Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 4098
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Testo completo
l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società A.A. Casella di B.B. e C.C. s.n.c., nonchè ad B.B. e C.C., quali soci, il provvedimento di accertamento della responsabilità solidale, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 , dei debiti tributari della società cedente D.D. Casella Centro Srl ;
avverso il suddetto atto la società ed i soci avevano proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Torino;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società ed i soci avevano proposto appello.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: con riferimento alla questione della mancata preventiva escussione della società cedente, doveva tenersi conto della circostanza che la suddetta società era stata cancellata dal registro delle imprese;
non era fondato il motivo di appello relativo alla nullità dell'atto in quanto adottato senza alcuna redazione di un processo verbale di constatazione, tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, sussisteva un omesso versamento di imposte dovute e divenute definitive e del fatto che non vi era stato alcun accesso;
non sussisteva alcuna violazione dei termini di decadenza, non essendo necessaria la notifica delle cartelle di pagamento anche al cessionario;
la cessione di azienda, nel caso di specie, doveva essere considerata in frode ai creditori, con conseguente venire meno delle limitazioni di responsabilità di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 .
Avverso la suddetta pronuncia la società ed i soci hanno quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso.
Nel corso del giudizio la società ed i soci hanno presentato domanda di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 .
Con provvedimento del 25 giugno 2020 l'Agenzia delle entrate ha notificato ai ricorrenti il provvedimento di diniego della domanda di definizione della controversia.
Con ricorso notificato il 10 luglio 2020 la società ed i soci hanno attivato il subprocedimento di impugnazione del provvedimento di diniego, prospettando un unico motivo di ricorso, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso.
Con decreto n. 15450/2022 il Presidente delegato della sezione tributaria civile ha dichiarato l'estinzione del processo.
Con successiva istanza del 19 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha chiesto, ai sensi dell' art. 391 c.p.c. , la fissazione dell'udienza e la revoca del decreto presidenziale di estinzione del processo.
La società ed i soci hanno depositato memoria con la quale hanno insistito per la condonabilità, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 , dell'atto impugnato.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disattesa la richiesta del difensore di parte ricorrente del giorno 8 novembre 2022 di rinvio dell'udienza per proprio sopravvenuto impedimento, come da documentazione prodotta.
Sul punto, va precisato che la ragione addotta in questa sede non è apprezzabile come legittimo impedimento, nel senso di impossibilità di sostituzione mediante delega, risolvendosi piuttosto in un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, che non può rilevare ai fini del differimento dell'udienza ( Cass. Sez. Un., 26 marzo 2012, n. 4773 ) e profilandosi del tutto subvalente rispetto all'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo e alla celere definizione del ricorso in cassazione ( Cass. civ., 20 aprile 2016, n. 7952 ), tanto più che la procura speciale per il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata risulta conferita non solo all'Avv. S C, ma anche all'Avv. C L, sicchè quest'ultimo avrebbe potuto essere presente alla pubblica udienza.
L'attenzione deve essere quindi rivolta all'esame del ricorso concernente il provvedimento di diniego della definizione agevolata. Va precisato, in primo luogo, che l'Agenzia delle entrate, in data 19 maggio 2022, ha tempestivamente chiesto, ai sensi dell' art. 391 c.p.c. , la revoca del decreto presidenziale di estinzione del processo emesso in data 16 maggio 2022.
La ragione della richiesta di revoca del suddetto decreto presidenziale risiede nella circostanza che, diversamente da quanto riportato nel suddetto decreto presidenziale, l'Agenzia delle entrate aveva notificato ai ricorrenti un provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata da essi presentata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 , e i suddetti ricorrenti avevano proposto tempestivo ricorso, sicchè trova applicazione del suddetto art. 6, il comma 13, secondo cui: "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il