Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/03/2021, n. 05579
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 30503-2019 proposto da: B G, B G, B C u DO, tutti in proprio e nella qualità di ex soci della "V.D.B. SAS DI BOLDINI D. & C.", nonché nella loro qualità di eredi di P D, V B, anch'egli nella propria qualità di erede di P D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE, 28, presso lo studio dell'avvocato A B, rappresentati e difesi dagli avvocati M M, G C;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
11210661002;
- intimata - avverso la sentenza n. 2109/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. L D PISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che: correttamente è stato applicato il raddoppio dei termini ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto tale istituto presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale e l'Agenzia ha agito tempestivamente anche con riferimento alla rettifica dei rilievi sub A) e D) che, esplicitamente, prevede il raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non precisa che il raddoppio è attuabile esclusivamente in relazione alle violazioni suscettibili di essere oggetto di sanzione penale;
B G ha gestito personalmente e materialmente l'amministrazione della VDB s.a.s. e tenuto i rapporti con clienti e fornitori comportandosi quindi come amministratore di fatto della società di cui poi è diventato liquidatore;
spetta inoltre all'Amministrazione finanziaria che contesti l'inesistenza, anche soggettiva, delle operazioni fatturate, dimostrare, anche in via presuntiva, che il Ric. 2019 n. 30503 sez. MT - ud. 27-01-2021 -2- soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere che la propria operazione partecipava ad un'operazione che si iscriveva in una frode IVA: tuttavia per la prova presuntiva - che ammette prova contraria, cosicché il contribuente potrà provare di non essere a conoscenza che prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante - è sufficiente che quest'ultimo sia sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione: nella specie è incontestato che le società con le quali la contribuente ha intrattenuto rapporti sono del tutto prive di strutture aziendali, che tra queste si annoverano evasori totali non avendo mai presentato alcuna dichiarazione fiscale e che nel suo interrogatorio Zemin Rodolfo indica nella F.11i Boldini s.r.l. una delle utilizzatrici delle società cartiere da lui create e le circostanze che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo non sono idonee di per sé a dimostrare la frode;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato a quattro motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto la CTR ha violato le norme applicabili alla fattispecie laddove ha confermato la legittimità dell'accertamento in relazione all'applicabilità del cd. raddoppio dei termini con riguardo alle violazioni non oggetto di denuncia penale e penalmente irrilevanti descritte nell'avviso di accertamento ai paragrafi A) Ric. 2019 n. 30503 sez. MT - ud. 27-01-2021 -3- "Costi non deducibili" e D) "Controlli riconducibili agli scambi commerciali comunitari;
con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia omesso e comunque insufficiente esame circa fatti decisivi per il giudizio in base agli artt. 112 e 115 c.p.c., 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto la CTR ha totalmente omesso l'esame del fatto storico oggetto di discussione tra le parti costituito dall'assenza non solo di denuncia, ma anche di violazioni penalmente rilevanti in relazione alle violazioni descritte nell'avviso di accertamento ai paragrafi A) "Costi non deducibili" e D) "Controlli riconducibili agli scambi commerciali comunitari;
con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2313, 2324 e 2945 c.c. in quanto la CTR ha violato la norme e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie laddove ha considerato amministratore di fatto il sig. G B, nonostante l'Ufficio non avesse mai provato che egli esercitasse il controllo della gestione della società;
con il quarto motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 39 del d.P.R. n.
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
11210661002;
- intimata - avverso la sentenza n. 2109/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. L D PISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che: correttamente è stato applicato il raddoppio dei termini ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto tale istituto presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale e l'Agenzia ha agito tempestivamente anche con riferimento alla rettifica dei rilievi sub A) e D) che, esplicitamente, prevede il raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non precisa che il raddoppio è attuabile esclusivamente in relazione alle violazioni suscettibili di essere oggetto di sanzione penale;
B G ha gestito personalmente e materialmente l'amministrazione della VDB s.a.s. e tenuto i rapporti con clienti e fornitori comportandosi quindi come amministratore di fatto della società di cui poi è diventato liquidatore;
spetta inoltre all'Amministrazione finanziaria che contesti l'inesistenza, anche soggettiva, delle operazioni fatturate, dimostrare, anche in via presuntiva, che il Ric. 2019 n. 30503 sez. MT - ud. 27-01-2021 -2- soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere che la propria operazione partecipava ad un'operazione che si iscriveva in una frode IVA: tuttavia per la prova presuntiva - che ammette prova contraria, cosicché il contribuente potrà provare di non essere a conoscenza che prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante - è sufficiente che quest'ultimo sia sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione: nella specie è incontestato che le società con le quali la contribuente ha intrattenuto rapporti sono del tutto prive di strutture aziendali, che tra queste si annoverano evasori totali non avendo mai presentato alcuna dichiarazione fiscale e che nel suo interrogatorio Zemin Rodolfo indica nella F.11i Boldini s.r.l. una delle utilizzatrici delle società cartiere da lui create e le circostanze che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo non sono idonee di per sé a dimostrare la frode;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato a quattro motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto la CTR ha violato le norme applicabili alla fattispecie laddove ha confermato la legittimità dell'accertamento in relazione all'applicabilità del cd. raddoppio dei termini con riguardo alle violazioni non oggetto di denuncia penale e penalmente irrilevanti descritte nell'avviso di accertamento ai paragrafi A) Ric. 2019 n. 30503 sez. MT - ud. 27-01-2021 -3- "Costi non deducibili" e D) "Controlli riconducibili agli scambi commerciali comunitari;
con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia omesso e comunque insufficiente esame circa fatti decisivi per il giudizio in base agli artt. 112 e 115 c.p.c., 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto la CTR ha totalmente omesso l'esame del fatto storico oggetto di discussione tra le parti costituito dall'assenza non solo di denuncia, ma anche di violazioni penalmente rilevanti in relazione alle violazioni descritte nell'avviso di accertamento ai paragrafi A) "Costi non deducibili" e D) "Controlli riconducibili agli scambi commerciali comunitari;
con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2313, 2324 e 2945 c.c. in quanto la CTR ha violato la norme e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie laddove ha considerato amministratore di fatto il sig. G B, nonostante l'Ufficio non avesse mai provato che egli esercitasse il controllo della gestione della società;
con il quarto motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 39 del d.P.R. n.
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