Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/2002, n. 16578

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In materia di procedimento civile, la mancata indicazione della data dell'eseguita notifica nella copia dell'atto consegnata al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio dei diritti stessi; nel caso, invece, in cui essa afferisca ad un atto d'impugnazione, non determina alcuna nullità, avendo il notificante il solo onere di fornire la prova della tempestiva notificazione dell'impugnazione, esibendo l'originale corredato dalla attestazione di notificazione redatta dall'Ufficiale Giudiziario.

In materia di procedimento civile, al fine di stabilire se un provvedimento abbia o meno carattere di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per quest'ultima, deve aversi riguardo non già alla sua forma esteriore o alla denominazione datagli dal giudice che lo ha pronunziato bensì all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento dispone circa il contenuto formale delle attività consentite alle parti, mentre si è innanzi ad una sentenza quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia o su presupposti e condizioni processuali.

In materia di procedimento civile, il provvedimento emesso dal giudice a chiusura del procedimento d'istruzione preventiva ex art. 692 e segg. cod. proc. civ. - di natura cautelare seppure avente ad oggetto non già, come le altre misure cautelari, un diritto soggettivo leso o sottoposto a lesione bensì l'assunzione di una prova - che, travalicando i limiti posti dalla legge, contenga statuizioni di merito ovvero definisca in qualche modo la lite assume valore di sentenza di primo grado ed è impugnabile con l'appello.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/2002, n. 16578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16578
Data del deposito : 25 novembre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G FA - Presidente -
Dott. F T - rel. Consigliere -
Dott. A T - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. G M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
N I S, in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. G M G, elettivamente domiciliata in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell'avvocato G F, che la difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
M STORE;

- intimato -

e sul 2^ ricorso n.^ 13260/00 proposto da:
M STORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO XIII 20, presso lo studio dell'avvocato G G, difeso dagli avvocati C S, GIUSEPPE RACALBUTO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
N I S, in persona de Presidente e legale rappresentante, Dott. G M G, elettivamente domiciliata in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell'avvocato G F, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 347/99 del Tribunale di AGRIGENTO, sezione civile emessa il 3/5/1999, depositata il 20/05/99;
RG.438/1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

udito l'Avvocato GUGHLIELMO FRATTARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione dei giudizi: rigetto del ricorso incidentale e accoglimento del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 696 c.p.c. S M chiedeva che il Pretore di Agrigento nella sezione distaccata di Canicattì disponesse accertamento tecnico preventivo sull'autoveicolo tipo Nissan Primera di sua proprietà, assumendo che il mezzo presentava difetto tecnico di natura strutturale o meccanico.
Il ricorso era notificato in data 10.4.1996 alla società Nissan Italia spa e nel contraddittorio delle parti, all'esito dell'accertamento affidato ad un consulente, il pretore adito, con ordinanza emessa in data 5.2.1997, dichiarava che il vizio riscontrato all'autoveicolo dipendeva da difetto tecnico strutturale e condannava la società Nissan Italia spa al pagamento delle spese processuali, liquidate a favore del ricorrente S M, nonché delle spese di consulenza.
La società Nissan Italia spa, che in ottemperanza del provvedimento aveva provveduto in data 4.8.1997 a pagare le spese tutte di cui innanzi, con successivo atto notificato il 20.3.1998, denunciando il contenuto decisorio della ordinanza pretorile, la impugnava con l'appello innanzi al tribunale di Agrigento per sentirne dichiarare la nullità e per ottenere la condanna di S M alla restituzione delle somme corrisposte, con rivalutazione ed interessi, ed al pagamento delle spese processuali.
L'appellato eccepiva la inammissibilità, la improcedibilità, la nullità e la infondatezza del gravame e chiedeva la condanna della società appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il tribunale di Agrigento, con sentenza pubblicata il 20.5.1999, dichiarava la nullità della impugnata ordinanza;
rigettava la domanda dell'appellato proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

condannava S M alle spese del giudizio di appello. I giudici di secondo grado ritenevano, innanzitutto, che non vi erano dubbi circa la natura decisoria della ordinanza del pretore, contenente affermazioni incidenti direttamente e in modo definitivo sul merito della lite;
rigettavano la eccezione di nullità della notificazione dell'atto di impugnazione, proposta sotto il riflesso che la copia notificata non conteneva la indicazione della data di notificazione, osservando che la omissione non determina la nullità dell'atto medesimo, avendo il notificante il solo onere di fornire la prova della tempestività della impugnazione mediante l'originale corredato dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario;
rilevavano che anche la eccezione di tardività dell'impugnazione, in relazione al disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., non era fondata, poiché la comunicazione dell'ordinanza pretorile per esteso al procuratore della parte, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., non aveva rilievo ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione;
ritenevano che la notificazione della citazione in appello era stata regolarmente eseguita al procuratore della parte appellata;
consideravano che la ordinanza emessa dal pretore non si era mantenuta nei limiti propri del mezzo di prova preventiva richiesto e che, avendo essa

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