Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2023, n. 25315
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UC MI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Gianluca Ursutti, che insiste per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, chiede la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e, in via ulteriormente gradata, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato MI UC alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile dei seguenti reati: art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, perché, nella sua qualità di usuario del capanno di attrezzi ubicato presso il deposito della "B.M. di SS MI", sito in Troia, alla via Molino, deteneva 1.050 litri di gasolio agevolato ad uso agricolo (di cui 1.000 litri contenuti in un tubo di plastica, corredato di pompa e pistola erogatrice e 50 litri contenuti in un bidone della capacità di 200 litri) privi di qualsiasi documento che potesse giustificare la legittima provenienza e la detenzione del prodotto energetico rinvenuto (capo 1);
art. 679 cod. pen., perché, nella qualità di cui sopra, ometteva di denunciare all'Autorità competente per territorio la detenzione di materie infiammabili pericolose per qualità e quantità (1.050 litri di gasolio agevolato ad uso agricolo) (capo 2). Fatti entrambi accertati I'll ottobre 2017. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla deposizione del teste IL e all'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa. Assume il ricorrente che la Corte di appello ha acriticamente confermato la sentenza di primo grado senza confrontarsi con il contributo dichiarativo dei testi della difesa e della documentazione prodotta (libretto fiscale UMA del IL e fatture di acquisto), da cui emerge la riconducibilità del gasolio al IL, e senza motivare in ordine all'elemento oggettivo del reato, ossia il mancato assolvimento dell'accise sul carburante. I giudici di merito, inoltre, avrebbero travisato le prove dichiarative, in quanto i testi escussi hanno riferito non che nell'anno 2014-2015 il carburante era stato deposito presso il capannone del UC, ma che dall'anno 2014-2015 il prodotto energetico era stato depositato in quel luogo per ragioni di sicurezza. La motivazione sarebbe illogica, inoltre, laddove ha ritenuto che il gasolio fosse presumibilmente utilizzato dal UC per la propria attività, mentre dalla c.n.r. risulta che detto gasolio non fu rinvenuto all'interno dei serbatoi dei mezzi di proprietà dell'imputato, ciò che avvalora la tesi che il prodotto energetico fosse utilizzato dal IL.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 125, comma 3, 603 cod. proc. pen., per omessa rinnovazione del'istruzione dibattimentale e mancata assunzione di una prova decisiva. Espone il difensore che, con l'atto di appello, si era chiesta l'acquisizione di undici fatture di acquisto del gasolio per autotrazione relative all'anno 2017;
la Corte di merito, si sostiene, ha rigettato tale richiesta con una motivazione illogica ed errata, per un verso ritenendola erroneamente tardiva e, per altro verso, non considerando che l'esigenza di documentare l'acquisto di gasolio per autotrazione si è realizzata in conseguenza della motivazione della sentenza di primo grado.
3. Nel termine di legge, il difensore ha depositato motivi nuovi.
3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. dell'art. 6 d.m. n. 454 del 2001 in relazione all'art. 40, comma 1, lett. b),•d.lgs. n. 504 del 1995. Ad avviso del difensore, il reato di cui al capo 1) sarebbe insussistente perché, al momento dell'accertamento da parte della polizia giudiziaria,