parte del Giudice civile dell'importanza dell'atto e delle conseguenze penali del mendacio, come previsto dall'art. 238 cod. proc. civ.
2. Propone ricorso l'imputato con atto del difensore, avv. R D S, il quale deduce un unico motivo complesso, di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 238 cod. proc. civ., "norma di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale". La decisione della Corte di appello si è allontanata dalla ermeneutica restrittiva del diritto penale come extrema ratio, aderendo ad una risalente giurisprudenza secondo la quale l'irregolarità, l'invalidità o la inammissibilità del giuramento secondo le norme civilistiche che disciplinano l'espletamento del mezzo istruttorio non hanno alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato in oggetto, a meno che si tratti di vizi talmente radicali da far escludere la stessa qualificazione dell'atto come giuramento. Di contro, ritiene il ricorrente che una simile ermeneusi contrasti con il principio costituzionale di sussidiarietà, in forza del quale le norme incriminatrici devono essere di stretta interpretazione, perché la "regola è la libertà, la sua privazione l'eccezione". L'art. 238 cod. proc. civ.
SENTENZA
Sul ricorso proposto da B R, nato Montescaglioso il 02/09/1947 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 28/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato la pronuncia assclutoria resa dai Tribunale di Bari il 19 gennaio 2016 nei confronti di R B in relazione al re3t0 di cui all'art. 371 cod. pen. per insussistenza del fatto e, dichiaratane l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile M S, da liquidare in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, quantificata in euro 25.146,50, ed alle spese. L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere giurato il falso, nel procedimento civile azionato nei suoi confronti per il pagamento di spettanze professionali dall'avv. S - dopo che, avendo eccepito la prescrizione presuntiva del credito, gli era stato deferito il giuramento decisorio - affermando di avere regolarmente corrisposto le competenze al detto legale. La sentenza ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, con cui B era stato assolto sul rilievo che il giuramento non era stato reso nelle forme di legge, non essendo stato preceduto dall'avvertimento da parte del Giudice civile dell'importanza dell'atto e delle conseguenze penali del mendacio, come previsto dall'art. 238 cod. proc. civ.
2. Propone ricorso l'imputato con atto del difensore, avv. R D S, il quale deduce un unico motivo complesso, di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 238 cod. proc. civ., "norma di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale". La decisione della Corte di appello si è allontanata dalla ermeneutica restrittiva del diritto penale come extrema ratio, aderendo ad una risalente giurisprudenza secondo la quale l'irregolarità, l'invalidità o la inammissibilità del giuramento secondo le norme civilistiche che disciplinano l'espletamento del mezzo istruttorio non hanno alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato in oggetto, a meno che si tratti di vizi talmente radicali da far escludere la stessa qualificazione dell'atto come giuramento. Di contro, ritiene il ricorrente che una simile ermeneusi contrasti con il principio costituzionale di sussidiarietà, in forza del quale le norme incriminatrici devono essere di stretta interpretazione, perché la "regola è la libertà, la sua privazione l'eccezione". L'art. 238 cod. proc. civ.
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