Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/09/2024, n. 25433
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Nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce sì una nullità processuale, ma non determina la retrocessione del processo alla C.T.R., ove non siano necessari accertamenti meritali e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio. Tuttavia, nel caso di specie, comprovato che al difensore della Società non era stata effettuata la prescritta comunicazione e che lo stesso non aveva preso parte, quindi, all'udienza di trattazione fissata innanzi alla C.T.R. con evidente violazione del principio del diritto al contraddittorio, per il fatto che alcune censure mosse alla sentenza impugnata presupponevano accertamenti meritali non potava trovare applicazione il principio sopra riportato.
Sul provvedimento
Testo completo
Fatti di causa
Nella controversia originata dall'impugnazione da parte della I.T.R. Srl di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRES degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, la Società ricorre, affidandosi a sei motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate (che ha depositato atto al solo fine dell'eventuale partecipazione, poi avvenuta, alla pubblica udienza) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, aveva integralmente riformato la decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi riuniti.
In particolare, il Giudice di appello, dato atto di avere sentito i rappresentanti delle parti e premesso di riportarsi a quanto già deciso con altra sentenza resa tra le stesse parti per due annualità diverse, riteneva, innanzitutto, inutilizzabili in giudizio i documenti che non erano stati forniti ai verificatori in sede di accesso in quanto dal p.v.c. si rilevava un comportamento del tutto ostativo da parte del legale rappresentante della ricorrente che giunge persino alla falsificazione del libro matricola. In ordine al merito della pretesa impositiva, riteneva che l'Ufficio avesse fornito elementi gravi precisi e concordanti circa l'indeducibilità dei costi (quali prima tra tutti l'inesistenza fiscale delle imprese emittenti le fatture, prive di dipendenti) mentre la contribuente non era stata in grado di dimostrare chi avesse effettuato i lavori né fosse stata in grado di dimostrare l'effettivo costo sopportato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso.
La Società ha depositato istanza con la quale ha chiesto, ai sensi dell' art. 1 , comma 197, della legge 29.12.2022 n.197 , la sospensione della controversia dichiarando la sua intenzione di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione prevista dall' art. 1 commi da 186 a 203 della legge 29.12.2022 n. 197 .
Trascorsi i termini per la presentazione della suddetta istanza la Società, avendo scelto di non avvalersi della definizione agevolata, ha chiesto la trattazione del ricorso.
Indi il ricorso è stato fissato alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.M. ha depositato le sue conclusioni riportandosi a quelle già in precedenza rassegnate.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all' art. 24 Cost. e agli artt.61 , 31 , 34 e 17 D.Lgs. n.546 del 1992 e 45 e 48 del D.Lgs. n. 82/2005 .
In particolare, la ricorrente rassegna che il