Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2018, n. 4601
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
1. La società XXXX s.a.s. impugnava l'avviso di liquidazione con il quale il comune di Termoli aveva recuperato la Tarsu per gli anni dal 2003 al 2006 dovuta per l'occupazione dell'arenile marittimo a mezzo di uno stabilimento balneare. La commissione tributaria provinciale di Campobasso rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Molise.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a quattro motivi. Il Comune di Termoli si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71. Sostiene che l'avviso di liquidazione era stato notificato il 28 dicembre 2006, oltre il termine triennale previsto dall'articolo 71 cit. poichè essa ricorrente aveva presentato la denuncia Tarsu in epoca precedente all'anno 2003 e ricorreva, dunque, la fattispecie della denuncia infedele sicchè l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il triennio.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, derivante dalla nullità dell'avviso di accertamento. Sostiene che la CTR ha errato laddove ha rigettato la censura afferente il difetto di motivazione dell'atto impositivo impugnato derivante dalla omessa allegazione delle delibere comunali approvative delle aliquote Tarsu.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che dovessero essere assoggettate ad imposizione Tarsu anche le aree scoperte poichè il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, deve essere interpretato nel senso che, se vi sono dei beni sottoponibili al tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, questi vanno identificati nei locali adibiti a stabilimento e ciò comporta che vadano escluse le superfici scoperte accessorie.